Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17662 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12606/2019 proposto da:

O.K., rappresentato e difeso dall’avvocato Azzali Annalisa, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 35 bis del D.Lgs. n.25/2008 depositato il 2 gennaio 2018, O.K., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente asilo riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di essere ucciso dalla setta degli *****, avendo egli rifiutato di farne attivamente parte dopo il rito di iniziazione a cui era stato sottoposto contro la sua volontà.

Con decreto depositato il 13 marzo 2019 il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dallo stesso e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il predetto decreto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato l’11 aprile 2019, svolgendo otto motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento di diniego”; “2. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, lett. a)”; “3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) b) e c), artt. 4 e 5 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, lett. a)”; “4. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e) e f), in relazione all’art. 360 c.p.c., lett. a)”; “5. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) b) e c), artt. 4 e 5 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, lett. a)”; “6. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in tema di regime probatorio in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, lett. a)”; “7. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a)”; “8. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra 1951 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, lett. a)”. Con il primo motivo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, confutando i plurimi rilievi di incoerenza evidenziati nel decreto impugnato e sostenendo la piena plausibilità della vicenda narrata, riscontrabile in base alla situazione del paese di provenienza. Censura altresì il giudizio circa l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nell’Edo State, come da informazioni tratte dal sito della Farnesina, riferite alla data del ricorso, che riporta in stralcio, nonchè la statuizione di diniego della protezione umanitaria, per essere il ricorrente ben integrato nel territorio nazionale (tirocini lavorativi, stage di volontariato, frequenza di corsi di italiano) e stanti le gravi violazioni di diritti umani perpetrate nel suo Paese. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento del rifugio, richiamando pronunce di questa Corte e la normativa di riferimento, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire ulteriori prove in ordine alle condizioni politiche della Nigeria. Con il terzo motivo, sempre in riferimento al diniego del rifugio, deduce che il verbale redatto dalla Commissione Territoriale era sintetico ed estremamente succinto e non adeguato alla finalità della procedura di legge, sicchè il narrato del ricorrente era stato travisato. Ad avviso del ricorrente anche la decisione del Tribunale è apodittica e carente di motivazione, stante l’errata valutazione della sussistenza di un principio di prova della persecuzione subita e, di conseguenza, della veridicità del suo racconto, esaminato in modo superficiale. Aggiunge, per tuziorismo, che non rileva il fatto dell’eventuale suo trasferimento in una zona più sicura della Nigeria, non avendo il legislatore italiano recepito la disciplina di cui all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE. Con il quarto motivo deduce che la sua condizione rientra in quella tutelata dallo status di rifugiato o nella protezione sussidiaria, ferma restando la sussistenza di motivi umanitari, e riporta nel ricorso la normativa di riferimento. Con il quinto motivo ribadisce che il verbale redatto dalla Commissione Territoriale era sintetico ed estremamente succinto e non adeguato alla finalità della procedura di legge, sicchè il narrato del ricorrente era stato travisato, anche dal Tribunale, che aveva adottato una decisione apodittica e carente di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3. Con il sesto motivo si duole dell’omessa cooperazione istruttoria in ordine alla vicenda personale e propone nuovamente la questione relativa al mancato recepimento, da parte del legislatore italiano, della disciplina di cui all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, reiterando quanto espresso nel terzo motivo. Con il settimo motivo deduce che erroneamente il Tribunale ha escluso, in conseguenza della non credibilità, il suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), afferma di aver ricevuto gravi minacce di morte da parte dei servizi segreti pakistani (pag. 37 ricorso), che lo avevano arrestato e torturato per una settimana, e rimarca che il rimpatrio in Nigeria lo porrebbe in grave pericolo, in ragione di quello che rappresentano le sette in detto Paese. Con l’ottavo motivo, riproponendo le censure espresse essenzialmente già con il primo motivo, si duole del diniego della protezione umanitaria, per essere il ricorrente ben integrato nel territorio nazionale (tirocini lavorativi, stage di volontariato, frequenza di corsi di italiano) e stanti le gravi violazioni di diritti umani perpetrate nel suo Paese.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. In disparte ogni rilievo sull’irrituale formulazione sia della rubrica, sia dell’illustrazione dei motivi, stanti il riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a) e la commistione tra fatti e violazioni di legge indistintamente denunciate in relazione alle varie misure di protezione richieste, senza univoco collegamento alle statuizioni censurate (Cass. n. 28780/2020), le doglianze sul giudizio di non credibilità sono dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del ricorrente, ha esposto, con motivazione adeguata, le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 5 e 6 decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate, anche tra le diverse versioni fornite, nonchè rimarcando l’assenza di riscontro di quanto dichiarato dal richiedente (circa l’affiliazione tra i due cult ***** e *****) nelle fonti più recenti ed accreditate, indicate nel decreto (COI EASO 2018-pag.129).

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e detto vizio non ricorre nella specie, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver compiutamente valutato i fatti allegati. Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa di persecuzione o del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). Nel caso di specie il Tribunale ha pure svolto indagine ufficiosa sulla credibilità estrinseca del narrato, senza trovare riscontri a supporto di quest’ultimo, così escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) citato.

2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 7 decreto impugnato), ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente (Edo State) e anche in quella ove viveva (*****). Nel ricorso al riguardo è espressa una generica doglianza, mediante richiamo di notizie, aventi data imprecisata, tratte dal sito della Farnesina, sull’errata valutazione della situazione del Paese, senza formulazione di specifica censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.3. Non conducenti sono le deduzioni in ordine alla dedotta sinteticità del verbale redatto dalla Commissione Territoriale, peraltro non trascritto in ricorso, e all’irrilevanza di suo eventuale trasferimento in una zona più sicura della Nigeria, per non avere il legislatore italiano recepito la disciplina di cui all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE. Circa detto ultimo profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nei D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva” (Cass. ord. n. 2294 del 16/02/2012; Cass. 8399/2014; Cass. 28433/2018).Nella fattispecie in esame, tuttavia, nel decreto impugnato non si afferma che lo straniero, tornato in patria, deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di provenienza del ricorrente non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio, sicchè non ricorre la violazione di legge denunciata, nè sussiste contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra richiamati.

2.4. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, limitandosi a richiamare diffusamente la normativa di riferimento e la pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte, senza svolgere una critica specifica al percorso argomentativo di cui al decreto impugnato. Il Tribunale ha affermato che non risultava dimostrata un’effettiva integrazione e uno stabile radicamento in Italia del richiedente, che aveva interrotto dopo un mese il tirocinio lavorativo, non rilevando in senso significativo lo studio della lingua italiana e le attività di formazione per volontariato, e le censure non si confrontano con il suddetto iter motivazionale.

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

3. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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