LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17250-2014 proposto da:
D.F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 279/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 30/12/2013;
udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Conseguenze di legge;
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. D.F.D. ricorre, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 279/2013; depositata il 30.12.2013, con la quale la CTR del Lazio, nel riformare la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso del contribuente, accoglieva il gravame della società Equitalia Sud s.p.a., sul presupposto che anche i debiti tributari rientrano tra i debiti che si possono soddisfare mediante esecuzione sul fondo patrimoniale, a meno che il contribuente non dimostri l’estraneità ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di detta circostanza, nonchè sul rilievo dell’operatività della presunzione per cui anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi – benchè finalizzata al potenziamento della sua capacità lavorativa – avrebbe come scopo indiretto quello di accrescere il reddito disponibile da destinare al mantenimento della famiglia; onerando il debitore dell’obbligo di provare che i debiti derivanti dalla sua attività sono stati assunti per scopi estranei alle esigenze della famiglia. Concludendo, infine, per l’assorbimento di ogni altra questione.
La società concessionaria replica con controricorso.
Il ricorrente ha depositato in prossimità dell’udienza memorie difensive.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO 2. La prima censura prospetta la nullità della sentenza per violazione dall’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere i giudici regionali implicitamente rigettato l’eccezione di giudicato esterno dedotta dal contribuente, pur avendo a disposizione, in quanto tempestivamente prodotta nel giudizio di merito, la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Tivoli che aveva escluso la legittimità della iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale per i crediti contributivi.
Si sostiene al riguardo l’efficacia espansiva della sentenza emessa dalla indicata autorità giudiziaria, passata in giudicato il 22.11.2012, come certificato dalla Corte d’Appello di Roma, adducendo che la sentenza concernente i debiti previdenziali, aveva statuito l’estraneità ai bisogni della famiglia dei crediti di natura giuslavoristica, vantati nei confronti di due imprese di cui era socio il medesimo D.F. sul rilievo che, trattandosi di crediti inerenti le attività di imprese di società terze, il D.F. assumeva una responsabilità solidale secondo le norme di diritto societario.
3. La censura è destituita di fondamento.
Questa Corte intende dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale non ricorre l’efficacia estensiva del giudicato esterno qualora siano oggetto dei separati giudizi tributi diversi (quali Iva ed Irpef, contributi previdenziali), stante la diversità strutturale delle due imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. Cass. n. 14596 del 6.06.2018; Cass. n. 7884 del 20/4/16; n. 235 del 9/1/2014; n. 3756 del 15/2/2013; n. 802 del 14/1/2011; n. 3706 del 17/2/2010). Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante(Cass. nn. 25798 e 21395 del 2017).
In considerazione dell’inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato, l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio. (Cass. n. 3669/2019).
Nel caso di specie, al contrario, il tribunale di Tivoli si è pronunciato sui contributi previdenziali e non sui tributi oggetto della giurisdizione della commissione adita, senza svolgere alcun accertamento in ordine alla estraneità dei debiti tributari alle esigenze della famiglia, il che impone il rigetto del motivo di ricorso.
4. Con il secondo ed il terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 35, e dell’art. 277 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp att., commi 1 e 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4); per avere i giudici regionali, dichiarato l’assorbimento di ogni altra questione, dopo aver dissertato sul merito delle questioni controverse inerenti il fondo patrimoniale, incorrendo in error in procedendo, atteso che la CTR non avrebbe potuto dichiarare l’assorbimento di una questione pregiudiziale prospettata, quale quella relativa alla carenza di procura ad litem della società Equitalia Sud – subentrata alla società Equitalia Gerit s.p.a – che, pur richiamata nell’epigrafe dell’atto di appello, non risultava apposta nè sull’atto introduttivo notificato all’appellante nè sull’atto di appello depositato in giudizio.
Deduce altresì il contribuente che la trattazione del merito della controversia non poteva indurre il decidente a dichiarare l’assorbimento della questione pregiudiziale, sulla quale difetta dunque la motivazione, avendo dichiarato implicitamente il rigetto dell’eccezione senza svolgere alcuna illustrazione delle ragioni logiche- giuridiche che lo hanno indotto a detta convinzione.
5.In alternativa a detto ultimo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del principio tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. consistente nell’omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4), essendo dovere del giudicante esaminare tutte le eccezioni sollevate a pena di incorrere in error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. I motivi d’impugnazione proposti dal ricorrente vanno distintamente esaminati per gruppi tematici, al fine di agevolarne un’adeguata trattazione. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo concernenti l’omessa pronuncia in ordine alla eccepita inammissibilità del gravame per l’assenza di apposita procura ad litem, non superano il vaglio di ammissibilità.
