LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11767/2019 proposto da:
O.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 01/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, O.L., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè temeva di essere ucciso da alcuni membri della setta degli *****, di cui il nonno faceva parte, ed in particolare in quanto il padre del ricorrente si era rifiutato di aderire a detta setta. Il Tribunale, con decreto depositato 11 marzo 2019, ha rigettato il ricorso, ritenendo che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica della Nigeria, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione O.L., con atto notificato il 1 aprile 2019, svolgendo tre motivi.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente, al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si duole del giudizio di non credibilità della vicenda narrata, deduce che la motivazione del Tribunale è meramente tautologica e contrastante con gli atti del procedimento e che le Autorità locali si erano rifiutate di intervenire contro la setta degli *****.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8”, per avere il Tribunale omesso di esercitare il dovere di cooperazione istruttoria, mentre nei rapporti di Amnesty International del 2016 e del 2017/2018 era evidenziato un peggioramento della situazione anche nel sud del Paese negli ultimi anni. Deduce di avere diritto alla protezione sussidiaria e di temere di tornare nel suo Paese per la paura di essere ucciso dagli *****, ed invece il Tribunale aveva sottovalutato il suo racconto e in particolare l’uccisione di suo fratello.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”, per avere il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, omesso una compiuta valutazione della vita privata e familiare del richiedente in Italia comparata alla sua situazione nel Paese di origine (totale stato di povertà e indigenza e violenze subite e subende, senza possibilità di difesa).
4. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio le censure mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S. U. n. 34476/0219).
Il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente è stato ampiamente motivato dai giudici di merito, anche con riferimento al riscontro estrinseco sulle modalità di reclutamento e sulle connotazioni della setta degli *****, mediante il richiamo alle informazioni tratte da fonti accreditate (report easo 2017 – pag. n. 2 e 3 decreto impugnato). Il Tribunale, con motivazione adeguata, ha esaminato e valutato anche il documento prodotto dal ricorrente, evidenziandone le incongruenze, e le deduzioni svolte in ricorso non si confrontano con le puntuali argomentazioni di cui al decreto impugnato.
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 4 e 5 decreto impugnato), ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale si duole dell’errata valutazione della situazione del suo Paese, asserendone genericamente il peggioramento.
5. Anche il terzo motivo è inammissibile.
5.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
5.2. Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, limitandosi, in particolare, a richiamare esigenze legate alla sua vita familiare e privata in Italia, senza tuttavia nulla precisare al riguardo, nè specificare in che termini dette esigenze, non menzionate affatto nel decreto impugnato, siano state rappresentate ai giudici di merito, che hanno affermato la mancata allegazione di profili di vulnerabilità.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021