Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17650 del 21/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20907/2020 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERMO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Fermo, n. 38/2020, depositata il 15/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Fermo con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto da Z.A., cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione emesso dal competente Prefetto.

2. Z.A. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con due motivi.

Il Ministero dell’interno ed il Prefetto della Provincia di Fermo sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c) TUI e degli artt. 112 e 132 c.p.c., rispettivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

L’ordinanza impugnata era stata adottata nonostante la previsione di cui all’art. 19 cit., di non espellibilità del cittadino straniero il cui coniuge sia di nazionalità italiana, nella ritenuta insufficienza della dedotta convivenza more uxorio, invece ostativa anche in considerazione della L. n. 76 del 2016. L’ordinanza non aveva pronunciato sul difetto di attestazione di conformità dedotto dal ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile perchè privo di procura speciale risultando quella in atti rilasciata il 10 febbraio 2020 e quindi ben prima del 15 giugno 2020 data, quest’ultima, di deposito del provvedimento impugnato.

Nè può avere contrario rilievo la circostanza che nel corpo della procura, per compilazione intervenuta a mano di righi altrimenti in bianco presenti nell’atto, risultino inseriti gli estremi del provvedimento impugnato confortando, piuttosto e proprio, siffatta compilazione un’attività di integrazione dei contenuti della procura successiva al suo rilascio.

La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata (ex multis: Cass. 21/11/2017 n. 27540).

Il rilascio della procura che sconfessa di questa il carattere di specialità si realizza là dove esso sia anteriore all’adozione del provvedimento impugnato, evidenza che resta ferma anche nell’ipotesi in cui a fronte dell’anteriorità della data apposta in calce all’atto rispetto al provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, la procura contenga nel suo corpo l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato per compilazione a penna di spazi ivi lasciati in bianco e a tanto riservati.

La mancanza della data e quindi la mera inosservanza (art. 365 c.p.c.) di formalità e di disposizioni di legge di disciplina dell’atto il cui rilascio deve comunque intendersi come materialmente avvenuto, risultando in calce apposta la sottoscrizione con autentica del difensore, depone per la nullità e non per l’inesistenza della procura e come tale sostiene la valida instaurazione del rapporto processuale in capo al ricorrente Z.A..

Nulla sulle spese essendo le Amministrazioni rimaste intimate.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472