Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17656 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17753/2019 r.g. proposto da:

J.B.K., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Cristiano Prestinenzi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Gabriele Camozzi n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Rossi.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA TORINO;

– intimato –

avverso la ordinanza del Giudice di Pace di Torino, depositato in data 3 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento del cittadino algerino J.B.K. emesso dal questore di Bologna in data 2.4.2019.

Il giudice di Pace ha ritenuto che non sussistevano elementi tali da far ritenere illegittimo il provvedimento di trattenimento e che non emergevano elementi contrari all’espulsione di cui all’art. 19 TUI; ha inoltre evidenziato che non era disponibile al momento un vettore idoneo per l’espatrio e che era anche necessario acquisire un documento valido per l’espatrio.

2. L’ordinanza, pubblicata il 3 aprile 2019, è stata impugnata da J.B.K. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 14, comma 3, TUI, con conseguente nullità del procedimento. Si duole il ricorrente che la questura di Torino non avrebbe trasmesso copia degli atti al giudice di pace territorialmente compente e che l’udienza di convalida non si sarebbe svolta con la partecipazione di un difensore tempestivamente avvertito e che egli ricorrente non sarebbe stato tempestivamente informato dell’udienza di convalida.

1.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile.

Va subito osservato che emerge per tabulas la circostanza che il ricorrente era stato tempestivamente notiziato della predetta udienza di convalida, tanto ciò è vero che ha regolarmente partecipato all’udienza stessa, rilasciando anche dichiarazioni ed esercitando le sue prerogative difensive (cfr. verbale di udienza del 3 aprile 2019 allegato al provvedimento impugnato). Nè può negarsi che sia stato assistito da un difensore (cfr. medesimo verbale di udienza). Sul punto, va anche aggiunto che il ricorrente non ha nè allegato nè dimostrato che aveva nominato un difensore di fiducia per la sua assistenza legale, sicchè le doglianze sollevate dal ricorrente risultano formulate in modo generico e dunque inevitabilmente inammissibili.

Senza contare che il ricorrente ha mancato di indicare quale fosse la documentazione non trasmessa dalla questura al giudice di pace, rendendo così la doglianza viepiù generica e non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

2. Con il secondo mezzo sì deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, comma 5 bis, con conseguente nullità del procedimento per carenza motivazionale del provvedimento di trattenimento e del relativo provvedimento di convalida.

2.1 La doglianza è inammissibile perchè non comprensibile.

Non si comprende infatti la dedotta violazione dell’art. 14, comma 5 bis, TUI, allegata dal ricorrente a sostegno del motivo di lagnanza, posto che la norma da ultimo citata non contempla in alcun modo la reiterazione del provvedimento espulsivo.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiati, del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008. Si evidenzia che il ricorrente non sarebbe un soggetto espellibile, in quanto richiedente protezione internazionale, e che non sarebbe applicabile, ratione temporis, il D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 29 bis, che prevede l’inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale nella fase di esecuzione dell’espulsione.

3.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile sia perchè la doglianza risulta essere articolata in modo generico e non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, (non avendo il ricorso allegato la seconda domanda di protezione internazionale di cui qui in parola), sia perchè, in mancanza di diverse indicazioni estraibili dal provvedimento impugnato, la doglianza deve ritenersi irrimediabilmente nuova.

4. Il ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, in relazione alla conclamata condizione di apolide del ricorrente.

4.1 Anche quest’ultima censura è inammissibile in ragione del fatto che il ricorrente non spiega ove la questione fosse stata proposta in sede di giudizio di convalida del trattenimento e, dunque, in mancanza di diversa indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, la doglianza deve ritenersi proposta per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità in modo inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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