Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17693 del 22/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22997-2011 proposto da:

F.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– ricorrente –

è da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.W., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

che:

– F.W. ricorrente avverso la sentenza n. 45/66/11 della CTR di Milano, con istanza del 7.1.2019, ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, avendo già presentato domanda di definizione agevolata relativamente all’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 ed intendendo definire le pendenze relativi agli avvisi per gli anni 2004 e 2005;

– l’Avvocatura Generale di Stato, con nota 5.3.2020, ha comunicato che per la domanda di definizione agevolata, il F. aveva provveduto, per gli anni 2004 e 2005, al versamento di tutte le somme dovute;

– con la stessa nota, l’Avvocatura ha proposto istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio limitatamente all’impugnazione dell’avviso n. ***** (anno 2004) e all’impugnazione dell’avviso n. ***** (anno 2005), residue rispetto all’annualità 2003 (avviso n. ***** per la quale era già depositata istanza di estinzione per condono depositata in data 10 luglio 2018, con compensazione delle spese;

il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per le annualità 2003, 2004 e 2005 e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472