Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17658 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35454/2018 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8, presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, e rappresentato e difeso dall’avvocato Verrastro Francesco, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ellettivamente domicialiato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5518/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, depositato il 2 febbraio 2016, M.U., cittadino del Ghana, adiva il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale respingeva la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese all’età di tre anni, per trasferirsi con la madre a *****, essendo la stessa, di religione musulmana, rimasta incinta del ricorrente al di fuori del matrimonio, per aver avuto una relazione con un uomo che non aveva voluto riconoscere la paternità. Dichiarava, inoltre, di esser stato detenuto in Libia per un anno, in quanto sprovvisto di documenti, e di essere stato liberato in cambio dello svolgimento di lavori edili e da saldatore. Durante la detenzione subiva torture e violenze e lasciava la Libia nel 2014.

Con ordinanza del 15 giugno 2017 il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal ricorrente è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, a spese compensate, con sentenza depositata il 6 settembre 2018. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal ricorrente, nè decisiva la certificazione medica depositata, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale del Ghana, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza.

3. Avverso la predetta sentenza M.U. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 27 novembre 2018, svolgendo tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

4. Con ordinanza emessa il 20 maggio 2020 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo, essendo pendente avanti le Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa all’applicabilità della normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018 (nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) nei giudizi in corso relativi alle domande di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella di specie, prima dell’entrata in vigore della citata legge del 2018.

5. All’esito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29459/2019, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Motivazione apparente in ragione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5)”; “2. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, art. 32, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16, direttiva 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 5, 6, art. 14, comma 1, lett. b) e art. 15, della direttiva 2011/95/UE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello di Roma escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza porre in atto i doverosi accertamenti officiosi relativi alla situazione di endemica violenza del paese d’origine del cittadino straniero, facendo riferimento solo apparente e del tutto generico ai “più diffusi siti internet” senza riportarne o citarne in alcun modo i contenuti”; “3. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari”. Con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione apparente, da parte della Corte territoriale, in ordine alla sua situazione soggettiva di vulnerabilità, legittimante quanto meno il riconoscimento della protezione umanitaria. Nel ricorso trascrive stralcio del ricorso di primo grado, nella parte in cui sono descritti, come da certificato medico prodotto, i traumi subiti, tipici della tortura (pag. n. 6, 7 e 8 ricorso – i traumi sono indicativi di percosse con bastoni, armi da taglio, cavi elettrici, bruciatura intenzionale di sigarette sul corpo, legatura ai polsi, percosse ripetute alle piante dei piedi con la tecnica di tortura denominata “falaqa”). Rileva di aver allegato nell’atto di appello di avere intrapreso un percorso di cura e riabilitazione presso l’ambulatorio dell’associazione Medici senza Frontiere di Roma. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, che assume motivato in modo apodittico dalla Corte di merito, in violazione dei doveri di cooperazione istruttoria, e deduce che il Ghana non può ritenersi un Paese sicuro, per il rischio a cui egli sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, di subire trattamenti umani e degradanti. Rimarca che aveva lasciato il Ghana all’età di tre anni, insieme a sua madre perchè quest’ultima, rimasta incinta senza essere sposata e abbandonata dal padre del nascituro, era stata costretta a fuggire per il pericolo di subire violenze e discriminazioni familiari. Richiama i report di Amnesty International del 2015/2016 e del 2016/2017, da cui risultano le gravi violazioni di diritti umani di donne e minori. Con il terzo motivo, denunciando i vizi di violazione di legge e di omessa motivazione, si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, ribadisce di essere stato vittima di torture in Libia, di gravità tale da renderlo un soggetto vulnerabile, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17, in quanto necessitante di cura fisica e psichica.

2. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente perchè concernente la misura di protezione “maggiore”, ossia quella sussidiaria, è inammissibile.

2.1. Il ricorrente illustra la censura facendo riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in particolare dolendosi della mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della violazione di diritti delle donne e dei minori nel Paese di origine, richiama la propria vicenda personale, in relazione alla sua fuga dal Ghana all’età di soli tre anni con la madre, discriminata dai suoi familiari perchè rimasta incinta fuori dal matrimonio, e deduce che la situazione rappresentata deve essere inquadrata nel più ampio contesto di grave violazione dei diritti umani a cui sono sottoposti tutti i cittadini ghanesi.

2.2. La doglianza, nei termini in cui è formulata, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, atteso che la Corte di merito ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente nella parte di cui trattasi, affermando, tra l’altro, che la Libia è uno Stato islamico che mal tollera la condizione di donne sole con minori – pag. 3 sentenza, con un percorso argomentativo non oggetto di specifica critica. Una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa in ordine alla suddetta vicenda (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018), mentre l’accertamento della situazione di rilevanza ai sensi del citato art. 14, lett. c), non è oggetto di specifica censura. Peraltro il rischio prospettato (lesione diritti donne e minori) non è più attualmente riferibile al richiedente, che nulla deduce di aver allegato, nei giudizi di merito, al riguardo di ulteriore.

3. I motivi primo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2. Ciò posto, nella specie ricorrono i denunciati vizi di motivazione. La Corte di merito, pur dando atto della produzione da parte del ricorrente della documentazione clinica e dell’attestazione dell’Associazione Medici Senza Frontiere, richiamate in dettaglio nel ricorso con ampia descrizione del contenuto, ha apoditticamente affermato che detti documenti non comprovassero la ricollegabilità delle cicatrici riscontrate alle torture asseritamente subite dal richiedente in Libia (pag. 3 sentenza), senza spiegare le ragioni di detto convincimento.

Inoltre la Corte d’appello non ha esplicitato perchè o in base a quali diversi dati fattuali o notizie acquisite da fonti accreditate, a fronte della suddetta documentazione, potesse escludersi comunque una situazione di vulnerabilità del ricorrente, in relazione alla sua allegazione di essere stato vittima di tortura.

Alla stregua del quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento (cfr. Convenzione ONU – ***** – dell’art. 19, comma 2 bis T.U.I., nonchè D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h bis e art. 21 Direttiva 2013/33), le vittime di tortura rientrano in una categoria di vulnerabilità tipizzata, che necessita di adeguata e specifica valutazione, ai fini della protezione umanitaria, perchè si tratta di eventi potenzialmente idonei a generare un forte grado di traumaticità e, quindi, una grave condizione di fragilità, da accertarsi caso per caso, ma tenendo conto della particolarità delle situazioni sottese a quell’accertamento.

Va, infatti, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona” (cfr. tra le tante Cass. 13096/2019; Cass. 13565/2020; Cass. 3582/2021).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi primo e terzo meritano accoglimento, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i motivi primo e terzo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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