LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12675/2019 proposto da:
S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Grande Flavio, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore di data 17 aprile 2020;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, S.S., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE-impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente asilo riferiva di esser lasciato il suo Paese nel 2011 a causa della difficile situazione ivi esistente e per il conseguente timore di persecuzioni dovute alla sua appartenenza all’etnia djoula. Fuggiva prima in Burkina Faso, dove rimaneva per quattro anni, e, a seguito dell’instabilità riscontrata in quel Paese, giungeva in Italia nel dicembre 2015, dopo essere rimasto in Libia per vari mesi.
Con decreto pubblicato l’11 marzo 2019 il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dallo stesso e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il predetto decreto, ha proposto ricorso per cassazione S.S., con atto notificato il 10 aprile 2019, svolgendo tre motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria di data 17-4-4-2020 si è costituito l’avv. Flavio Grande in sostituzione del precedente difensore.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4, art. 7, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”; “2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8”; “3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”. Con il primo motivo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale con una motivazione, a suo avviso, tautologica e contrastante con gli atti del procedimento, avendo il ricorrente precisato che il suo rientro in patria avrebbe causato conseguenze di tipo persecutorio e pericolo di morte, in assenza di protezione da parte delle Autorità locali. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esercizio del potere istruttorio ufficioso da parte del Tribunale, che ha affermato l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente, senza tener conto della situazione aggiornata della Costa d’Avorio, che ha subito un peggioramento negli ultimi anni, come risulta dai rapporti di Amnesty International, dovendo giustificarsi il fatto che il ricorrente non avesse allegato con sufficiente specificità le circostanze relative alla sua fuga dal Paese di origine in ragione della sua scarsa istruzione e per aver egli dimenticato gli avvenimenti negativi del passato. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria per non avere il Tribunale operato una valutazione comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia con la situazione vissuta prima della partenza da suo Paese, caratterizzata dall’impossibilità di difendersi in una situazione di conflitti armati.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
2.1. Le censure sono prive di attinenza alla motivazione del decreto impugnato ed inoltre, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/0219).
Il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente è stato ampiamente motivato dai giudici di merito (pag. 4 e 5 del decreto impugnato), avendo, tra l’altro, il Tribunale rimarcato che la fuga del richiedente dalla Costa d’Avorio risale al 2011, nel 2015 si sono svolte regolari elezioni vinte da O.A. e la situazione politica è mutata in modo rilevante, sicchè in ogni caso il pericolo paventato (di persecuzione dai sostenitori dell’ex pres. G.) non è più concreto e attuale.
Nel ricorso non si rinviene una critica specifica a detto iter motivazionale, da ritenersi senz’altro superiore al “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), poichè il ricorrente si limita a riproporre la propria versione del narrato, senza confrontarsi con il decisum. Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando plurime fonti di conoscenza (pag. n. 6 decreto impugnato), ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale si duole dell’errata valutazione della situazione del suo Paese, adducendone genericamente il peggioramento.
3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
3.1. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, limitandosi a richiamare l’assenza di valutazione comparativa con la sua situazione di vita privata e familiare in Italia, rimasta del tutto imprecisata, ancora una volta senza confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione come da pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte e come da sentenza delle Sezioni Unite n. 29459/2019, esaminando in dettaglio la documentazione, anche medica, prodotta dal richiedente, ed ha escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza di fattori di vulnerabilità.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100 per compfensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021