Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17670 del 21/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10502/2020 proposto da:

A.W., domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Pola;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3860/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1. A.W., cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte sulla base di un solo motivo di ricorso avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato la tardività del gravame sull’assunto che, applicandosi alla specie in disamina le disposizioni del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni in L. 13 aprile 2017, n. 46, in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato era stato emesso successivamente alla loro entrata in vigore, l’appello proposto con citazione notificata il 29.9.2018, ovvero decorsa la sospensione feriale dei termini, risultava fuori termine non prevedendo la disciplina richiamata la predetta sospensione feriale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’impugnante lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis e D.L. n. 13 del 2017, art. 21, in cui la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel ritenere il gravame tardivo, poichè, diversamente da quanto da essa ritenuto, il procedimento in relazione al quale era intervenuta l’impugnata pronuncia di inammissibilità era stato introdotto nella vigenza del rito disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., di modo che ai fini della impugnazione dell’ordinanza pronunciata in primo grado non si sarebbe dovuto applicare il rito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con la conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini da esso precettata al comma 14, ma i citati art. 19 D.Lgs. n. 150 del 2011 e art. 702-quater c.p.c., nel cui vigore era pacificamente ammessa la sospensione feriale dei termini e, dunque, pur se avvenuta dopo l’entrata in vigore del nuovo rito, l’impugnazione dell’ordinanza comunicata nella specie il 30.7.2018 non poteva ritenersi tardiva se proposta a mezzo di atto notificato il 29.9.2018.

3. Il motivo è fondato.

Il D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, prevede che “le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, art. 6, comma 1, lett. Oa), d), f) e g), art. 7, comma 1, lett. a), b), d) ed e), art. 8, comma 1, lett. a), b), nn. 2), 3) e 4), e c) e art. 10, si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Da questo chiaro disposto normativo discende che le disposizioni processuali dettate con l’art. 6, che ha introdotto a questo fine nel corpo del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti a far tempo dal 18.8.2017, rendendosi invece applicabili sino al 17.8.2017 le disposizioni processuali precedentemente in vigore ovvero, per quello che qui rileva, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702-quater c.p.c.. In particolare i procedimenti a cui si rendono applicabili tali ultime disposizioni, pur se ne era prevista la trattazione in via d’urgenza, si reputano soggetti all’applicazione della sospensione feriale dei termini (cfr. Cass., 16420/2018), sospensione invece espressamente esclusa per i procedimenti sorti a decorrere dal 18.8.2017 per effetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14.

4. Orbene poichè nella specie l’ordinanza oggetto di appello, pur se comunicata alla parte il 30.7.2018, è stata pronunciata a definizione di un procedimento introdotto avanti al Tribunale con ricorso depositato in data 9.5.2017, il regime giuridico che ne regola la fase dell’impugnazione non può essere che quello antecedente all’entrata in vigore dell’art. 35-bis anzidetto, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione resterà sospeso per tutta la durata della sospensione feriale a tal fine prevista dalla legge. Dunque, l’appello proposto dall’odierno ricorrente con atto notificato il 29.9.2018 non avrebbe dovuto essere giudicato tardivo, atteso che dal 1.8.2018 al 31.8.2018 era in vigore la sospensione feriale dei termini e per proporre perciò l’impugnazione, giudicata invece fuori termine dalla Corte d’Appello, l’appellante, applicandosi per il rinvio fattovi dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, il termine di trenta giorni di cui all’art. 702-quater c.p.c., avrebbe avuto tempo fine al 30.9.2018.

5. Decidendo difformemente e ritenendo al contrario applicabile il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e, quindi, inapplicabile la sospensione feriale dei termini ad un giudizio sorto prima del 18.8.2017, la Corte d’Appello è incorsa in un duplice errore: di diritto il primo, perchè ha applicato ad un procedimento sorto prima che l’art. 35-bis acquistasse efficacia, una norma – quella sull’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini – che, essendo prevista da questo, non era ancora in vigore; di logica il secondo, perchè così ragionando non si è avveduta che è venuta ad applicare una disciplina processuale che ha soppresso l’appello e che, a rigor di logica, se il primo errore non fosse stato sussistente, avrebbe dovuto indurla non già a dichiarare la tardività del gravame, ma sic et simpliciter la sua improponibilità, non essendo nel vigore del nuovo regime processuale i provvedimenti pronunciati dal Tribunale in materia di protezione internazionale suscettibili di essere appunto impugnati col mezzo dell’appello.

Nè per vero il deliberato qui impugnato può sperare di trovare conforto nei precedenti in materia di questa Corte a cui pure esso si richiama, entrambi, piuttosto, confermando che ai procedimenti sorti prima dell’entrata in vigore del rito riformato di cui al D.L. n. 13 del 2017, sia pienamente applicabile la sospensione feriale dei termini. E non vi presta conforto neppure il preteso inciso estrapolato da SS.UU. 28575/2018 non afferendo detta decisione al tema in esame.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del dispiegato motivo di ricorso e la causa rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472