LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta Maria C. – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21730/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.M. (CF *****), rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Maria del Grosso e dall’avv. Giuseppe Franchitti, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma alla via Aureliana n. 53;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 173/29/13 depositata in data 17 giugno 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 173/29/13 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni (nella misura di Euro 13.345) per violazione della normativa in tema di dichiarazione dei redditi.
Osservava la CTR che l’intermediario aveva trasmesso telematicamente, nello stesso giorno e nella stessa ora, ma oltre i termini di legge, 28 dichiarazioni fiscali tramite 26 files e che scorrettamente l’Ufficio aveva ritenuto applicabile il cumulo materiale delle sanzioni, dovendo al contrario condividersi quanto ritenuto dalla CTP che aveva applicato l’istituto della continuazione, come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, e dalla L. n. 689 del 1981, art. 8: poichè l’invio tardivo delle dichiarazioni era avvenuto in un unico contesto temporale, infatti, ben poteva ravvisarsi l’ipotesi del cumulo giuridico, con conseguente applicazione della pena prevista per la violazione più grave, aumentata in misura corrispondente alla quota prefissata dalla legge. Nel caso in esame, occorreva comunque rilevare che le violazioni commesse non avevano inciso sulla determinazione dell’imponibile, nè avevano pregiudicato l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, non cagionando all’erario alcun danno economico.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste il contribuente mediante controricorso. Quest’ultimo ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, e della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, insistendo sulla necessità di applicare al caso di specie il cumulo materiale delle sanzioni, e dunque di sanzionare ciascuna violazione scaturente dalla trasmissione tardiva di ogni singolo file contenente le dichiarazioni.
1.1. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento condiviso da ultimo Cass. 19/10/2017, n. 24649 e da Cass. 21/02/2017, n. 4458 del 2017.
1.2. L’Amministrazione ricorrente cita, a sostegno della tesi del cumulo materiale, il precedente di Cass. n. 23123/13, che però è rimasto isolato, prevalendo il contrario orientamento favorevole, in ipotesi del genere, al cumulo giuridico in forza del principio del favor rei (Cass. nn. 12682/15, 11742/15, 11741/15, 21570/16 e 13237/16, quest’ultima con specifico riferimento alla distinzione tra violazioni formali e non formali anche nei confronti dell’intermediario).
1.3. Trova pertanto applicazione al caso di specie, come correttamente ritenuto dalla CTR, il disposto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, secondo il quale “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.
2. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso, Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
3. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese processuali, liquidandole in Euro 3.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021