Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17659 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 684/2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Adriana 11, presso lo studio dell’avvocato Piermartini Salvatore, e rappresentato e difeso dall’avvocato Mangano Paola, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 35 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, depositato il 18/03/2018, S.L., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente asilo riferiva di aver lasciato il Gambia nel 2015 dopo essere stato denunciato dal suo datore di lavoro per aver rubato l’incasso di una giornata presso il distributore di una pompa di benzina ove lavorava e di essere, per questo, stato imprigionato e torturato da parte dell’intelligence nazionale. A seguito del pagamento della cauzione da parte degli zii, il richiedente otteneva gli arresti domiciliari e decideva di lasciare il paese su consiglio del suo avvocato, dal quale apprendeva che, in assenza di prove a suo favore, avrebbe potuto rischiare la condanna al carcere a vita. Il richiedente si recava dunque in Mauritania e poi in Libia dove veniva sequestrato dagli *****. Riuscito a scappare, si imbarcava per l’Italia dove giungeva a novembre del 2016 e presentava domanda di protezione internazionale.

Il Tribunale, a seguito dell’audizione del richiedente, ha respinto il ricorso con decreto del 26/11/2018, ritenendo che, ove anche considerata attendibile la ragione di fuga addotta, pur in mancanza di riscontri rinvenibili nelle fonti più accreditate, in ogni caso non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza (“Report di Amnesty International 2017/2018”).

2. Avverso il predetto decreto, depositato e comunicato il 22-11-18, ha proposto ricorso per cassazione S.L., con atto notificato il 21/12/2018, affidato ad un solo motivo. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 30/01/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C)”. Dopo aver richiamato la normativa di riferimento e pronunce di questa Corte, deduce che il Tribunale ha del tutto omesso di comparare il suo racconto con la situazione politica, giudiziaria e civile del Gambia, richiama l’ultimo rapporto di Amnesty International 2016/2017 e quello del 2011 in ordine alle gravi violazioni dei diritti umani, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate, sicchè non vi era alcuna garanzia di processo giusto nel suo Paese. Rimarca che la situazione non è cambiata dopo l’elezione del nuovo presidente B.A. e che in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di essere incarcerato nuovamente e giustiziato, senza celebrazione di alcun processo, anche perchè si era reso irreperibile alle Autorità gambiane da quasi tre anni.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Le censure, aventi ad oggetto il diniego della protezione sussidiaria, per un verso non si confrontano con il decisum e per altro verso sollecitano una rivisitazione del merito.

In particolare, quanto al rischio di arresto e condanna dedotto ai sensi della tutela di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in ricorso non è svolta una critica specifica alle argomentazioni del Tribunale, che in dettaglio ha confutato con motivazione adeguata il racconto e le deduzioni del richiedente (cfr. pag. n. 3 del decreto impugnato – convinzione meramente soggettiva circa la sua condanna – pena di ergastolo per furto semplice sproporzionata – poco plausibile che agenti dell’intelligence gambiana si siano occupati delta vicenda del ricorrente, accusato di furto dell’incasso di una giornata relativo ad impianto di distributore di benzina, mentre i suddetti agenti di regola intervengono negli arresti di matrice politica – report di Amnesty International più aggiornato di quello indicato dal ricorrente, anche sull’avvio processo di giustizia transizionale e per emendare varie leggi repressive e abolire la pena di morte).

Il Tribunale ha, inoltre, escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Gambia, indicando le fonti di conoscenza ed effettuando un accertamento di fatto che neppure è stato sindacato in ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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