Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17692 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5337/2016 R.G. proposto da:

BAIAUTO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti Michele Tiengo (PEC michele.tiengo.ordineavvocatipadova.it) e Marcello Poggioli (PEC marcelolo.poqgioli.pec.it) con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Deborh Fortinelli, in piazzale Clodio n. 22;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 1553/09/15 depositata il 13/07/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio e riconvocato il Collegio in data 13 aprile 2021;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mucci Roberto che ha chiesto rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa di conferma dell’avvenuta regolare definizione della controversia;

uditi gli avvocati delle parti, che hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

RITENUTO E CONSIDERATO che:

– a seguito dell’udienza pubblica, in data 20 marzo 2021 è stata debitamente depositata in atti da parte dell’Agenzia delle Entrate per mezzo dell’avvocatura erariale ulteriore documentazione, unitamente alla comunicazione di conferma della regolare completa definizione della controversia ex D.L. n. 193 del 2016 come convertito in legge; da detta documentazione si evince il perfezionamento dei pagamenti dovuti;

– l’adesione alla procedura di definizione agevolata ed il suo perfezionamento conduce all’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le anticipate ope legis.

– dette spese devono essere infatti compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018; Sez. 6- L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018);

– quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 62, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore ai sensi dell’art. 132 c.p.c., u.c., a causa dell’emergenza Covid-19.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio riconvocata, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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