Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17652 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24042/2018 r.g. proposto da:

Q.S., domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Igor Dante;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Q.S., cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Varese, richiesto dal Questore di Varese ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1-bis, ha disposto la convalida della misura alternativa della consegna della carta d’identità, dell’obbligo di dimora e di presentazione trisettimanale presso l’autorità di polizia in luogo del trattenimento nel C.I.E..

2. Il provvedimento, pubblicato il 30.5.2018, è stato impugnato da Q.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

3. Con ordinanza interlocutoria del 23.10.2019, questa Corte ha rilevato che, con ordinanza n. 21930 del 07/09/2018, la Prima Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, di cui al citato art. 14, comma 1-bis, lett. c), si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale; ha dunque disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione del giudice delle leggi.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge, sul rilievo che l’impugnato decreto era stato pronunciato senza che fosse stato dato avviso dell’udienza ad esso ricorrente dell’udienza di convalida e che gli fosse stato consentito di munirsi di un difensore di fiducia o al difensore di ufficio e ciò in violazione del disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione in ordine all’applicazione delle disposte misure di esecuzione dell’espulsione ed omessa preventiva verifica della fondatezza del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Genova in data 28 maggio 2018.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo non è fondato.

3.1.1 Sul punto, occorre ricordare il recentissimo arresto espresso da questa Corte secondo il quale al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell’udienza partecipata necessariamente dal difensore perchè prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, commi 3 e 4, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all’interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all’avviso della possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 24013 del 30/10/2020).

3.1.2 Deve pertanto ritenersi superato il dubbio di legittimità costituzionale sollevato da questa Corte con l’ordinanza n. 21930 del 07/09/2018 sopra ricordata in premessa (per il quale era stato disposto il precedente rinvio) e infondata la doglianza prospettata dal ricorrente sulla base della condivisibile giurisprudenza da ultimo ricordata.

3.2 Il secondo motivo è inammissibile.

3.2.1 Sul punto, è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui, in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, in relazione all’art. 5, par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 5750 del 07/03/2017; n. 24415 del 2015; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24415 del 30/11/2015); tuttavia le questioni allegate nel secondo motivo di ricorso non integrano ipotesi di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, integrando invece le relative doglianze (presenza ed ingresso legittimo del ricorrente nel T.N.; stato di salute e legami familiari; esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello stato) tutte questioni che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare in sede di impugnazione del decreto espulsivo e di cui peraltro non ha neanche allegato la presentazione innanzi al giudice della convalida delle misure alternative al trattenimento (anche nella forma del contraddittorio cartolare sopra descritta), risultando pertanto le stesse censure radicalmente nuove perchè sollevate inammissibilmente per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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