Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17651 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4726/2018 r.g. proposto da:

Z.Q., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro Abatianni, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Barga n. 15, presso Lucchetti Massimiliano.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di PARMA;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Parma, depositato in data 2.11.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Parma ha respinto il ricorso in opposizione presentato da Z.Q., cittadino del Pakistan, nei confronti della Prefettura di Parma, avverso il decreto di espulsione emesso da quest’ultima in data 16.6.2017.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che l’impugnativa del diniego del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente era stata rigettata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato; ha osservato che il provvedimento espulsivo era stato emesso a seguito di sentenza di condanna penale definitiva per il reato di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, così come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 5, medesimo D.Lgs., che dispone l’inammissibilità della richiesta di titolo di soggiorno dello straniero condannato per reati inerenti gli stupefacenti; ha evidenziato che la domanda di riabilitazione, intervenuta dopo l’emanazione del provvedimento espulsivo, non dispiegava effetto su quest’ultimo; ha infine rilevato che l’indicazione della necessità della richiesta di nulla osta all’esecuzione dell’espulsione per i precedenti penali nel decreto prefettizio di espulsione non determinava alcun effetto, in mancanza di procedimenti penali in corso che legittimano tale richiesta autorizzativa (essendo in realtà il ricorrente attinto solo da due informative di polizia); ha inoltre evidenziato che l’allegata circostanza della disponibilità di un alloggio non corrispondeva al vero, posto che l’abitazione risultava locata a terzi e che non era stata neanche allegata la dichiarazione di ospitalità da parte del locatario dell’immobile; ha infine osservato che non era convivente con il fratello, divenuto cittadino italiano, e che quest’ultimo non aveva avanzato domande di ricongiungimento familiare con il ricorrente; ha inoltre rilevato che non poteva essere concesso il termine di cui all’art. 7, comma 1, T.U.I., per la partenza cd. volontaria, posto che sussisteva il pericolo di fuga, rischio evidenziato nel caso di specie dalla mancata disponibilità di un immobile e dalle dichiarate false generalità; ha infine osservato, quanto all’omessa traduzione del decreto espulsivo, che la doglianza non riguardava la mancata comprensione del contenuto del provvedimento prefettizio e che le ulteriori questioni relative all’applicazione di misure accessorie avrebbero dovuto essere proposte innanzi al giudice della convalida.

2. L’ordinanza, pubblicata il 2.11.2017, è stata impugnata da Z.Q. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Prima di esporre e di esaminare i motivi presentati dal ricorrente, occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza sopravvenuta di interesse, come è dato riscontrare dal contenuto dell’istanza depositata in data 5 marzo 2021 dall’Avv. Alessandro Abatianni (munito di procura speciale con il conferimento delle più ampie facoltà, compresa anche quella di rinunciare al ricorso), per conto del ricorrente Z.Q., istanza con la quale – dopo aver dato atto della revoca in autotutela da parte del Prefetto di Parma del decreto di espulsione oggetto dell’odierno contenzioso – si chiedeva l’estinzione del giudizio in cassazione “per cessazione della materia del contendere”.

Sul punto, va precisato che l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (Sez. 2, Sentenza n. 21951 del 25/09/2013; Sez. U., Sentenza n. 26811 del 19/12/2009).

Ebbene, la dichiarata revoca in autotutela del decreto prefettizio di espulsione, oggetto di impugnazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il presente giudizio di cassazione. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente ricorso, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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