Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17668 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17034/2019 proposto da:

G.J.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Berton Deborah, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, G.J.M., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Trieste Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Il Tribunale, all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè era stato più volte minacciato dai proprietari del terreno attiguo a quello della sua famiglia e da questi ultimi ingiustamente denunciato con la falsa accusa di aver sequestrato uno dei loro lavoratori, averne picchiato un altro e aver causato la morte di un terzo. Con decreto depositato il 30 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del Pakistan, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

3. Avverso il predetto decreto, comunicato il 30 aprile 2019, ha proposto ricorso per cassazione G.J.M., con atto notificato il 20 maggio 2019, svolgendo due motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non aver considerato il grado di pericolosità e violenza indiscriminata presente nel Punjab”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la non credibilità del racconto del ricorrente, senza considerare la situazione sociale del suo Paese, coerente con la vicenda personale narrata e quindi con le violenze e intimidazioni perpretate nei suoi confronti dai proprietari terrieri del fondo confinante a quello della sua famiglia, nonchè la pericolosità del Punjab quale risulta dalle fonti che cita e riporta in stralcio nel ricorso (Easo 2017) e dalle pronunce di merito pure richiamate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la “violazione dell’art. 360, n. 3, per non aver applicato del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4 e 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C”. Si duole del diniego della protezione umanitaria, richiama il principio di solidarietà economica sociale, la giurisprudenza di questa Corte e la normativa di riferimento, nonchè rimarca il proprio percorso di integrazione, lavorando egli come operaio a tempo determinato.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Le doglianze sul giudizio di non credibilità, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, sono, in realtà, per un verso dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato a causa del mancato esercizio del poteri istruttori ufficiosi, e per altro verso non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del ricorrente, ha analiticamente esposto le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (pag. 3 e 4 del decreto impugnato), evidenziando che il racconto era generico e poco circostanziato, nonchè rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate. I Giudici di merito, quindi, hanno accertato, da un lato, un difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non sufficientemente circostanziata quanto alla vicenda personale, e, dall’altro lato, l’inattendibilità del narrato alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Di conseguenza, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, non hanno proceduto ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione personale, persecutoria o di pericolo qualificato, nel Paese di origine (cfr. tra le tante Cass. n. 16925/2020). Infatti, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di persecuzione o di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente” (Cass. n. 24575/2020).

Alla stregua dei principi di diritto suesposti, la critica svolta in ricorso non è pertinente rispetto al decisum, con il quale non si confronta, e non è conducente nella parte in cui il ricorrente si duole della mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi sull’attendibilità della vicenda personale allegata.

3.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando plurime fonti di conoscenza (pag. n. 5 e 6 decreto impugnato), ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, il quale genericamente si duole dell’errata valutazione della situazione del suo Paese, richiamando diffusamente pronunce di merito e altre fonti (tra cui Easo 2017, meno aggiornata di quelle indicate nel decreto impugnato Easo 2018), dalle quali, peraltro, non risultano, in base al contenuto di esse riportato in ricorso, situazioni di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c) citato, ma arresti e detenzioni arbitrarie e violazioni di diritti umani.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti e specifici riferimenti alla sua personale condizione, limitandosi a dedurre di lavorare come operaio a tempo determinato, nonchè a richiamare diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, ma senza svolgere una critica specifica al percorso argomentativo di cui al decreto impugnato. Il Tribunale ha dato conto dell’occupazione a tempo determinato del ricorrente, ma ha affermato che non risultava dimostrata un’effettiva integrazione e uno stabile radicamento in Italia dello stesso, che neppure aveva mostrato di capire bene la lingua italiana, e le censure non si confrontano con il suddetto iter motivazionale.

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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