LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15499/2020 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 76, presso l’Avvocato Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
averso la sentenza n. 5386/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
K.S., nato in *****, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Venezia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.
Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con quattro mezzi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 della Direttiva Procedure 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la Corte distrettuale assolto all’onere di cooperazione istruttoria d’ufficio per sopperire alle carenze informative e narrative del ricorrente; II) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b) e c), per non avere accertato la Corte distrettuale se la situazione del richiedente, per le minacce subite, integrava gli estremi del danno grave, tale da consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria, e se le autorità senegalesi erano in grado di offrire effettivamente protezione al richiedente; III) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere errato la Corte di appello nell’escludere la ricorrenza di violenza indiscriminata in Senegal; IV) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Il primo motivo è inammissibile perchè mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 34476/2019). Risulta formulato poi in maniera del tutto astratta e generica in merito alla ravvisata non decisività delle ragioni addotte a motivo della fuga sulla considerazione che, pur evocando contrasti religiosi sorti all’interno del villaggio, avevano ad oggetto fatti risalenti nel tempo e privi di attualità.
3. Il secondo ed il terzo motivo sono, parimenti, inammissibili.
Questa Corte ha più volte affermato che, anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare gli specifici fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018), nè possono assume rilievo probatorio pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri richiedenti, senza alcuna attinenza alla persona del richiedente.
La motivazione del Corte di appello non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), stante l’inammissibilità della mera denunzia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U., 33017/2018).
4. E’ inammissibile anche il quarto motivo che, ai fini della protezione umanitaria, si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di condizioni degradanti per la tutela dei diritti umani nel paese di origine (Cass. 23778/2019, 1040/2020) ed il raggiungimento di un livello di integrazione in Italia, 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cassa S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021