LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15952/2019 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 16/01/2018, B.M., cittadino del Costa D’Avorio, adiva il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente asilo riferiva di aver lasciato la Costa D’Avorio nel ***** in ragione delle minacce e dei maltrattamenti subiti da parte dello zio paterno, il quale aveva rivendicato dei diritti di successione sui beni del ricorrente dopo il decesso dei genitori di quest’ultimo. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda narrata dallo stesso e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale in Costa d’Avorio, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il predetto decreto, comunicato l’11-4-2019, propone ricorso per cassazione B.M., con atto notificato il 10/05/2019, svolgendo cinque motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 19/06/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio; 2. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente della protezione internazionale ovvero sussidiaria in relazione al paese di transito, ossia la Libia. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; 3. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portati in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese d’origine; 4. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle condizioni socio-politiche del paese d’origine; Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; 5. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Mancata concessione della protezione umanitaria – errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Con il primo motivo il ricorrente censura il diniego del rifugio per avere il Tribunale omesso di esercitare il potere istruttorio ufficioso in ordine alla vicenda personale narrata, ritenuta generica, poco circostanziata e priva di riferimenti spazio-temporali. Deduce che il Tribunale nel corso dell’audizione del ricorrente avrebbe dovuto approfondire ogni questione, finanche cercando di forzare le sue risposte. Con il secondo motivo si duole dell’omessa valutazione della situazione in cui versa la Libia, in cui è vissuto per circa un anno, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Con i motivi terzo e quarto lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria richiamando le notizie pubblicate sui maggiori organi di stampa e siti web, il sito del Ministero degli Esteri (*****) e la giurisprudenza di merito, che attestano crescenti tensioni sociali, forte instabilità e rischio terrorismo. Con il quinto motivo, nel dolersi del diniego della protezione umanitaria, deduce che il Tribunale non ha preso in considerazione il suo grado di integrazione in Italia, documentato da attestati di frequenza scolastica, di volontariato e lavorativi, senza effettuare la comparazione con la sua condizione di vita nel paese di origine e in quello di transito.
2. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di non credibilità della vicenda personale e la valutazione della situazione del Paese di origine, sono inammissibili.
2.1. Le doglianze sul giudizio di non credibilità, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, per un verso sono, in realtà, dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi, e per altro verso non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del ricorrente, ha analiticamente esposto le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 5 del decreto impugnato), evidenziando che il racconto era generico, poco circostanziato e privo di riferimenti spazio-temporali, nonchè rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate.
I Giudici di merito, quindi, hanno accertato, da un lato, un difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non sufficientemente circostanziata quanto alla vicenda personale, e, dall’altro lato, l’inattendibilità del narrato alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Di conseguenza, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, non hanno proceduto ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (cfr. tra le tante Cass. n. 16925/2020). Infatti, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa di persecuzione o del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente” (Cass. n. 24575/2020).
Alla stregua dei principi di diritto suesposti, la critica svolta in ricorso non è conducente, essendosi limitato il ricorrente a sostenere che con l’audizione le sue risposte avrebbero dovuto essere “forzate” dal Giudicante.
2.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando plurime fonti di conoscenza (pag. n. 7 decreto impugnato), ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale genericamente si duole dell’errata valutazione della situazione del suo Paese, richiamando pronunce di merito e altre fonti non compiutamente individuate (siti web, maggiori organi di stampa, sito ***** del Ministero degli esteri), senza precisare di averle allegate in primo grado, da cui, peraltro, risultano, in base al contenuto riportato in ricorso, sussistenti in Costa d’Avorio rischio terrorismo e tensioni sociali, ma non situazioni di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c) citato.
2.3. Parimenti inammissibile è la censura riferita al Paese di transito, perchè priva di attinenza al decisum sul punto, assumendo il ricorrente che sia fatto storico il cui esame è stato omesso la circostanza attinente al periodo da lui trascorso in Libia. Il Tribunale ha, invece, affermato (pag. 8 decreto) che il richiedente non aveva allegato di aver subito violenze in Libia nel periodo in cui vi si era trattenuto, nè aveva evidenziato quale connessione vi fosse tra il transito attraverso quel Paese e il contenuto della domanda, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 31676/2018; Cass. n. 29875/2018; Cass. n. 13096/2019), nonchè prendendo in esame la deduzione relativa al Paese di transito con le argomentazioni di cui si è appena detto e che non sono oggetto di critica specifica e confutazione nel ricorso.
3. Anche il quinto motivo è inammissibile.
3.1. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, deducendo di aver documentato il proprio “alto” inserimento in Italia, ancora una volta senza confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato e senza indicare precisamente il riferimento ai documenti richiamati e il loro contenuto. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione come da pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte e come da sentenza delle Sezioni Unite n. 29459/2019, ha ritenuto non raggiunto un significativo inserimento sociale e lavorativo del richiedente in Italia, che non può desumersi solo da partecipazione di corsi di lingua e di formazione e da attività di volontariato (pag. 8 decreto), ed ha escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza di fattori di vulnerabilità.
La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021