LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta Maria C. – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26441/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
L.M., nonchè i suoi eredi L.S., L.C. e LI.Co.
– intimati –
avverso la sentenza n. 4349/23/14 depositata in data 7 maggio 2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 4349/23/14 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da L.M. avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione il valore di una plusvalenza, realizzata mediante la cessione di un terreno edificatorio. Osservava la CTR che, a seguito del decesso di L.M., avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, la notifica andava effettuata agli eredi ex art. 328 c.p.c., laddove l’atto di appello, rivolto al deceduto, era stato notificato a tale C.E., addetto alla ritiro. Attesa dunque l’inesistenza della notifica, la sentenza di primo grado era passata, come eccepito dai resistenti, in giudicato, con conseguente inammissibilità dell’appello.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo. I contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, degli artt. 299 e 328 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), rappresentando che la notifica dell’atto di appello era avvenuta presso il difensore costituito (Dott. C.G.) ed era stata ritirata da un soggetto ( C.E.) che si era dichiarato addetto alla ricezione. Di qui la piena ammissibilità dell’atto di appello notificato presso il difensore costituito del contribuente, benchè quest’ultimo fosse deceduto.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza acquisita aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass., Sez. U, 04/07/2014, n. 15295 e da ultimo Cass. 22/08/2018, n. 20964).
2. Non emergendo ragioni per discostarsi da tale condivisibile indirizzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania che provvederà, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021