Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17673 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14194/2020 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4887/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 4887/2019, depositata in data 11.11.2019, ha rigettato l’appello proposto da K.D., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia (notificata in data 1.6.2018) che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria proposta dal ricorrente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili – costui aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere coinvolto nel tentativo di colpo di Stato al quale il padre, militare dell’esercito, aveva preso parte a fine dicembre 2014 – nonchè quella proposta ex art. 14, lett. c) Legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Gambia.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.D. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, essendo queste pienamente attendibili e/o verosimili.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, avendo il giudice di merito spiegato con dovizia di particolari alle pagg. 4 e 5 le ragioni per cui non ha ritenuto credibile il richiedente (inverosimiglianza che non conoscesse “il grado” del padre nell’esercito gambiano o che non fosse stato in grado di fornire alcun dettaglio sull’attività politica svolta dallo stesso; reiterate contraddizioni in ordine alle modalità di arresto del padre).

Con tale articolato ragionamento il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi a svolgere considerazioni generiche e di carattere generale sulle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, che disciplinano la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, essendo il Gambia caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata e diffusa.

4. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello di Venezia, alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, ha accertato l’insussistenza in Gambia di una situazione riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e tale valutazione in fatto, in quanto di spettanza del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (profilo non censurato).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, in conseguenza della notorietà della situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani in Gambia.

6. Il motivo è inammissibile.

La Corte di Appello ha evidenziato, citando fonti internazionali qualificate, che dopo l’insediamento in Gambia del Presidente Barrow si è instaurato in tale paese un clima riappacificato, essendo state introdotte riforme in tutti i settori dell’amministrazione, assicurando priorità alla tutela dei diritti umani.

Il ricorrente non si è minimamente confrontato con tale motivazione, invocando genericamente ed apoditticamente la “notorietà” dell’esistenza di una situazione di violenza generalizzata e di violazione dei diritti umani.

7. Infine, il ricorrente, nel timore che nelle more del decreto impugnato possa essere emesso un provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera per il rientro nel paese d’origine, ha chiesto l’emissione di un provvedimento di natura cautelare di sospensione che anticipi gli effetti della sentenza finale.

7. Tale richiesta è inammissibile.

Questa Corte ha già statuito (Cass. n. 11756 del 17/06/2020) che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111.

Non si liquidano le spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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