LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18017-2015 proposto da:
SERENISSIMA INVESTIMENTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO PIETRO PICCIN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 05/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;
lette le conclusioni scritte del. pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UGO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto, di compravendita stipulato in data 2 marzo 2004, registrato *****, la società “Serenissima Investimenti srl” acquistava alcuni appezzamenti di terreno siti in comune di *****, catastalmente identificati al *****, per una superficie complessiva di 47.110 metri quadrati. In sede di registrazione dell’atto la società chiedeva ed otteneva l’applicazione delle agevolazioni tributarie L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 33, comma 3, trattandosi di immobile ricompreso nel piano di lottizzazione produttivo di iniziativa privata compreso nel “Piano Norma n. 7”, già approvato e convenzionato.
Con avviso di liquidazione d’imposta n. *****, prot. *****, del *****, l’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Treviso, revocava la predetta agevolazione, in quanto dalle verifiche dell’Ufficio era emerso che tutta l’area oggetto della compravendita era rimasta priva di utilizzazione edificatoria entro i cinque anni dal trasferimento, intendendosi per edificazione la realizzazione di almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita ed il completamento della copertura.
L’Ufficio precisava, inoltre, che, relativamente ad una porzione di 11.890 metri quadrati rivenduta senza edificare, le maggiori imposte erano già state recuperate con avviso di liquidazione del 13 settembre 2007. Conseguentemente, con l’avviso di liquidazione oggetto della presente impugnazione, l’Amministrazione finanziaria aveva intimato il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria più i relativi interessi, relativamente alla restante porzione di 35.220 metri quadrati, per un importo complessivo pari a 184.397,12 Euro.
Avverso l’avviso, la soc. contribuente adiva la CTP di Treviso che accoglieva il ricorso e compensava le spese. In sede di gravame, la CTR di Venezia-Mestre accoglieva l’appello dell’Agenzia. Rilevavano i giudici di merito che la “ratio” della norma era quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; pertanto, detto beneficio non spettava nel caso in cui il primo acquirente avesse solo parzialmente realizzato l’intervento edificatorio, avesse trasferito a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l’intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico. Nel caso in esame, sempre secondo la CTR, dagli atti di causa risultava che la Società Serenissima Investimenti srl, alla conclusione del quinquennio dall’acquisto dei terreni, aveva realizzato per intero “le opere primarie relative al piano di lottizzazione per insediamenti produttivi…”, per cui non sì era realizzata l’Utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni dal trasferimento. Compensava le spese.
La soc. contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso innanzi a questa Corte deducendo:
1. illegittimità del recupero impositivo per violazione ed erronea interpretazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
2. illegittimità della ripresa impositiva sotto un secondo e diverso profilo: entro il termine quinquennale dalla data dell’acquisto, l’area era stata oggetto di un significativo utilizzo edificatorio (per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
L’Ufficio si costituiva con controricorso.
Il Procuratore Generale rassegnava conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, la ricorrente sosteneva di aver rispettato tutte le prescrizioni del piano urbanistico particolareggiato, così come era stato ampiamente rispettato il requisito della utilizzazione edificatoria. Tuttavia la CTR aveva ritenuto fosse necessario, per la conferma dell’agevolazione, l’ulteriore requisito (nonostante dello stesso non vi fosse alcuno cenno nel disposto normativo) dell'”utilizzazione edificatoria” che non si esaurisse nella completa attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, cioè quelli previsti dalla convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune, interventi prodromici ed essenziali alla realizzazione delle future edificazioni, ma, invece, dovesse sostanziarsi nella realizzazione delle costruzioni, quanto meno al rustico e sino al tetto. Con ciò facendo riferimento a requisiti non presenti nel dettato normativo.
Con il secondo motivo, la ricorrente rilevava come i giudici di merito fossero incorsi in un ulteriore errore, quello di ritenere che per “utilizzazione edificatoria” dovesse intendersi resistenza di un edificio significativo dal punto di vista urbanistico”. Tale interpretazione non discendeva dalla norma, ma da una circolare ministeriale che non creava vincoli nè per i contribuenti, nè per l’Ufficio, nè per il giudice.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va in qui rilevato che questa Corte, con plurime conformi pronunce, ha avuto modo di osservare che (Cass. 25435/15) la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Il trattamento fiscale di favore è, quindi, subordinato alla “condizione” che sia realizzata entro il quinquennio l’utilizzazione edificatoria.
La ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame – l’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato -, analogamente a quanto disposto la L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14, che prevedeva “il beneficio dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili”,…. purchè la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato termine- induce a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione – quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione -, bensì vada estesa alla costruzione di un edificio e ciò sia che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di nuova costruzione, sia nella demolizione e ricostruzione integrale di un edificio preesistente che, al decorso del quinquennio, abbia una consistenza significativa dal punto di vista urbanistico (Cass. Sent. 12655/2012).
Da ultimo, in senso conforme, va richiamata anche Cass. n. 3533/2017. A tale orientamento interpretativo questa Corte intende dare continuità, con la conseguenza che il ricorso della contribuente deve essere respinto.
La spese del presente giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021