LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Est. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Immobiliare il Convento Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Fabio Pace, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, al corso di Porta n. 98/B in Milano; domicilio in Roma, piazza Cavuor presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 13, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 23.11.2011, e pubblicata il 26.1.2012;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
l’Agenzia delle Entrate riscontrava che i ricavi dichiarati dall’Immobiliare Il Convento Srl, attiva nel settore della costruzione e rivendita di abitazioni, in relazione all’anno 2004, risultavano inferiori all’ammontare conseguente all’applicazione dello studio di settore SG69U; pertanto invitava la società a giustificare lo scostamento, ed era istituito il contraddittorio preliminare, nel corso del quale le parti si incontravano ripetutamente. La società riconosceva che applicando l’ultimo studio di settore, c.d. evoluto, il risultato sarebbe risultato ancor peggiore, ma sottolineava che nel periodo in questione aveva avuto attivo un solo cantiere edile a *****, che era stato affidato a terzi ai fini esecutivi, ed erano insorti problemi, tanto da costringere l’Immobiliare a cambiare l’impresa collaboratrice ed affrontare controversie legali, anche instaurate dai committenti per i ritardi nella consegna degli immobili. Si riservava, quindi, di produrre ulteriore documentazione.
L’Ente impositore riteneva le giustificazioni fornite dalla contribuente inadeguate a giustificare l’andamento antieconomico della gestione. La società, tra l’altro, aveva potuto corrispondere cifre assai ingenti per prestazioni professionali rese da consulenti, pur avendo accumulato debiti anche nell’anno 2004, così come in quasi tutti gli anni precedenti, ed i soci avevano provveduto a ricapitalizzarla in misura non irrilevante. In conseguenza, inviava all’Immobiliare il Convento Srl l’avviso di accertamento n. *****, relativo ad Iva ed Irap mediante il quale accertava un reddito sociale di Euro 1.449.228,00, a fronte di un importo dichiarato di Euro 1.163.392,00.
La società contestava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi sostenendo, in primo luogo, l’invalidità dell’accertamento perchè fondato esclusivamente sugli studi di settore. La CTP osservava che le motivazioni dell’avviso di accertamento contenevano un’approfondita ed analitica replica alle deduzioni offerte dalla contribuente in sede di contraddittorio, e che le argomentazioni di quest’ultima risultavano generiche e prive di riscontri. Le gravi incongruenze riscontrate apparivano quindi effettivamente esistenti ed idonee a fondare l’accertamento analitico-induttivo effettuato dall’Amministrazione finanziaria. In conseguenza rigettava il ricorso della contribuente.
La società impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie contestazioni. La CTR rigettava il ricorso.
Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano ha proposto ricorso per cassazione l’Immobiliare il convento Srl, affidandosi a quattordici motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La ricorrente ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Mediante il suo primo motivo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente contesta il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio, e relativo al fatto che l’avviso di accertamento non tiene conto delle concrete circostanze di esercizio dell’attività d’impresa dedotte e provate dalla contribuente.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per non essersi pronunciata sulla contestazione relativa al non avere la sentenza di primo grado pronunciato in ordine alle concrete circostanze di fatto relative allo svolgimento dell’attività, dedotte e provate dalla contribuente.
1.3. – Mediante il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente critica la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, nonchè degli artt. 3 e 53 Cost., per avere la CTR ritenuto legittimo “l’avviso di accertamento da studio di settore, senza considerazione delle specifiche concrete circostanze di fatto in cui è esercitata l’attività d’impresa dedotte dalla contribuente, anche a causa dell’omissione da parte dell’ufficio di un effettivo contraddittorio sul punto” (ric., p. 54).
1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società contesta il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR per aver omesso ogni pronuncia in materia di violazione del principio costituzionale di eguaglianza, perchè l’avviso di accertamento, basato sullo studio di settore, avrebbe dovuto essere “differenziato” in relazione alle concrete circostanze di fatto di esercizio dell’attività imprenditoriale.
1.5. – Mediante il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente censura l’impugnata CTR per essere incorsa nel vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’assenza di presunzioni gravi precise e concordanti nei suoi confronti, ulteriori rispetto alla mera applicazione dello studio di settore.
