LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10545/2020 proposto da:
O.B., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, presso l’Avvocato Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6222/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
O.B., nato in *****, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Roma, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.
Questa ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., rilevando che la statuizione del Tribunale non era stata oggetto di specifici attacchi perchè il ricorrente non aveva censurato le ragioni del rigetto, ma aveva insistito nella prospettazione delle questioni già dedotte in primo grado.
Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con quattro mezzi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 della Direttiva Procedure 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la Corte distrettuale assolto all’onere di cooperazione istruttoria d’ufficio per sopperire alle carenze informative e narrative del ricorrente; II) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b) e c), per non avere accertato la Corte distrettuale se la situazione del richiedente, per le minacce subite, integrava gli estremi del danno grave, tale da consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria; III) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria; IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il quarto motivo, che va esaminato prioritariamente, è affetto da evidenti ragioni di inammissibilità, rilevabile primariamente sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, atteso che in forza di detto principio (cfr., art. 366 c.p.c.) l’atto di impugnazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015). E’ opinione reiteratamente espressa da questa Corte che “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione dei giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (Cass. n. 22880/2017; Cass. n. 20405/2006).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui “Affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto d’appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. Sez. U. n. 23299 del 09/11/2011), per cui il ricorrente avrebbe dovuto far emergere, in questa sede di legittimità, come il requisito di specificità dei motivi di appello era stato soddisfatto, riportando le argomentazioni all’uopo svolte, correlandole con le motivazioni della sentenza gravata, in tal modo offrendo dimostrazione di aver adeguatamente contestato il fondamento logico-giuridico della decisione a lui sfavorevole, ma non lo ha fatto.
4. L’esame degli altri motivi è assorbito.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021