LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17906-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DIFAC SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI,rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO GAETA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
RITENUTO
che:
Con l’avviso di liquidazione e rettifica n. ***** l’Agenzia delle Entrate di Aversa, revocava alla società Difac s.r.l., i benefici fiscali alla stessa concessi ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per l’acquisto di un terreno, avvenuto in data *****, sito nel comune di ***** e da destinare, entro il quinquennio, a utilizzazione edificatoria. Avverso tale avviso la contribuente proponeva ricorso alla C.T. P. di Caserta, sostenendo che l’inadempimento all’obbligo edificatorio entro il termine suindicato era addebitabile alla negligenza dell’amministrazione comunale nel concludere tardivamente il procedimento di rilascio del premesso a costruire.
La CTP adita rigettava il ricorso. La società Difac s.r.l. proponeva appello e la CTR di Napoli con sentenza n. 190/08/2012, rigettava l’appello.
La DIFAC srl. proponeva ricorso per Cassazione censurando per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la sentenza resa dalla C.T.R. di Napoli. In particolare, la Difac s.r.l. lamentava il difetto di motivazione della decisione laddove la CTR aveva, in maniera apodittica, escluso la rilevanza del tardivo rilascio del permesso, ancorch fosse stato tempestivamente richiesto.
Con sentenza n. 9109/ 2014 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassando l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR Campania.
Secondo la S.C., premesso che l’utilizzo edificatorio entro 5 anni dall’acquisto costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresentava un obbligo del contribuente verso il fisco, nel valutare la tempestività dell’adempimento di tale obbligazione occorreva tener conto di eventuali ostacoli, caratterizzati dalla non imputabilià alla parte obbligata, e dalla inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Pertanto cassava la sentenza per il difetto di motivazione della decisione laddove la CTR, senza alcuna specifica argomentazione, aveva escluso rilevanza al mancato rilascio della concessione, benchè tempestivamente richiesta.
La società riassumeva il processo e la CTR di Napoli, con sentenza n. 227/2016 accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la revoca dei benefici fiscali. In particolare, la CTR rilevava che la società appellante aveva documentato il “complesso e farraginoso iter relativo al rilascio del permesso di costruire”, da cui si evinceva che le relative istanze, per le opere di urbanizzazione primaria e per gli edifici residenziali, erano state inoltrate all’amministrazione sollecitamente (pochi mesi dopo l’acquisto). Dopo l’acquisizione di determinati pareri e contributi istruttori, nel 2007 l’amministrazione locale aveva rilasciato il permesso a costruire per opere di urbanizzazione primaria, mentre, solo il 6 novembre 2011, a quinquennio già scaduto, il Comune aveva rilasciato il permesso per gli edifici residenziali.
Quindi secondo la CTR “se è vero che la società non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo, cionondimeno giova osservare che intraprendere un azione giudiziaria, pur sempre connotata da aleatorietà non può costituire onere esigibile al fine di verificare l’imputabilià del ritardo, evidentemente addebitabile al defatigante procedimento amministrativo relativo al rilascio dei permessi di costruire. Pertanto non appare legittimo il comportamento assunto dall’amministrazione fiscale che ha revocato benefici fiscali previsti dall’art. 33 L. citata.”
Avverso la su indicata sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate deducendo:
1. Violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1227 c.c., della L. n. 388 del 2000, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
Il ricorso è fondato.
Effettivamente nella sentenza impugnata, mentre si dà per accertato che la contribuente “non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo”, si afferma che “intraprendere un’azione giudiziaria non costituisce un onere esigibile per verificare l’imputabilità del ritardo”, per l’aleatorietà dell’azione giudiziaria. Quindi si conclude che la responsabilità del ritardo andava addebitata al procedimento amministrativo.
Insomma, anche se non era stata fornita la prova della non imputabilità il fatto, in ogni caso, non era imputabile alla contribuente, perchè la stessa non poteva farsi carico, per verificare l’imputabilità del ritardo, di intraprendere una azione giudiziaria. Pertanto, la responsabilità andava posta a carico dell’amministrazione.
Ora a parte il fatto che non si comprende per quale ragione debba essere ritenuta non esigibile la condotta di chi debba intraprendere una azione giudiziaria, anche ad es. nella forma cautelare, per far valere un proprio diritto (nel caso in esame connesso ad una agevolazione fiscale) per rappresentare, come indicato da questa Corte, “la presenza di eventuali ostacoli caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dalla inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento”, va rilevato come la sentenza sia affetta da palese vizio di motivazione.
La motivazione, infatti, risulta caratterizzata da apoditticità contraddittorietà e perplessità tali da non consentire di ritenere esistente una motivazione in senso strutturale. Infatti, non si comprende in una sequenza di affermazioni, in cui il giudice di merito (e del fatto) sfugge al compito su proprio che è quello di ricostruire, ove possibile, l’effettivo svolgimento dei accadimenti e di trarne conseguenze coerenti ai fini degli addebiti di responsabilità, perchà alla fine la responsabilità debba, in concreto essere posta a carico dell’amministrazione. Nè può soddisfare tale requisito il riferimento al “defatigante procedimento amministrativo relativo al rilascio dei permessi di costruire” che non soddisfa l’esigenza di una compiuta motivazione.
E’ per tali ragioni che la sentenza deve essere cassata proprio per consentire al giudice di merito (come suo indefettibile compito non surrogabile in questa sede) un nuovo esame, che consenta di comprendere compiutamente a carico di chi (e in quale misura) debba essere posta la responsabilità del ritardo. Con tutte le possibili conseguente sul mantenimento dell’agevolazione, nei termini già evidenziati dalla S.C..
La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione perchè proceda ad un nuovo esame del merito e provveda sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione perchè proceda ad un nuovo esame del merito e provveda sulle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021