1.6. – Con il sesto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società critica la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, nonchè dell’art. 2267 c.c. e degli artt. 167 e 115 c.p.c., in cui è incorsa la CTR, in materia di mancata prova della pretesa fiscale, per non aver tenuto conto delle concrete circostanze di fatto relative all’esercizio dell’attività d’impresa, dedotte e provate, e comunque incontestate, ed a causa dell’assenza di ulteriori elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, che l’ufficio avrebbe dovuto allegare e provare.
1.7. – Mediante il suo settimo mezzo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per avere l’impugnata CTR ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento sebbene fondato soltanto sullo studio di settore, in assenza di ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
1.8. – Con l’ottavo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società critica la “nullità” della sentenza in conseguenza della omessa o insufficiente motivazione in cui è incorsa la CTR circa la contestazione di omessa o insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, “in ordine alle concrete circostanze di esercizio dell’attività della ricorrente ed in ordine alla prova della pretesa fiscale” (ric., p. 86).
1.9. – Mediante il suo nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al disposto di cui all’art. 112 c.p.c., la contribuente censura la nullità della impugnata sentenza della CTR, per non essersi pronunciata sulla contestata nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della “omessa od insufficiente motivazione in relazione all’omessa o insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, eccepita in sede di appello dalla contribuente” (ric., p. 90).
1.10. – Con il decimo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in cui è incorsa la CTR circa il vizio dell’avviso di accertamento “che ha omesso di motivare in ordine alle concrete circostanze di fatto di esercizio dell’attività della ricorrente ed in ordine alla prova della pretesa fiscale tramite presunzioni gravi, precise e concordanti” (ric., p. 91) 1.11. – Mediante il suo undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente critica il vizio di omessa o insufficiente motivazione in cui è incorsa la sentenza della CTR, sul punto decisivo per il giudizio consistente “nell’insussistenza del presupposto dell’accertamento tramite studi di settore delle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinati tramite l’applicazione dello studio medesimo” (ric., p. 92), non tenendo conto dell’eccezione relativa alla “omessa considerazione delle concrete “circostanze di esercizio dell’attività” (ibidem).
1.12. – Con il dodicesimo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al disposto di cui all’art. 112, c.p.c., la società censura la nullità della sentenza in cui è incorsa la CTR per non essersi pronunciata circa la nullità della sentenza di primo grado la quale non si è pronunciata in materia di illegittimità dell’avviso di accertamento “per insussistenza del presupposto dell’accertamento tramite studi di settore delle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinati tramite l’applicazione dello studio medesimo, eccepita dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo” (ric., p. 98).
1.13. – Mediante il tredicesimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contesta la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento nonostante l’assenza del presupposto delle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
1.14. – Con il suo quattordicesimo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente critica il vizio di omessa o insufficiente motivazione in cui è incorsa la sentenza della CTR, sul punto decisivo per il giudizio consistente nella contestazione dell’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per omessa motivazione in ordine ai suoi “presupposti (segnatamente in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato… e relativamente alla medesima circostanza, circa la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e circa la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 7)” (ric., p. 102).
2.1.- 2.2. – 2.3.- 2.4. – 2.8. – 2.9 – 2.10. – 2.11. – Il ricorrente contesta l’omessa valutazione delle concrete circostanze dell’attività d’impresa, e pertanto dell’adeguata soggettivizzazione dell’avviso di accertamento, in relazione ai profili: del vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione alla violazione del principio costituzionale di eguaglianza (motivi 1, 4, 8 e 9, invocando un vizio di nullità per omessa pronuncia sulla nullità per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, 10, intestato come violazione di legge, e 11); della nullità della decisione per omessa pronuncia in merito alla contestata assenza di soggettivizzazione dell’accertamento (motivo 2); della violazione di legge per aver ritenuto legittimo un accertamento basato su studi di settore, privo di un’adeguata soggettivizzazione e pure in assenza di un contraddittorio effettivo (motivo 3).
