Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17687 del 21/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25299-2019 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato) in ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI n. 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SALAZAR;

– ricorrente –

contro

N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 61, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO STUDIO G M, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO RAFFAELLO ABENAVOLI;

e N.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO;

– controricorrenti –

e contro

NE.EL., N.P. e G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 812/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 375/83 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava, rispettivamente:

– N.A., proprietario in ragione di 1/5 di un fabbricato di proprietà del fratello Ne.Ev., che questi aveva eretto su un’area di 11,10 mq. in comunione tra i due fratelli;

– Ne.Ev., proprietario di una diversa area di 1,69 mq., dal medesimo occupata in danno di N.A.;

– e condannava, di conseguenza, Ne.Ev. al pagamento, in favore di N.A., del doppio del valore del suolo, e al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.

Con atto di citazione notificato il 30.9.2004 N.A. evocava in giudizio L.E., N.U., N.P., N.E. e Ne.El., eredi del suo defunto fratello Ne.Ev., invocando la dichiarazione del suo diritto di proprietà, in ragione di 1/5 del totale, del fabbricato già oggetto della prima causa, e la condanna dei convenuti, che lo occupavano, al risarcimento del danno da occupazione.

Nella resistenza dei convenuti N.E. e N.U. – gli altri, infatti, rimanevano contumaci- il Tribunale rigettava la domanda, ritenendola infondata, poichè gli occupanti avevano utilizzato l’immobile oggetto di causa nella loro qualità di comproprietari dello stesso, mentre l’attore aveva manifestato la sua contrarietà all’uso esclusivo del bene, da parte dei convenuti, soltanto con la citazione introduttiva del giudizio.

Interponeva appello avverso detta decisione N.A. e si costituivano in seconde cure N.E. e N.U., resistendo all’impugnazione. Gli altri appellati, invece, già contumaci in primo grado, continuavano a rimanere tali anche in seconde cure.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 812/2018, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento del danno invocato dall’appellante, poichè la citazione introduttiva del giudizio di merito era stata notificata oltre vent’anni dopo il deposito della sentenza del 1983, passata in giudicato -per dichiarazione dello stesso attore N.A. – l’8.12.1984.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.V., vedova ed avente causa di N.A., affidandosi a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi N.E. e N.U..

Ne.El., N.P. e G.M., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 277 c.p.c., degli artt. 1102, 1223 e 1226 c.c., nonchè l’omessa pronuncia sulla domanda di indennizzo per il mancato godimento della quota di comproprietà dell’immobile occupato dagli eredi di Ne.Ev., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato prescritta la domanda risarcitoria formulata dal suo defunto marito e dante causa, senza considerare che costui aveva agito come comproprietario, ed in tal veste aveva contestato l’uso esclusivo, da parte dei convenuti, del bene in comunione. La Corte distrettuale -sempre secondo la ricorrente- avrebbe confuso la condanna al pagamento del doppio del valore del suolo, che era stata a suo tempo pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 375/1983, in relazione all’occupazione dell’area di 1,69 mq. che aveva costituito oggetto di quel primo giudizio – condanna a seguito della quale non era stata mai introdotta la successiva domanda per la liquidazione del quantum – con la diversa domanda di risarcimento del danno da uso esclusivo del bene in comunione, proposta per la prima volta da N.A. in questo giudizio, e non prescritta.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione ed omessa applicazione dell’art. 277 c.p.c., degli artt. 1102, 1223 e 1226 c.c., nonchè l’omessa pronuncia sulla domanda di indennizzo proposta dal dante causa dell’odierna ricorrente per l’occupazione dell’immobile in comunione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè il travisamento della domanda formulata dal predetto. La Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato prescritta detta domanda, sul presupposto che N.A. non avesse chiesto il risarcimento del danno da occupazione del bene in comunione prima della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, senza tuttavia considerare che il danno è, nel caso di occupazione di bene immobile in comunione, in re ipsa e deriva dall’impossibilità, per il comproprietario, di esercitare il godimento del bene che viene utilizzato in via esclusiva dall’altro, o dagli altri, comproprietari.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1102,1223,1226,2945,2946 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonchè l’omesso esame ed il travisamento della sua domanda di indennizzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta da N.A., attribuendogli l’intento di invocare la condanna degli eredi del fratello, Ne.Ev., al doppio del valore del suolo. N.A., invece, aveva chiesto la condanna degli eredi di Ne.Ev. al pagamento dell’indennità derivante dall’uso esclusivo, da parte dei predetti, di un bene del quale egli era comproprietario in ragione di 1/5 del totale.

