Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17669 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17111/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Grande Flavio, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 35 bis del D.Lgs. n.25/2008 depositato il 22/03/2018, S.A., cittadino del Pakistan, adiva il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente asilo aveva riferito di aver lasciato il Pakistan nel 2015 dopo aver ricevuto ripetute minacce da parte di alcuni membri della comunità islamica locale, incluso l’Imam, per aver lavorato insieme a un gruppo di ballerine ritenute da questi promiscue e aver iniziato con una di loro una relazione fuori dal matrimonio. Giunto in Libia, il richiedente si imbarcava per l’Italia dove giungeva l’8/06/2015 e presentava domanda di protezione internazionale. Il Tribunale, all’esito dell’audizione del richiedente, ha respinto il ricorso con decreto depositato il 15/04/2019, ritenendo che non fosse credibile la vicenda personale narrata dallo stesso e non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione S.A. svolgendo quattro motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati:” 1. Violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; 2. Violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); 3. Violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 8, comma 1, lett. b) e d); 4. Violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14". Con i primi tre motivi il ricorrente censura il giudizio di non credibilità del suo racconto espresso dal Tribunale, confutando i rilievi di contraddittorietà ed inverosimiglianza della narrazione evidenziati nel decreto impugnato, nonchè denunciando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Ad avviso del ricorrente, inoltre, stante la veridicità dei fatti narrati (aggressioni e minacce), sussiste il presupposto del danno grave alla persona D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b) e, in ragione della contrarietà alla religione islamica del suo comportamento sessuale (rapporti fuori dal matrimonio), ricorre anche il presupposto della persecuzione per motivi religiosi perpretata nei suoi confronti. Con il quarto motivo deduce che nel diritto vigente non può negarsi la protezione sussidiaria con la motivazione di non sussistenza di pericolo di danno grave nella parte del territorio (Punjab nella specie) di sua provenienza, poichè il legislatore italiano non ha recepito l’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, ora abrogata dalla direttiva 2011/95/CE di contenuto sovrapponibile.

2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, vertendo tutti sul giudizio di non credibilità della vicenda personale allegata, sono inammissibili.

2.1. Le doglianze, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, sono in realtà dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra la violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa e l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata, come nella specie, dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante Cass. n. 24054/2017 e Cass. n. 3340/2018).

Inoltre, questa Corte ha chiarito che il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Detto ultimo vizio neppure è stato denunciato in ricorso e in ogni caso non ricorre nella specie, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver compiutamente valutato i fatti allegati, ritendendoli, sotto vari aspetti, neppure sufficientemente circostanziati (cfr. pag. n. 4 e 5 decreto impugnato, ove in dettaglio è esaminato il racconto del richiedente), e ciò in applicazione dei parametri dettati dall’art. 3, comma 5, lett. c) citato.

Una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa della persecuzione o del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente” (Cass. n. 24575/2020).

3. L’ultimo motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che “in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nei D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva” (Cass. n. 2294 del 16/02/2012; Cass. 8399/2014; Cass. 28433/2018; Cass. n. 13088/2019; Cass. . 18540/2019; Cass. n. 23776/2020). Pertanto, la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (così Cass. n. 13088/2019 citata).

Nel caso di specie, in base a quanto accertato e statuito dal Tribunale, lo straniero, tornato in patria, non deve trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, proprio nella zona di provenienza del ricorrente – Punjab – non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio, sicchè non ricorre la violazione di legge denunciata, nè sussiste contrasto con i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra richiamati. Il ricorrente, nel richiamare la pronuncia n. 2294/2012 di questa Corte, non ne coglie la corretta portata, ribadita dalle successive pronunce citate, nè offre alcun elemento per modificare il suddetto orientamento.

4. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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