Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17701 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15629-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.M., D.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO BATISTONI FERRARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 35, depositata il 5 maggio 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa odierna ricorrente proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di accertamento emesso, a fini Irpef, relativamente al periodo di imposta 2003;

– resistono con controricorso D.M.M. e D.P.M..

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale deve rilevarsi che, con ordinanza resa all’adunanza del 15 maggio 2019, la Corte ha sospeso il processo in relazione al comprovato accesso dei controricorrenti alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018;

– l’Ufficio competente ha, poi, dato conto della regolarità della domanda presentata dai contribuenti e del perfezionamento della definizione con l’integrale versamento di quanto dovuto (così la nota dell’Agenzia delle Entrate);

2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 cit., dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020” (comma 12) e che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto… Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, conseguendo la definizione del giudizio dall’esercizio di facoltà riservate alla parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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