LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7588/2019 proposto da:
O.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Pintus Liliana, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.F., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Cagliari – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il Tribunale, all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. Il richiedente riferiva di essere di religione cristiana-evangelica, di essere giunto in Italia minorenne, di essere rimasto orfano della madre già dalla nascita e di essere stato maltrattato dalla matrigna; dichiarava che la situazione era peggiorata quando il padre si era ammalato e la matrigna, dopo avergli messo dei soldi nello zaino, lo aveva accusato di furto per farlo arrestare e liberarsi di lui. Ha riferito altresì di aver in seguito saputo che la falsa accusa era stata comunicata al comitato degli anziani e, temendo che gli venisse inflitta una pena severa, era scappato nella città vicina, lavorando in una scuola e procurandosi un reddito, ma aveva di seguito deciso di lasciare la Nigeria passando attraverso il Niger e la Libia, giungendo infine in Italia nel 2016.
Con decreto n. 35/2019 depositato il 3-1-2019, il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso, ritenendo che il richiedente non avesse prospettato situazioni sufficientemente specifiche tali da configurare in capo a sè il fondato timore di subire una persecuzione per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, avendo egli genericamente riferito, avanti alla Commissione territoriale e al Tribunale, di essere cristiano, senza tuttavia manifestare alcuno specifico timore in relazione a tale circostanza, ma solo con riferimento alla sua vicenda personale.
3. Avverso il predetto decreto, comunicato il 17 gennaio 2019, O.F. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett., e) e art. 7, che disciplinano il riconoscimento dello status di rifugiato”. Deduce di aver reso le dichiarazioni avanti alla Commissione territoriale quando era ancora minorenne e, data la sua giovane età, non era a conoscenza delle persecuzioni perpetrate a danno dei cristiani in Nigeria, mentre detto pericolo era effettivamente sussistente e avrebbe dovuto essere valutato dal Tribunale, trattandosi di una situazione che aveva allarmato non solo Amnesty International, ma anche il Presidente degli Stati Uniti T.D..
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 3, che disciplinano il riconoscimento della protezione sussidiaria” e con il terzo motivo denuncia la “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dell’art. 2 lett. e) Direttiva 2004/83/CE in materia di protezione sussidiaria”. Lamenta l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sul pericolo di vita paventato, derivante dalla decisione del clan degli anziani del suo villaggio, in relazione all’accusa di furto ingiustamente rivoltagli, di sottoporlo ad una severa sanzione e finanche alla pena di morte, non avendo il ricorrente possibilità di ottenere giustizia nel caso di rimpatrio nel suo Paese. Deduce che in tutta la Nigeria esiste una situazione di violenza generalizzata, come da rapporto COI e da pronunce di merito che richiama, e che erroneamente il Tribunale aveva valutato solo la situazione dell’Edo State.
3. Con il quarto motivo denuncia la “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in materia di protezione umanitaria”. Censura la statuizione di diniego della protezione umanitaria, rimarca che occorre tenere conto della situazione economica di tutta la Nigeria e non solo dell’Edo State, richiama la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, evidenziando che da diverso tempo si è allontanato dalla Nigeria, che è arrivato in Italia quando era ancora minorenne e che in caso di rimpatrio avrebbe le difficoltà di un nuovo radicamento e si troverebbe in una situazione di grave vulnerabilità.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. n. 30105/2018; Cass. n. 6503/2014).
4.2. Il Tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva allegato, nelle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e in sede giudiziale, di aver subito persecuzioni nel suo Paese in ragione della sua professione religiosa di cristiano, ed ha precisato che nel ricorso genericamente si riportavano informazioni relative a persecuzioni di cristiani attuate in Nigeria, senza alcun collegamento alla sua specifica posizione. Detto assunto non solo non è oggetto di censura, ma è implicitamente riconosciuto dal ricorrente, allorquando afferma di non aver avuto conoscenza di persecuzioni a danno dei cristiani nel suo Paese (pag. n. 5 ricorso) e, dunque, in buona sostanza dà atto della mancanza di un collegamento diretto tra la dedotta persecuzione e la sua posizione personale.
5. Gli altri motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
5.1. Questa Corte ha chiarito che in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del fumus persecutionis. In riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), inoltre, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo (Cass. n. 16275/2018).
5.2. Ciò posto, in ordine al pericolo concernente la condanna da parte del circolo degli anziani paventata dal ricorrente ai fini della richiesta di protezione di cui al citato art. 14, lett. b), il Tribunale ha affermato che il ricorrente aveva abbandonato il suo Paese per “cambiare vita”, e non a causa di un vissuto di degrado e persecuzione (pag. 6 decreto impugnato). Quest’assunto non è specificamente censurato ed è peraltro coerente con la narrazione del richiedente, il quale aveva riferito di scappato in una “città vicina”, senza allegare di essere stato ivi cercato dal circolo degli anziani o dalla matrigna.
5.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 4 e 5 decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale genericamente si duole dell’errata valutazione della “situazione globale” della Nigeria e dell’Edo State, senza formulare censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Infondata è la doglianza secondo cui il Tribunale, nella motivazione, aveva dato rilievo all’assenza di rischi solo nell’area di provenienza del ricorrente (Edo State), senza considerare che il legislatore nazionale, nel recepire la Direttiva Europea del 2011, non aveva richiamato l’art. 8, afferente alla protezione interna al Paese d’origine, anche in riferimento ad una situazione di pericolo in una sola porzione del territorio. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva” (Cass. ord. n. 2294 del 16/02/2012; Cass. 8399/2014; Cass. 28433/2018). Nella fattispecie in esame, tuttavia, nel decreto impugnato non si afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di provenienza del ricorrente – Edo State – non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio, sicchè non ricorre la violazione di legge denunciata, nè sussiste contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra richiamati.
5.4. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Tanto premesso, il ricorrente, nel rimarcare la sua appartenenza alla religione cristiano-evangelica, la condizione di estrema difficoltà economica nel suo paese di origine, la sua particolare vicenda personale, la mancanza di legami famigliari nel Paese di origine e la giovane età, essendo egli giunto in Italia da minorenne, sollecita, inammissibilmente, una rivisitazione del merito ed una rivalutazione dei fatti allegati nel giudizio di primo grado a supporto della dedotta vulnerabilità, senza peraltro confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato sul punto.
Il Tribunale, con motivazione adeguata, ha affermato che il ricorrente è ormai maggiorenne (cfr. Cass. n. 21145/2019 sulla mancanza di specifico e decisivo rilievo dell’elemento, di per sè solo considerato, della giovane età del richiedente al momento della fuga dal suo Paese), non è integrato, dato che neppure conosce la lingua italiana, non ha un’occupazione lavorativa ed è fuggito dal suo Paese per cambiare vita, così ritenendo insussistente ogni profilo di vulnerabilità.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018) e la censura si risolve in una sostanziale richiesta di riesame del merito.
6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021