LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4331/2019 r.g. proposto da:
A.M.A., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Gianluca Vitale, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Torino n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persone del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici Via dei Porteghesi, Roma.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, depositata in data 29.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento di A.M.A., cittadino somalo, emesso in data 28.11.2018 dal Questore di Torino.
Il Tribunale ha evidenziato che: a) era stata disposta in data 3.9.2018 l’espulsione del predetto ricorrente con provvedimento del Prefetto di Varese; b) con successivo provvedimento del Questore di Varese, notificato in data 3.9.2018, era stato disposto altresì il trattenimento del ricorrente, convalidato e prorogato dal Giudice di Pace di Torino in data 1.10.2018 e 31.10.2018; c) in data 3.9.2018 il ricorrente era stato riammesso in Italia dall’Austria in quanto richiedente protezione internazionale e all’arrivo alla frontiera di ***** aveva rinunciato alla domanda di protezione; d) all’atto del rimpatrio il richiedente reiterava, in data 28.11.2018, la domanda di protezione e che in pari data il Questore di Torino emetteva provvedimento di trattenimento. Il tribunale ha dunque ritenuto che la domanda di protezione era stata presentata con finalità meramente pretestuose e strumentali a ritardare l’esecuzione dell’espulsione e che pertanto il provvedimento questorile dovesse considerarsi legittimo e suscettibile di convalida.
2. L’ordinanza, pubblicata il 29.11.2018, è stata impugnata da A.M.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 e vizio di omessa motivazione del provvedimento di convalida del trattenimento.
2. Il ricorso è infondato.
Rileva la Corte che, sebbene la motivazione del provvedimento impugnato sia estremamente succinta, non possa, tuttavia, ritenersi, come opinato dal ricorrente, che la stessa sia omessa ovvero mancante, posto che dalla complessiva articolazione dell’iter procedimentale sopra descritto in premessa è dato comprendere l’iter logico seguito dal tribunale per ritenere la seconda domanda di protezione presentata dal richiedente come meramente strumentale e dunque volta solo a ritardare l’esecuzione della misura espulsiva. Ed invero, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (e la circostanza non è stata neanche contestata dal ricorrente nell’odierna impugnativa) che quest’ultimo aveva presentato la seconda richiesta di protezione lo stesso giorno in cui era stato convocato in questura per l’esecuzione del provvedimento di espulsione, e ciò dopo che in precedenza aveva revocato la prima domanda di protezione internazionale presentata in Italia e per la quale era stato disposto il trasferimento dall’Austria.
Ne consegue che la descrizione dell’intera vicenda processuale dal provvedimento prefettizio di espulsione, sino alla qui contestata convalida del trattenimento disposto dal Questore di Torino, dimostrano in modo inequivoco, come spiegato anche dal Tribunale piemontese, le ragioni per le quali la seconda domanda di protezione dovesse essere considerata come pretestuosa e strumentale all’esecuzione dell’espulsione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021