LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12885/2019 proposto da:
I.J., rappresentata e difesa dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato l’08/08/2018, I.J., cittadina della Nigeria, adiva il Tribunale di Salerno – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. La richiedente asilo riferiva di aver lasciato la Nigeria nel 2015 in ragione degli abusi e delle minacce subiti dal marito per aver sottratto la figlia alla pratica della mutilazione genitale femminile. La ricorrente affermava di aver denunciato la situazione alle autorità locali, che le avevano però consigliato di fare ritorno dal coniuge, sicchè decideva di lasciare la Nigeria, dopo aver affidato la figlia a sua sorella che viveva a *****. Giunta in Libia, dove lavorava come badante per un’anziana signora, veniva stuprata da un soldato libico che, di seguito, unitamente ad un altro soldato, l’aiutava ad imbarcarsi per l’Italia, dove arrivava il 28 settembre del 2018. Assegnata a un centro di accoglienza di *****, la ricorrente decideva di scappare dalla struttura e si recava a *****, dove veniva aiutata da un uomo del Ghana che le offriva ospitalità e con cui iniziava una relazione.
Il Tribunale, all’esito dell’audizione della richiedente, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dalla stessa e ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 27-3-2019, ha proposto ricorso per cassazione I.J., con atto notificato il 24/04/2019, svolgendo tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “error in iudicando violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 10, commi 4 e 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, commi 3 e 5, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si duole dell’omesso esercizio dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale, che ha ritenuto riconducibile a vicende private il narrato della richiedente, omettendo di valutare che la stessa vanamente aveva chiesto tutela alle autorità del suo Stato, nonchè omettendo, in violazione dei criteri legali, ogni indagine sulla credibilità estrinseca, mediante acquisizione di informazioni sulla condizione delle donne in Nigeria e mediante CTU medico-legale, richiesta in primo grado, sui traumi psico-fisici che si assumono patiti dalla richiedente in consegenza del suo vissuto.
2. Con il secondo motivo denuncia “error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e relativi al rischio di danno grave rilevante ai fini del riconoscimento di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b)”. Lamenta l’omesso esame dei presupposti legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e segnatamente sulla diffusione di violenza di genere in Nigeria ai danni delle donne, anche in ambito domestico e comunitario, come da report allegati in primo grado.
3. Con il terzo motivo denuncia “error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”. Deduce di aver allegato diversi elementi di vulnerabilità, collegati non solo alle violenze domestiche subite in patria e all’allontanamento forzato della figlia, ma anche agli abusi sessuali patiti in Libia. Lamenta l’omesso esame della situazione della Nigeria in relazione alla tutela dei diritti umani e all’esistenza o inesistenza di crisi umanitarie.
4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
4.1. Le doglianze sul giudizio di non credibilità, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, sono in realtà dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo la ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi. Inoltre le censure non si confrontano con l’iter motivazionale del decreto impugnato, nella parte in cui si assume che i giudici di merito abbiano qualificato come mera vicenda privata quella narrata dalla richiedente, mentre non è dato rinvenire detta qualificazione nel decreto impugnato, avendo il Tribunale ritenuto non credibile il narrato, con motivazione adeguata ed esame dettagliato dei fatti allegati.
Infatti il Tribunale, all’esito dell’audizione della ricorrente, ha analiticamente esposto le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 7 del decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate. Le palesi incongruenze evidenziate dai giudici di merito riguardano ogni profilo del racconto e in particolare: i) le modalità e ragioni della fuga della richiedente dalla casa coniugale, sita in *****, con la figlia, avvenuta asseritamente per sottrarre quest’ultima alla pratica, voluta dal padre, della mutilazione dei genitali, e ciò perchè in contrasto con quanto di seguito sarebbe accaduto, avendo riferito la richiedente di aver lasciato la figlia con sua sorella a *****, città da cui pure era scappata e in cui aveva paura di tornare per timore di essere trovata dal marito, nonostante affermasse nel contempo che la figlia fosse al sicuro a ***** perchè il marito non sapeva dove si trovasse; ii) le modalità e ragioni di fuga della ricorrente dalla Libia, avvenuta con l’aiuto di due militari, sebbene fosse stata violentata da uno di essi, e per avere questi ultimi riferitole che in Libia era in pericolo in quanto cristiana; iii) la fuga dal centro di accoglienza di *****, a dire della ricorrente avvenuta perchè non veniva curata, senza, peraltro, chiarire le modalità del suo arrivo a *****; iv) il notevole ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale rispetto al suo arrivo in Italia nel settembre 2015, giustificato in base ad implausibili ragioni, avendo la ricorrente dichiarato che nessuno l’aveva informata, neppure il suo attuale compagno del Ghana, di aver l’opportunità di regolarizzare la sua posizione. Il Tribunale ha aggiunto che nè in ricorso, nè nell’audizione personale erano stati forniti chiarimenti in ordine alla versione dei fatti fornita avanti alla Commissione Territoriale, che aveva proceduto a due audizioni.
Ciò posto, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e detto vizio non ricorre nella specie, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver compiutamente valutato i fatti allegati. Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente” (Cass. n. 24575/2020).
Nel caso di specie il Tribunale si è attenuto ai principi suesposti, anche in ordine all’applicazione dei parametri dettati dall’art. 3, comma 5, lett. c) citato, ed ha escluso, con motivazione adeguata ed esaminando compiutamente i fatti allegati per quanto infra precisato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. a) e b). E’, pertanto, non conducente rispetto al decisum la censura sull’omessa analisi della situazione delle donne in Nigeria, denunciata in ricorso come fatto decisivo il cui esame è stato omesso, poichè la ricerca di riscontri nelle fonti di conoscenza per il controllo della credibilità estrinseca va effettuato solo una volta che sia già stata accertata la credibilità intrinseca.
5. Anche il terzo motivo è inammissibile.
5.1. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, la ricorrente si limita a richiamare la propria vicenda personale e, genericamente, la situazione dei diritti umani nel suo Paese, ancora una volta senza confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato e senza neppure allegare il fattore dell’integrazione in Italia. Il Tribunale ha rilevato la mancata allegazione di ragioni di vulnerabilità soggettiva, distinte da quelle collegate alla vicenda personale ritenuta non credibile, nonchè l’insussistenza di fattori di vulnerabilità oggettiva ed ha rimarcato che in Nigeria la ricorrente ha diversi familiari.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
6. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021