Le tre censure, che in ragione della loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

La sentenza n. 375/1983 del Tribunale di Reggio Calabria, coperta dal giudicato e posta a fondamento della domanda proposta da N.A. nel giudizio di merito, aveva da un lato accertato la comproprietà di N.A., nella misura di 1/5 del totale, del fabbricato eretto da Ne.Ev. sull’area comune di 11,10 mq.; e, dall’altro lato, accertato che il predetto Ne.Ev. aveva occupato, con lo stesso fabbricato, una diversa area di mq. 1,69 di proprietà esclusiva di N.A.. Il Tribunale reggino aveva poi dichiarato Ne.Ev. proprietario esclusivo di tale seconda porzione, condannandolo al pagamento in favore del fratello A. del doppio del valore del suolo occupato.

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, N.A. – dante causa dell’odierna ricorrente – aveva chiesto “… che il Tribunale dichiarasse l’illegittimità dell’occupazione e della fruizione da parte di Ne.Ev. e dei suoi eredi, di 1/5 del fabbricato di maggiore estensione che Ne.Ev. aveva costruito sulla striscia di terreno di mq. 11,10 (0,60 x 18,50) e del lastrico solare comune riconosciuti di sua proprietà in conseguenza della sentenza n. 375/83 del Tribunale di Reggio Calabria, passata in giudicato il 18.12.1984; che, per l’effetto, tutti i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno da lui subito per l’illegittima occupazione della sua proprietà…”(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). L’azione proposta in questo giudizio, pertanto, era diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’abusiva occupazione, da parte degli eredi di Ne.Ev., dell’immobile da quest’ultimo a suo tempo eretto sulla porzione di terreno in comune con il fratello A. dell’estensione di mq. 11,10. Trattandosi di domanda diretta ad ottenere la condanna di alcuni comproprietari, occupanti del bene, a riconoscere in favore del comproprietario escluso dal godimento del cespite una indennità per la mancata fruizione del bene, nei limiti della sua quota, la relativa prescrizione comincia a decorrere “… soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un’inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacchè è appunto dalla divisione che traggono origine l’obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l’esigenza dell’imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16700 del 11/08/2015, Rv. 636398; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 14/02/2005, Rv. 579550). Poichè nella fattispecie la divisione non vi è stata, posto che le parti sono ancora comproprietarie, per quote ideali indivise, del medesimo bene immobile, nessuna prescrizione poteva essere configurata dal giudice di merito.

Nè sussisteva alcun dubbio circa il fatto che N.A. stesse agendo per il riconoscimento della predetta indennità di occupazione del bene comune, e non invece per la liquidazione del doppio del valore della diversa porzione di mq. 1,69 che il Tribunale di Reggio Calabria, con la richiamata sentenza n. 375/83, aveva dichiarato essere di proprietà esclusiva di Ne.Ev. (e per esso, quindi, oggi dei di lui eredi).

La Corte di Appello, inoltre, erra nel ritenere che la domanda proposta da N.A., dante causa dell’odierna ricorrente, fosse prescritta, poichè l’unico diritto in relazione al quale la prescrizione aveva iniziato a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 375/1983 era quello al pagamento del doppio del valore della piccola porzione di suolo (mq. 1,69) che il Tribunale aveva dichiarato di proprietà di Ne.Ev., che la aveva occupata per erigere il proprio manufatto. Diritto, quest’ultimo, che tuttavia, come già visto e detto, N.A. non aveva esercitato nel presente giudizio.

Nè sussiste pertanto alcun rapporto tra l’oggetto del presente giudizio e le statuizioni contenute nella predetta decisione del Tribunale di Reggio Calabria n. 375/1983, poichè “La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24749 del 20/11/2014, Rv. 633617). Infatti “Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009, Rv. 610451; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018, Rv. 649081).

Nel caso di specie, la lettura della decisione oggi impugnata rivela chiaramente che N.A. aveva proposto, in questo secondo giudizio, un diritto mai azionato nella prima causa, in relazione al quale, pertanto, alcuna efficacia preclusiva poteva derivare dall’eventuale passaggio in giudicato della già richiamata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 375/1983.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria, diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

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