LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17291/2020 proposto da:
M.S., domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Pola;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4255/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 7.10.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.
FATTI DI CAUSA
1. M.S., cittadino pakistano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha riformato l’impugnata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva riconosciuto l’odierno ricorrente meritevole della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa motivazione in relazione all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il decidente denegato il riconoscimento della misura in parola a mezzo di motivazioni apparenti ed ontologicamente apodittiche dal momento che le fonti informative, donde la Corte d’Appello avrebbe tratto argomento in tal senso, a cagione del modo in cui ne è avvenuta la citazione, non sono individuabili, si risolvono nella mera indicazione di link per lo più in lingua inglese ed, ove sondabili, si offrono ad un giudizio diverso da quello enunciato dal decidente; 2) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria per mezzo di una lettura restrittiva della norma, intesa a consentire l’adozione della misura solo nei confronti di alcune categorie di soggetti tutelabili, in ciò contravvenendo ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e non considerando alcuni elementi nella specie invece rilevanti; 3) del vizio di motivazione apparente inficiante il capo dell’impugnata decisione in punto di protezione umanitaria, avendo il decidente denegato l’accesso ad essa sul presupposto della non credibilità del richiedente ravvisata tuttavia senza indicare il percorso logico attraverso il quale è pervenuta a tale conclusione; 4) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza considerare l’avvenuto inserimento lavorativo del richiedente e senza operare alcuna comparazione tra l’integrazione raggiunta e le conseguenze di un eventuale rimpatrio; 5) dell’omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente, nell’atto di negare il riconoscimento delle misure impetrate, tenuto conto delle violenze subite dal richiedente nel paese di transito.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Chiamata dall’appellante Ministero a censurare il capo dell’impugnata decisione di primo grado che aveva accordato il riconoscimento della protezione sussidiaria a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sul presupposto che la regione di provenienza del richiedente fosse interessata da un conflitto armato interno, la Corte d’Appello ha confutato il predetto giudizio citando, tra gli altri, i rapporti EASO 2017 ed ARC 2018 in ragione dei quali ha ritenuto di poter escludere la sussistenza di una situazione registrando le predette rilevazione nell’area di provenienza una progressiva attenuazione della minaccia terroristica.
I richiami così operati, non solo conformano la decisione al parametro di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, sicchè secondo gli enunciati di questa Corte sarebbe stato onere del ricorrente contestarne la concludenza indicando fonti diverse e più aggiornate, ma mettono la decisione impugnata pure al riparo dal vizio denunciato, non essendo infatti il decidente venuto meno al dovere di illustrare in modo chiaro e coerente le fonti del proprio convincimento e, così, l’iter decisionale sviluppato a corredo del proprio pronunciamento.
3. Nè per vero in ciò si rivela in contrario decisiva la circostanza che il contenuto di taluna delle fonti indicate sortirebbe alla sua consultazione un riscontro diverso da quello enunciato dal decidente, dato che l’obiezione risulterebbe estranea al vizio lamentato e comporterebbe, ove scrutinabile, il sovvertimento del sindacato di legittimità in sindacato di merito; o ancora la circostanza che la Corte d’Appello abbia motivato la decisione sul punto limitandosi ad indicare una sequela di link, senza estrarne il contenuto, poichè la lettura della sentenza assicura che essi non integrano la ratio decidendi ed, in questa chiave, vanno intesi come un’occasione per approfondire taluni temi di portata più generale richiamati dal decidente.
4. Il secondo, terzo, quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura, sono inammissibili.
Per vero il decidente del grado ha escluso le ragioni di riconoscimento della protezione umanitaria, considerando, oltre alla non decisività in questo senso dell’elemento costituito dall’avvenuta integrazione sociale – peraltro, annota la sentenza, nella specie neanche allegata non essendo essa desumibile dal conseguimento di una posizione lavorativa – il fatto che il ricorrente, nell’insistere nella domanda, non avesse allegato i motivi per cui il suo rientro in patria potrebbe essere foriero di una situazione di concreto pericolo, posto che i fatti narrati, dedotti a ragione dell’espatrio (le violenze di matrice politica subite dal fratello) risalivano a quasi dieci anni prima, il che “porta ad escludere che gli antagonisti politici del fratello lo stiano ancora cercando”. E questo non senza pure dare atto che in capo al richiedente non era ravvisabile “un particolare quadro di fragilità che attesti un grado di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria”.
In questa cornice motivazionale la valutazione che il decidente esprime in ordine alla inattendibilità del richiedente non intende valorizzare in senso ostativo un dato della decisione comune agli altri capi della decisione, ma solo evidenziare, nel concorso degli altri rilievi di cui si è dato appena conto, che l’attenuazione del principio dispositivo, a cui il procedimento ubbidisce sul piano probatorio, non dispensa tuttavia il richiedente dall’onere di allegazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, di modo che se la perorazione difensiva sul punto si mostra, come qui, lacunosa, non avendo il richiedente indicato ulteriori fattori suscettibili di valutazione nella prospettiva azionata, non spetta al giudice nel quadro di esercizio dei poteri ufficiosi di indagine affidatigli dalla legge procedere d’ufficio alla loro ricerca.
5. Il quinto motivo di ricorso è doppiamente inammissibile.
Per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non indica dove e quando le produzioni documentali asseritamente rappresentative di un fatto decisivo siano state sottoposte al vaglio del giudice d’appello; e per difetto di conferenza cassatoria, trattandosi di produzioni documentali la cui valutazione, pur non essendo rimasta ragionevolmente estranea al pensiero del decidente allorchè questi ha dato atto della lacunosità che inficia le difese richiedenti in punto di protezione umanitaria, si sottrae peraltro ad ogni controllo postumo attesi i limiti ora frapposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 al sindacato di legittimità sulla motivazione.
6. Il ricorso va dunque respinto.
Nulla (spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021