LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14966/2019 proposto da:
M.A.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, M.A.K., cittadino del Senegal, adiva il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, rilevando che, in base alla vicenda personale narrata, il richiedente fosse da considerarsi un migrante economico, nonchè avuto riguardo anche alla situazione generale del Senegal, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza. Il ricorrente riferiva di essere fuggito dal suo Paese dopo che il negozio di alimentari della famiglia materna ove lavorava era andato distrutto a seguito di un incendio, recandosi, con la sorella, prima in Mali, poi in Burkina Faso ed in Libia, ove subiva torture e la sorella decedeva a seguito di un aborto e degli abusi subiti, giungendo in Italia il 26 maggio 2016.
3. Avverso il Decreto n. 8351 del 2019, del Tribunale di Napoli emesso il 26 marzo 2019, depositato e pubblicato l’01/04/2019, propone ricorso per Cassazione M.A.K., con atto notificato il 02/05/2019, svolgendo tre motivi. L’Amministrazione dell’Interno è rimasta intimata.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; 2. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8"; 3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”. Con il primo motivo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale con una motivazione, a suo avviso, tautologica e contrastante con gli atti del procedimento, avendo il ricorrente precisato che il suo rientro in patria avrebbe causato conseguenze di tipo persecutorio e pericolo di morte, in assenza di protezione da parte delle Autorità locali. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esercizio del potere istruttorio ufficioso da parte del Tribunale, senza tener conto della situazione aggiornata del Senegal e dell’attuale sistema giudiziario del suo Paese, che ha subito un peggioramento negli ultimi anni, come risulta dai rapporti di Amnesty International 2017-2018 che allega, dovendo giustificarsi il fatto che il ricorrente non aveva provato le circostanze in base alle quali era fuggito dal suo Paese a causa della sua scarsa istruzione e per aver egli dimenticato gli avvenimenti negativi del passato. Con il terzo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria per non avere il Tribunale operato una valutazione comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia con la situazione vissuta prima della partenza da suo Paese, caratterizzata da impossibilità di difendersi in Libia e dalla totale indigenza nel Senegal.
2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
2.1. Le censure sul giudizio di credibilità e sul mancato esercizio dei poteri ufficiosi in ordine alla vicenda personale narrata sono prive di attinenza alla motivazione del decreto impugnato. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il ricorrente fosse un migrante economico (pag. n. 5 decreto impugnato), poichè aveva dichiarato di aver lasciato il Senegal dopo che il negozio della sua famiglia era andato distrutto a causa di un incendio. Le doglianze non si confrontano con il decisum, nessuna critica specifica è svolta a detta chiara affermazione e il ricorrente si limita ad assumere che il suo rimpatrio lo esporrebbe a conseguenze di tipo persecutorio o pericolo di vita, “non avendo di fatto alcuna risorsa” (pag. 5 ricorso) e a dolersi dell’inefficienza del sistema giudiziario, esprimendo considerazioni del tutto generiche e non conducenti.
2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag.n. 5 decreto impugnato), ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale si duole genericamente dell’errata valutazione della situazione del suo Paese. Il ricorrente, inoltre, inammissibilmente ai sensi dell’art. 372 c.p.c., produce in allegato al ricorso per cassazione fonti asseritamente più aggiornate, senza precisare di averle allegate in primo grado e senza descriverne compiutamente il contenuto, limitandosi ad affermare che vi sia stato un peggioramento della situazione.
3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
3.1. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, limitandosi a richiamare l’assenza di valutazione comparativa con la sua situazione di vita privata e familiare in Italia, rimasta del tutto imprecisata, ancora una volta senza confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione come da pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte e come da sentenza delle Sezioni Unite n. 29459/2019, ed ha escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza di fattori di vulnerabilità, affermando che non fosse stato dimostrato il radicamento del ricorrente in Italia.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
4. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021