LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15570/2020 proposto da:
H.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Teofilo Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni Maria, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5289/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/04/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 5289/2019, depositata in data 22.11.2019, ha rigettato l’appello proposto da H.M., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 25.10.2017, che ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
E’ stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria proposta dal ricorrente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili – costui aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per le minacce di morte subite dai militanti del partito *****, che già avevano assassinato il cugino ed il suocero – nonchè quella proposta ex art. 14, lett. c) Legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Nigeria.
Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.
Ha proposto ricorso per cassazione H.M. affidandolo a cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Espone il ricorrente di aver subito minacce specifiche ed individualizzate da alcuni appartenenti al partito *****, circostanza che consentirebbe un’attenuazione in ordine al grado di violenza indiscriminata richiesta per fruire della protezione sussidiaria.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella valutazione della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, essendo queste, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, pienamente attendibili e/o verosimili.
3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono inammissibili.
Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, avendo la Corte d’Appello di Venezia, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, evidenziato come nonostante quest’ultimo avesse ritenuto la non credibilità del richiedente in sette dettagliati punti, riguardanti il suo preteso ruolo di leader carismatico, la serie di morti di soggetti estranei alla sua posizione che intorno a lui e per causa sua sarebbero state provocate dai suoi asseriti persecutori nonchè le contraddizioni interne del racconto dello stesso richiedente, il ricorrente nell’atto di appello non avesse fornito nuovi particolari o diverse spiegazioni.
Inoltre, la Corte d’Appello ha evidenziato un ulteriore punto di incoerenza logica del racconto del richiedente, avendo costui dichiarato in sede di Commissione Territoriale di essere ingegnere meccanico e sempre nel medesimo contesto, su espressa domanda, ha dichiarato di non avere frequentato l’università.
Anche nell’odierno ricorso, il richiedente non ha ritenuto di confrontarsi minimamente con i precisi rilievi del giudice d’appello, invocando genericamente ed apoditticamente la verosimiglianza ed attendibilità delle sue dichiarazioni, richiamando ancora le minacce che avrebbe subito dai presunti oppositori politici, ignorando completamente la valutazione di non credibilità delle sue dichiarazioni svolta da entrambi i giudici di merito.
4. Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza impugnata per violazione del diritto di asilo contemplato dall’art. 10 Cost..
5. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che questa Corte ha reiteratamente enunciato il principio secondo cui il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (vedi recentemente Cass. 19176/2020). Ne consegue che le censure formulate dal ricorrente devono essere esaminate nell’ambito degli istituti della protezione sussidiaria ed umanitaria.
6. Con il quarto motivo è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
7. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente si è limitato a svolgere considerazioni di carattere generale sugli istituti della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria e sul dovere di cooperazione che incombe sul giudice D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, ma senza formulare alcuna censura sulle valutazioni della Corte d’Appello.
5. Con il quinto motivo è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, in conseguenza della notorietà della situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani in Gambia.
6. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha invocato genericamente ed apoditticamente la notorietà della situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani in Gambia.
In ogni caso, questa Corte (n. 4428 del 20/02/2020) ha recentemente enunciato il principio secondo cui, in tema di prova civile, il ricorso alla nozione di “comune esperienza” (fatto notorio), da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione, sicchè può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione.
7. Infine, il ricorrente, nel timore che nelle more del decreto impugnato possa essere emesso un provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera per il rientro nel paese d’origine, ha chiesto l’emissione di un provvedimento di natura cautelare di sospensione che anticipi gli effetti della sentenza finale.
7. Tale richiesta è inammissibile.
Questa Corte ha già statuito (Cass. n. 11756 del 17/06/2020) che, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, la Corte di Cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111.
Non si liquidano le spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021