Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17672 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20829/2020 proposto da:

C.M., domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Pola;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5002/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1. C.M., cittadino guineiano, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702 quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla stesso avverso il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, ovvero per omesso esame di un fatto decisivo posto che il decidente avrebbe disconosciuto la credibilità del ricorrente senza attenersi ai parametri di legge, facendo richiamo alle motivazioni al tal fine enunciate in sede amministrativa e dal primo giudice e comunque per mezzo di una motivazione apparente; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, posto che il decidente avrebbe negato il riconoscimento della protezione umanitaria appellandosi al difetto di credibilità del richiedente e all’insufficienza ai fini in questione del solo del solo elemento costituito dall’attività lavorativa svolta dal medesimo quantunque nell’atto di gravame si fossero evidenziate le diverse ragioni svolte a suffragio dell’istanza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Sebbene la Corte d’Appello onde rigettare il proposto gravame abbia fatto ampio richiamo agli esiti istruttori registratisi in sede amministrativa e avanti al giudice di primo grado condividendo conclusivamente il concorde giudizio di inattendibilità del richiedente pronunciato in entrambe le sedi, la sentenza impugnata non va perciò soggetta alle censure ivi dispiegate.

La circostanza infatti che essa abbia adottato una motivazione che utilizza e fa propri gli antefatti procedimentali della vicenda, nel mentre nello stimare la credibilità del richiedente non mostra affatto di deflettere dallo schema della procedimentalizzazione legale della decisione, allorchè riproduce nel proprio argomentare gli indici di contraddittorietà, incoerenza ed inspiegabilità che costellano l’intero narrato e rendono il richiedente non credibile, pure sottrae la decisione dal sospetto, esternato anch’esso nel motivo, che essa possa ritenersi inficiata di nullità per vizio di motivazione omessa o di motivazione apparente, soccorrendo al riguardo i principi che nella giurisprudenza di questa Corte legittimano la motivazione per relationem, qui da intendersi soddisfatti in considerazione della rilevata genericità che avvolge, ad incontestato giudizio del decidente, le ragioni di gravame.

3. Non si sottrae ad analogo rilievo neppure il secondo motivo di ricorso dacchè nel rivendicare a sè la legittimazione della misura denegata tanto in primo che in secondo grado, denunciando, segnatamente, la nullità della sentenza qui impugnata per essersi in ciò fatta scudo della sua non credibilità, il ricorrente non considera che ciò che la Corte d’Appello più fondatamente addebita alla sua pretesa è un difetto di allegazione.

Ed invero allorchè il decidente registra e prende atto, in punto di diniego della protezione umanitaria, che le vicende narrate dal richiedente non sono credibili pure esclude che egli abbia assolto l’onere di allegazione a tal fine segnatamente richiestogli, la vulnerabilità utilmente valutabile in questa guisa – a fronte anche della neutralità dell’elemento consistente nell’acquisizione di una posizione lavorativa – non potendo, infatti, apprezzarsi nè alla stregua delle vicende di vita vissuta perchè inattendibili nè alla stregua di ulteriori indicatori in tal senso rilevanti essendone mancata la deduzione.

Il motivo non intercetta perciò la ratio decidendi sul punto e va per questo dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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