6.1 Infatti, quando viene dedotto un’invalidità qual è l’inammissibilità dell’appello, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la sola giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non corrispondenza ai fatti rilevanti ai fini dell’applicazione della norma processuale che si assume violata (Cass., sez. II, 21 maggio 1963, n. 1312, m. 261956, Cass., sez. L, 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360, Cass., sez. L, 1 settembre 2004, n. 17564, m. 577598). E’ indiscusso perciò in giurisprudenza che, “in materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (Cass., sez. L, 5 giugno 2001, n. 7620, m. 547292; n. 22952/2015). Sicchè, se il giudice del merito ometta di pronunciarsi su un’eccezione pregiudiziale, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia, ma solo per l’invalidità già vanamente eccepita. Va, dunque, ribadito il principio secondo cui l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. 14/03/2018, n. 6174; Cass. 12/01/2016, n. 321; Cass. 28/03/2014, n. 7406) potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. nn. 3927/02; conformi, Cass. nn. 11919/02, 18147/02, 10073/03, 12433/04, 22860/04, 3667/06 e 4191/06).
6.2 In ogni caso, dall’esame diretto degli atti risulta che la procura ad litem presente sul ricorso depositato presso la cancelleria della commissione tributaria non risulta apposta anche sulla copia notificata dell’atto (presumibilmente avendo omesso la concessionaria di fare copia dell’ultima pagina del ricorso).
Occorre premettere che le previsioni di inammissibilità, proprio per il rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato, dovendosi tenere presente l’insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze Corte Costituzionale n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002; v. Cass. nn17533/2019; n. 17963/2019; n. 27798/2019; n. 17963/2019).
6.3 Va poi evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che detta procura venga conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore, espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione, dovendo ritenersi del tutto irrilevante la mancanza della data di rilascio, in quanto tale indicazione non è prevista a pena di nullità (Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 7014 del 17/03/2017; Cass. n. 24422 del 30/11/2016; Cass. n. 19560 del 13/09/2006); nè la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore determina di per sè l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, quali l’apposizione della procura a margine o in calce al ricorso originale, la menzione della procura nella copia notificata e l’attestazione di conformità dell’ufficiale giudiziario, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (così Cass. n. 17963/2019, in motiv; n. 34259/2019, in motiv; n. 11513 del 17/05/2007; si vedano, altresì, tra le tante, Cass. n. 16540 del 19/07/2006; Cass. n. 15086 del 15/07/2005; Cass. n. 13077 del 14/07/2004).
In conclusione, nel processo tributario la procura alle liti deve essere apposta sull’originale del ricorso, mentre non è necessario che figuri anche sulla copia notificata alla controparte, nella quale è sufficiente che compaia un’annotazione attestante la sua presenza sull’originale (Cass. n. 16758/2016; n. 27494 del 2014) 7. Con il quinto mezzo, che prospetta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, art. 18, comma 3, art. 12, comma 3, nonchè art. 22, commi 1, 2 e 3, si deduce l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della procura ad litem.
La CTR, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della procura ad litem, anche rilevandone d’ufficio la carenza, e non implicitamente respingere l’eccezione.
8. La censura è infondata, in quanto la procura ad litem all’avv. Maria Stranieri risulta apposta in calce all’atto di appello depositato presso la cancelleria (all. 2 del controricorso).
9. Con il sesto motivo, che deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del principio di non contestazione di cui agli artt. 167,115,342 e 345 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23,53 e 57, il ricorrente lamenta che la società Equitalia Gerit s.p.a. non aveva confutato in primo grado l’estraneità dei crediti recati dall’iscrizione ipotecaria ai bisogni della famiglia, limitandosi a confermare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per i crediti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia pur in presenza della costituzione del fondo patrimoniale.
Ritiene il ricorrente che, a fronte delle circoscritte difese svolte dalla concessionaria, fosse pacifico in causa la circostanza che i crediti che avevano dato luogo alla impugnata iscrizione ipotecaria fossero estranei ai bisogni della famiglia.
10. Parimenti infondato risulta detto motivo, con il quale si lamenta l’inosservanza da parte dei giudici di seconde cure del principio di non contestazione degli elementi probatori offerti a fondamento del gravame.
