LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11208/2019 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Leo n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Cinzia Circosta, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Cagliari depositato il 19/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 19 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da D.M., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso D.M. prospettando tre motivi di doglianza.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poichè risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).
Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.
La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica, infatti, soltanto la data di rilascio (08.04.2019), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “per autentica”.
4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.
L’applicazione dei principi appena fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno risolto il contrasto venutosi a creare sull’interpretazione da attribuire al disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 maggio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021