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione. Merita di essere subito rilevato che appare infondata la contestazione relativa alla mancanza di un contraddittorio effettivo. Risulta incontestato, e pure provato, che l’Amministrazione finanziaria ha invitato al contraddittorio la contribuente, che le parti hanno avuto una pluralità di interlocuzioni, e che la contribuente è stata posta in grado di argomentare e produrre documentazione. Il vizio contestato, pertanto, non ricorre. A tanto pare anche opportuno aggiungere come questa Corte di legittimità abbia avuto recentemente occasione di ribadire, che “nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento, non preceduto da preventivo contraddittorio, emanato a carico di un’impresa che aveva chiuso il proprio bilancio annuale con utili molto esigui, a fronte di ingenti investimenti sostenuti)”, Cass. sez. V, 5.12.2019, n. 31814. Nel caso di specie, invero, diversamente da quanto ritenuto dalla società ricorrente, non ci troviamo in presenza di un accertamento fondato soltanto sugli studi di settore, bensì di un accertamento analitico-induttivo che prende le mosse dall’incongruenza riscontrata tra i ricavi dichiarati dall’impresa e quelli calcolati mediante gli studi di settori, e procede quindi alla valutazione della concreta realtà dell’attività commerciale, in considerazione anche delle osservazioni rese dalla stessa contribuente, al fine di verificare se risultino sussistere elementi che inducano a ritenere, nel caso di specie, inattendibili i risultati cui si perviene facendo applicazione degli studi di settore.
All’esito della verifica l’Ente impositore ha ritenuto integrata anche l’antieconomicità della gestione aziendale. In merito, il giudice di primo grado ha ritenuto che le motivazioni dell’avviso contengono un’approfondita ed analitica replica alle deduzioni manifestate nel corso del contraddittorio, risultate generiche e prive di riscontri. A sua volta, la CTR ha osservato che il presupposto dell’accertamento doveva rinvenirsi nelle gravi incongruenze effettivamente riscontrate “tra ricavi dichiarati e ricavi calcolati con Gerico”. Tanto premesso, ha rilevato il giudice dell’appello, l’avviso in contestazione è stato “emesso in base agli studi di settore ma tenendo presente le caratteristiche dell’attività svolta dalla ricorrente, consistente nella costruzione e rivendita di immobili di civile abitazione, ed a seguito di una approfondita e articolata istruttoria procedimentale (inserimento nel cluster 21, correttezza dei dati contabili inseriti nell’apposito studio, bilanci chiusi quasi tutti in passivo, costi che coincidono con i ricavi, i soci che a fronte di redditi irrisori posseggono residenze principali e secondarie, pagamenti a professionisti per Euro 195.407). Risulta pertanto infondato l’appello laddove afferma che l’Ufficio non ha preso in considerazione, nè in sedi contraddittorio nè in sede di emissione dell’avviso di accertamento, le circostanze addotte dalla ricorrente e che lo stesso abbia emesso l’impugnato avviso applicando semplicemente la presunzione di risultato di cui agli studi di settore” (sent. CTR, p. 3 s.).
La CTR, pertanto, pur motivando in misura succinta, illustra con chiarezza la propria valutazione, e risponde alle medesime critiche riproposte in sede di legittimità con argomenti di agevole comprensione, senza incorrere in omissioni di pronuncia o in violazioni di legge.
In questa sede può aggiungersi che la società contribuente non si confronta con la motivazione proposta dal giudice dell’appello, insiste a lamentare l’omessa considerazione dei propri argomenti, in particolare le difficoltà incontrate nell’anno in contestazione, essendo nati contrasti con l’impresa che stava eseguendo i lavori di edificazione per suo conto, che era stato necessario sostituire, e le cause civili che le avevano intentato, a causa del ritardo nelle consegne, alcuni acquirenti degli immobili. Le sue argomentazioni, però, anche in questa sede rimangono generiche. La società ripete più volte l’argomento, ma neppure chiarisce in qual modo: il cambio dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, e le cause che le erano state intentate dai committenti degli immobili in costruzione, insoddisfatti per il ritardo nella consegna, abbiano inciso sul risultato economico di esercizio, e neanche quantifica il danno economico che ne sarebbe derivato, tantomeno indica come ne abbia provato l’entità. Non spiega, la ricorrente, come mai, se il problema con la ditta esecutrice dei lavori era sorto nel 2004, anche in quasi tutti gli anni precedenti, fa eccezione solo il 2002, avesse sempre conseguito un risultato di esercizio negativo. Non chiarisce in vista di quale prospettiva i soci avessero continuato ad investire nell’impresa, che conseguiva risultati evidentemente antieconomici. Non spiega le ragioni per cui occorresse affidare incarichi di consulenza molto onerosi, tanto da rappresentare una parte assai cospicua (Euro 195.407,00) del passivo accumulato negli anni (Euro 233.408,00).
I motivi di ricorso in esame (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11) risultano pertanto infondati, e devono essere respinti.