Dalla trascrizione della comparsa di costituzione della società Equitalia Gerit s.p.a, così come risulta a pagina 37 e ss del ricorso per cassazione, emerge che la concessionaria aveva contestato la nozione di bisogni della famiglia, ritenendo che appartenessero a detto nucleo, sia le esigenze individuali di vita o del gruppo sia quelle relative al potenziamento delle capacità lavorative dei membri della famiglia (pag. 39 del ricorso), richiamando all’uopo una decisione di questa Corte (la n. 124 del 1984), con la conseguenza di ritenere riferibile ai bisogni della famiglia sia l’obbligazione relativa all’interessa del nucleo familiare che quella relativa alle esigenze del singolo individuo. Tanto che la concessionaria deduceva che “una volta accolta in riferimento all’art. 170 c.c. la nozione obbiettiva dei bisogni della famiglia che è stata sopra indicata, incombe al creditore l’onere di accertarsi se l’affare sia concluso nell’interesse della famiglia o meno” (pag. 39 del ricorso).
Al riguardo, osserva la Corte che il processo era stato instaurato per affermare l’estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia contrastata dall’amministrazione già mediante l’atto impositivo, volto ad affermare l’assoggettamento dell’immobile di via Palestrina alla iscrizione ipotecaria per i tributi non versati.
Sicchè a nessun onere aggiuntivo (di allegazione o di contestazione) l’amministrazione avrebbe dovuto adempiere al fine di affermare, contrastato nel processo, il nesso di consequenzialità tra il fatto significante ex adverso dedotto – correlazione tra debiti e bisogni della famiglia – e il significato asserito come discendente, l’esenzione dalla iscrizione ipotecaria. Non è revocabile in dubbio che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applichi anche nel processo tributario, ma, attesa (‘indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. n. 12287/2018; Cass. n. 1384/2016; Cass. 2015 n. 2196; Cass. n. 13834/2014). E nella specie, come riscontrabile dagli stessi stralci degli scritti difensivi delle parti, l’Ente concessionario ha sempre affermato il diritto di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale, non ritenendone provati dal contribuente i presupposti per contestarne la legittimità.
Il principio di non contestazione dunque deve essere coordinato, in ambito tributario, con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, nè determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione(Cass. n. 7127/2019).
11. La settima censura prospetta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112,342 e 345 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57; per avere il decidente omesso di impugnare la ratio decidendi della prima sentenza, nella parte in cui ha implicitamente statuito anche sulla circostanza di fatto che il creditore avesse conoscenza che i crediti in questione fossero estranei ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che il giudice d’appello avrebbe esteso la decisione ai capi della prima sentenza non impugnati dalla concessionaria.
12. La censura non merita accoglimento, in quanto la pronuncia della CTP di Tivoli non contiene alcun accertamento riguardo alla conoscenza da parte del concessionario in ordine all’estraneità dei crediti tributari ai bisogni della famiglia, come risulta sia dalla trascrizione della motivazione della decisione di prime cure riportata a pagina 10 del ricorso per cassazione che dalla lettura della stessa sentenza (a11.6 del ricorso per cassazione).
Del resto, contestando l’estraneità delle obbligazioni tributarie alle esigenze della famiglia, l’ente impositivo implicitamente negava in radice il secondo requisito, vale a dire la conoscenza della estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.
13. Con l’ultimo mezzo, si lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4), per carenza di motivazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 132, comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp.att. c.p.c., comma 2; per avere la CTR del Lazio statuito sulla base dei principi di diritto che regolano la materia senza alcun riferimento al caso concreto, operato solo nella parte finale in cui i giudici di appello affermano ” preso atto dei fatti suesposti…a accoglie l’appello”. Senza operare alcun riferimento all’eccezione di giudicato ovvero ai presupposti di fatto della iscrizione ipotecaria non contestati dalla concessionaria.
14. Altrettanto infondata risulta detta ultima censura.
Occorre premettere che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa -, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa(in fatto)- conseguenza(in diritto)” che deve giustificare il “decisum”. La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 cit., ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; n. 23940/2017; n. 22598/2018).
Consegue che, se per un verso deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, è pur vero che, per altro verso, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale” è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).
Nel caso in esame la motivazione risulta idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione avendo esposto le ragioni di fatto(debiti per tasse auto e diritti della camera di Commercio pari a 95.762,86 Euro oltre sanzioni ed interessi) e di diritto, in virtù delle quali ha ritenuto che “i debiti tributari rientrano tra quelli che si possono soddisfare mediante esecuzione sul fondo patrimoniale a meno che il contribuente non dimostri che vi erano scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era già a conoscenza di tale circostanza prima della esecuzione”, il che comprova la congruità della motivazione fondata altresì sui principi della giurisprudenza di legittimità.
15. In conclusione il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Euro 200,00 per esborsi, iva e c.p.a. come per legge.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza tenuta mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
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