Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17665 del 21/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14882/2019 proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Mario Fattacciu, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, N.G., cittadino della Liberia, adiva il Tribunale di Cagliari Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il Tribunale, all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, condividendo integralmente la decisione della Commissione Territoriale. Il richiedente riferiva che suo padre era stato un generale impegnato in Liberia nella guerra civile volta a contrastare il Presidente D.S. K, mentre nella fazione opposta militava lo zio paterno, il quale, dopo la morte del padre del richiedente avvenuta nel 2006, aveva cercato di ucciderlo per impadronirsi dell’intera eredità. Inoltre il richiedente riferiva di temere ritorsioni in Liberia, con pericolo per la sua vita, dato che suo padre era stato odiato per quanto aveva fatto durante la guerra. Riferiva, infine, di essere giunto in Italia quando era ancora minorenne, di frequentare in Italia l’ultimo anno di corso delle scuole superiori serali, avendo già ottenuto il certificato di licenzia media, nonchè di svolgere attività sportiva, percependo per tale attività 250,00 Euro come rimborso spese, e di essere ospite in un centro di accoglienza, dove gli viene fornito vitto e alloggio.

3. Avverso il decreto n. 678/2019 del Tribunale di Cagliari depositato il 21 marzo 2019, notificato a cura della cancelleria in data 25 marzo 2019, ha proposto ricorso per Cassazione N.G., con atto notificato il 19/26-4-2019, svolgendo un unico motivo. L’Amministrazione dell’Interno è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per nullità della sentenza ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. Deduce che il Tribunale ha omesso di considerare le dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente e che la motivazione del decreto impugnato è contraddittoria, incomprensibile, apparente e perplessa. In particolare ad avviso del ricorrente era impossibile provare la sua parentela con il padre ex generale dell’esercito, deceduto nel ***** e impegnato nella guerra civile in Liberia, stante la situazione di instabilità del suddetto Paese. Assume che sia di fatto “impraticabile” ottenere prove in tal senso da canali ufficiali consolari o diplomatici, portando il ricorrente la pesante eredità di essere figlio di un militare responsabile di eccidi politici durante le guerre civili, schierato nel fronte opposto all’attuale detentore del potere governativo e deceduto quando il ricorrente aveva solo sette anni. Assume, pertanto, il ricorrente che l’onere probatorio sullo stesso incombente debba ritenersi assolto in ordine alla sussistenza dei requisiti della protezione internazionale proprio sulla base delle sole dichiarazioni unilaterali da egli rese, per i principi del giusto processo in una lettura costituzionalmente orientata.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Il ricorrente svolge una serie di deduzioni difensive non conducenti e prive di attinenza al decisum, senza neppure allegare che le sue dichiarazioni fossero state chiare e circostanziate e senza dolersi del mancato esercizio della cooperazione istruttoria sulla credibilità della vicenda personale, anzi asserendo che sia “impraticabile” richiedere notizie sul padre per le vie ufficiali.

La censura non si confronta specificamente con la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui viene ritenuto vago il racconto, sia perchè relativo a fatti assai risalenti nel tempo (il padre è morto nel *****, in base a quanto dichiarato dal richiedente), sia perchè è generico il riferimento alla figura dell’uomo, ex generale dell’esercito, che il ricorrente indica come suo padre senza fornire alcun preciso riscontro della riferita parentela.

Il ricorrente si limita a sostenere, in buona sostanza, che le sue dichiarazioni debbano ritenersi da sole sufficienti a fondare il giudizio di credibilità, benchè vaghe e non riscontrabili a causa della loro genericità. Detto assunto si pone in evidente contrasto con i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in base ai quali la vicenda personale posta a fondamento della domanda deve essere circostanziata e rispondente anche a comuni canoni di ragionevolezza (Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019).

3.Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472