2.5. – 2.6. – 2.7. – Mediante i motivi n. 5, 6 e 7, la contribuente lamenta, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che un accertamento tributario non può essere legittimamente fondato esclusivamente sugli studi di settore, occorrendo dimostrare la ricorrenza di ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
In proposito sembra opportuno ricordare che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che “i parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”, Cass. sez. V, 13.7.2016, n. 14288. Invero, la determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni sufficienti, anche da sole, ad assicurare fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa ed anche in sede contenziosa, e tanto si osserva per contrastare l’affermazione della parte, non potendosi peraltro trascurare che, nel caso di specie, come si è in precedenze evidenziato, l’accertamento tributario effettuato dall’Agenzia delle Entrate ha natura analitico-induttiva, e non risulta fondato esclusivamente sugli studi di settore.
I motivi di ricorso devono pertanto essere respinti.
2.12 – 2.13. – Con il dodicesimo motivo di ricorso la società contesta la nullità della sentenza, conseguente alla omessa pronuncia in materia di insussistenza del presupposto dell’accertamento, redatto in applicazione degli studi di settore, e consistente nel riscontro di gravi incongruenze tra il reddito dichiarato e quello accertato. La critica è rinnovata, in relazione al profilo della violazione di legge, con il tredicesimo motivo di ricorso, riproponendosi anche la censura in materia di insufficiente soggettivizzazione dell’accertamento.
Può allora ricordarsi, oltre a ribadirsi che l’accertamento per cui è causa non è fondato esclusivamente sugli studi di settore ma ha natura analitico-induttiva, come la impugnata decisione della CTR non meriti sul punto censura, e riporti una pluralità di passaggi che evidenziano la adeguata valutazione della riscontrata incongruenza dei redditi dichiarati dalla società. Osserva il giudice dell’appello che “il legislatore ha disposto, dunque, che la tipologia degli accertamenti richiamati possa basarsi anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore… lo strumento da cui desumere la sussistenza del presupposto dell’accertamento è l’esistenza di ‘gravi incongruenzè tra ricavi dichiarati e ricavi calcolati con Gerico” (sent. CTR, p. 3), e l’incongruenza è stata specificamente riscontrata, proprio mediante tale modalità di verifica, nel caso della Immobiliare il Convento, ed è stata pure chiaramente evidenziata dall’Agenzia delle Entrate già nell’atto impositivo. In materia di soggettivizzazione dell’avviso di accertamento può ancora aggiungersi che la ricorrente neppure contesta l’esatta individuazione dello studio di settore applicabile al caso di specie. A fronte delle legittime presunzioni, si ribadisce, non fondate esclusivamente sullo studio di settore, allegate dall’Ente impositore, la contribuente, cui competeva assicurare la prova contraria, ha offerto solo mere argomentazioni senza neppure dimostrarne l’attitudine a contrastare gli argomenti proposti dall’Agenzia, come si è visto. I vizi lamentati dalla contribuente pertanto non ricorrono, ed anche il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso risultano perciò infondati e devono essere pertanto respinti.
2.14. – Mediante il quattordicesimo motivo di ricorso la contribuente lamenta, in relazione ai profili del vizio di motivazione, della violazione di legge e della nullità della sentenza per omesso esame, la omessa pronuncia della CTR in ordine alla contestazione dell’irrogazione delle sanzioni. In particolare, ricorda di aver censurato tempestivamente il difetto di valutazione dell’elemento soggettivo, vizio che riferisce già all’avviso di accertamento. In proposito questa Corte di legittimità non ha invero mancato di specificare che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza”, Cass. sez. V, 15.5.2019, n. 12901. Nel ricorso introduttivo la contribuente non ha chiarito come abbia fornito la prova rigorosa della propria assenza di colpa. Trova allora applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, secondo cui “la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto”, Cass. SU, 2.7.2017, n. 2731.
Pertanto, integrando la motivazione omessa, deve rilevarsi che non avendo la ricorrente assicurato la prova rigorosa della propria assenza di colpa nell’aver redatto dichiarazioni fiscali non fedeli, la domanda di esclusione delle sanzioni deve essere respinta.
Anche il quattordicesimo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
In definitiva, il ricorso introdotto dalla Immobiliare il Convento Srl deve essere rigettato, seguendo le spese processuali, liquidate come in dispositivo, l’ordinario criterio della soccombenza.
La Corte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla Immobiliare Il Convento Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021