LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13709/2020 r.g. proposto da:
M.I., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alessandro Praticò, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Groscavallo n. 3;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, e QUESTURA DI COMO, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma Via dei Portoghesi sono elettivamente domiciliati;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 6 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Torino ha autorizzato la proroga del trattenimento richiesta dal Questore di Torino.
Il giudice di pace ha osservato che l’odierno ricorrente era stato attinto in data 7.2.2020 dal provvedimento del Questore di Como di trattenimento presso il centro *****, provvedimento poi convalidato dal Giudice di Pace; ha evidenziato che la proroga del trattenimento si giustificava in ragione della richiesta di identificazione dello straniero inoltrata in data 19.2.2020 alle autorità diplomatiche egiziane.
2. L’ordinanza, pubblicata il 6.3.2020, è stata impugnata da M.I. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo e vizio di violazione in legge perchè il giudice di pace avrebbe prorogato il suo trattenimento D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, omettendo tuttavia di esaminare la circostanza allegata e documentata della convivenza more uxorio con una cittadina italiana dalla quale era in attesa della nascita di un figlio e con violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c e d, art. 14, comma 4, L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 38 e dell’art. 5, par. 1, CEDU.
2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del provvedimento di proroga per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost., art. 135 c.p.c., comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 e dell’art. 5 CEDU.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo è in realtà infondato.
Rileva la Corte che, nonostante il provvedimento impugnato non si soffermi sulle questioni dedotte dal ricorrente come motivo di inespellibilità rilevanti anche ai fini del regime di proroga del trattenimento, tuttavia le doglianze sollevate dal ricorrente riguardano profili non rilevanti.
3.1.1 In ordine al primo profilo di censura, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la convivenza “more uxorio” dello straniero con un cittadino, ancorchè giustificata dal tempo necessario affinchè uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell’art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il secondo grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza “more uxorio” (v. Sez. 1, Ordinanza n. 8889 del 29/03/2019; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 3622 del 24/02/2004, secondo cui verbatim “In tema di espulsione dello straniero, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), nella parte in cui prevede il divieto di espulsione della straniera coniugato con un cittadino italiano, non è applicabile, in via analogica, allo straniero convivente “more uxorio” con un cittadino italiano, in quanto la norma, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte Cost. (ord. n. 313 del 2000), risponde all’esigenza di tutelare l’unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è assente nella convivenza “more uxorio, non essendo possibile equiparare la famiglia legittima e la famiglia di fatto nella materia dell’immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’espulsione incontra i soli limiti strettamente previsti dalla legge, allo scopo di escludere facili elusioni della disciplina stabilita per il controllo dei flussi migratori”).
Ne consegue che, sulla base della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa), la convivenza more uxorio non rileva come causa di non espellibilità dello straniero e dunque a fortori per il giudizio di legittimità della proroga del trattenimento volto all’esecuzione dell’espulsione.
3.1.2 Ma anche il secondo rilievo di doglianza prospettato nel primo motivo non merita accoglimento perchè investe questione non rilevante ai fini della decisione.
Sul punto, se è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di immigrazione, il padre straniero di un minore di sei mesi, che abbia provveduto al riconoscimento del figlio, ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), trattandosi di disposizione finalizzata alla tutela del rapporto genitoriale nell’ottica di una crescita armoniosa del bambino nei mesi immediatamente successivi alla sua nascita” (Sez. 6-1, Sentenza n. 17819 del 08/09/2015); è però altrettanto vero che la questione prospettata non rientra nelle ipotesi di tutela di una situazione già formalizzata di rapporto di paternità riconosciuto ma solo di mera intenzione di riconoscere il figlio nascituro, come tale non prospettabile nel paradigma applicativo della tutela di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d).
Ne consegue il rigetto del primo motivo di censura.
3.2 Il secondo motivo è infondato in quanto il provvedimento impugnato pur essendo stato motivato in modo succinto esplica le ragioni legittimanti la proroga del trattenimento dello straniero dettate dalla necessità della identificazione dello straniero tramite l’interpello delle autorità diplomatiche del paese di provenienza dello stesso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021