LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32087/2018 r.g. proposto da:
O.N.I., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodori n. 26, presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Zotti, in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Prefettura Avellino;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. O.N.I., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 7 settembre 2018, con la quale il Giudice di Pace di Avellino ha respinto il ricorso in opposizione presentato nel suo interesse avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Avellino in data 28 giugno 2018, articolando quattro motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2019, la Prima Sezione di questa Corte – rilevato che era necessario il controllo del verbale dell’udienza svoltasi dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, onde verificare se l’opponente avesse fatto richiesta di audizione e che pertanto occorreva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non trasmesso – disponeva rinvio a nuovo ruolo.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame del motivo di opposizione relativo all’essere la copia del decreto di espulsione notificatogli priva dell’attestazione di conformità all’originale.
2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, essendo stata omessa l’audizione del ricorrente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace.
3. Con il terzo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: segnatamente il passaggio in giudicato della decisione in punto di diniego nei confronti dello straniero opponente della protezione internazionale, atteso che la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1 febbraio 2018, emanata nella vigenza della disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46, alla data di emanazione del decreto di espulsione era ancora impugnabile, tanto vero che avverso la stessa, in data 31 agosto 2018, era stato proposto ricorso per cassazione.
4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 e dell’art. 24 Cost., in ragione della mancata previsione della sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione per consentire all’espulso di difendersi partecipando personalmente al giudizio di opposizione celebrato dinanzi al Giudice di pace.
5. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.
5.1 Occorre esaminare per primo, quale ragione più liquida, il terzo motivo il cui accoglimento assorbe l’esame delle restanti doglianze.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve considerarsi illegittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero prima dell’entrata in vigore (il 18.4.2017) del D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, che ha abrogato del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, poichè del ridetto art. 19, comma 4, disponendo che “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”, tranne che in alcune ipotesi particolari, ne estende l’effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 12206 del 22/06/2020; n. 18737/2017).
Ebbene, risulta circostanza documentalmente provata che il decreto espulsivo era stato adottato dal Prefetto quando ancora era pendente il termine per la impugnativa del diniego della richiesta di protezione internazionale (31 agosto 2018), con ciò determinandosi l’illegittimità del provvedimento di espulsione.
Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito della causa, con l’annullamento del decreto del Prefetto di Avellino del 28 giugno 2018 di espulsione del ricorrente.
Le spese, anche del giudizio di merito, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
PQM
accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto del Prefetto di Avellino del 28 giugno 2018 di espulsione del ricorrente O.N.I.; condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate per i compensi in Euro 800 per il giudizio di merito ed Euro 2.500 per il giudizio di legittimità, oltre spese di Euro 100 per la prima fase ed Euro 200 per l’odierno giudizio e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021