Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17706 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2580/2014 R.G. proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avv. Giacomo Mauriello, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli Baldelli, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto sita in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Matano, Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio e Emanuele De Rose giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

e nei confronti di:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 288/50/13, depositata l’11 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 288/50/13 dell’11/06/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 919/05/11, la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso il ruolo straordinario n. ***** concernente IVA, contributi previdenziali e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, il contribuente ha impugnato, nei confronti di Agenzia delle entrate, Equitalia Sud s.p.a. e INPS, l’estratto di ruolo straordinario quale primo atto di cui sarebbe venuto a conoscenza, adducendo la omessa notificazione nei suoi confronti dell’avviso di accertamento e della conseguente cartella di pagamento;

1.2. la CTR respingeva l’appello di B.A. evidenziando che: a) il credito per contributi previdenziali esulava dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie; b) sia l’avviso di accertamento che la cartella di pagamento risultavano regolarmente notificati al contribuente e non erano stati tempestivamente impugnati; c) non si erano verificate le decadenze dedotte dal contribuente, anche con riferimento alla notificazione del ruolo;

2. avverso la sentenza della CTR B.A. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Equitalia Sud s.p.a. e INPS resistevano con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale discussione orale della causa.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorrente non ha impugnato la statuizione concernente la carenza di giurisdizione delle Commissioni tributarie con riferimento ai contributi previdenziali di cui all’estratto di ruolo, ragion per cui la stessa è ormai coperta da giudicato interno;

2. con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e l’omessa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 33 e 47, nonchè la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., evidenziandosi che, come già denunciato in appello, il giudice di primo grado avrebbe deciso la causa nel merito in camera di consiglio omettendo la trattazione dell’istanza di sospensione e la richiesta di fissazione della pubblica udienza;

3. il motivo è inammissibile;

3.1. dalla trascrizione per riassunto del ricorso in appello risulta che B.A. si sia lamentato unicamente della obliterazione della fase concernente la sospensiva del ricorso, non anche della mancata fissazione della pubblica udienza, sicchè quest’ultima contestazione, proposta per la prima volta in cassazione, è nuova;

3.2. sotto diverso profilo, si osserva che la CTP ha rigettato la domanda del contribuente nel merito e, dunque, ha implicitamente disatteso anche la richiesta di sospensione;

3.2.1. B.A., dunque, non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia sull’istanza di sospensione, sospensione che, anche se concessa, sarebbe venuta meno a seguito della decisione sfavorevole della causa da parte della CTP;

4. con il secondo motivo di ricorso si contesta, verosimilmente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione di numerose norme di legge;

4.1. in buona sostanza, il contribuente deduce di avere integralmente contestato la pretesa tributaria con l’impugnazione del primo atto da lui conosciuto, costituito dall’estratto di ruolo; e poichè non sarebbero stati a lui notificati nè l’avviso di accertamento, nè la cartella di pagamento, l’Amministrazione finanziaria sarebbe decaduta da detta pretesa;

5. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

5.1. la CTR accerta che l’atto impositivo, al pari della successiva cartella di pagamento, sono stati regolarmente notificati (il primo il ***** e la seconda il *****) al contribuente presso il domicilio fiscale di *****, domicilio indicato anche nella dichiarazione dei redditi;

5.2. il ricorrente afferma, invece, l’irregolarità della notificazione e l’insussistenza, in *****, del proprio domicilio fiscale;

5.3. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185 del 28/02/2017); ciò, ovviamente, qualora la trascrizione “sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150 del 17/01/2019);

5.3.1. inoltre, costituisce ormai ius receptum il principio per il quale “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (così, per tutte, Cass. S.U. n. 34469 del 27/12/2019);

5.3.2. d’altronde, quanto alla notificazione della cartella di pagamento, pur leggendosi in sentenza che, come riportato a pag. 42 del ricorso, “in data ***** il messo notificatore ha attestato che in Corso Europa il contribuente è sempre assente, vi trovo sempre una zia ottantenne, pertanto la stessa dichiara che il portiere è addetto alla ricezione di tutti gli atti”, si legge anche, subito dopo, che “Il successivo 3 febbraio 2011 la cartella esattoriale è notificata mediante consegna al portiere dello stabile che si è dichiarato addetto alla ricezione e successivamente il messo ha provveduto ad inviare avviso di avvenuta notifica mediante lettera raccomandata spedita il ***** alla residenza anagrafica e domicilio fiscale *****”;

5.4. applicando i superiori principi al caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente: a) non ha compiutamente trascritto, nè allegato le relate di notificazione, così non dando la possibilità a questa Corte di verificare la denunciata irregolarità della notificazione effettuata; b) non ha trascritto, nella sua parte essenziale, il contenuto della dichiarazione dei redditi, nè ha fornito puntuali riferimenti per rinvenire nel fascicolo d’ufficio l’esatta collocazione dell’atto dal quale risulterebbe l’indicazione del domicilio fiscale;

5.4.1. sotto quest’ultimo profilo, può altresì osservarsi che il giudice di merito ha compiuto un accertamento in fatto in ordine al domicilio fiscale del contribuente, sicchè, da un lato, non è possibile mettere in discussione il predetto accertamento con la proposizione di un vizio di violazione di legge; dall’altro, l’eventuale erronea percezione del contenuto di un documento (nella specie, il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi) al più integrerebbe un vizio revocatorio (cfr. tra molte Cass. n. 26890 del 22/10/2019; Cass. n. 20240 del 09/10/2015), che non può essere fatto valere in questa sede;

5.5. va ancora aggiunto che il contribuente non contesta che la propria residenza anagrafica è proprio nel luogo dove è stata effettuata la notificazione anche se cerca di dimostrare che in quel luogo non vi abita più, con conseguente richiesta di una nuova valutazione di merito del materiale probatorio, preclusa in via di principio per l’avere prospettato un vizio di violazione di legge e non già di motivazione;

5.6. del resto, a fronte della prospettazione del contribuente, secondo la quale egli “non dimorava, nè domiciliava, nè abitava presso l’indirizzo di Corso Europa già da molto tempo prima -diversi anni- che gli fossero inviati gli atti per cui è causa” (pag. 41 del ricorso) e dell’ammissione che “è rimasta (effettivamente per inerzia) la vecchia residenza” (pag. 32 del ricorso), va fatta applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte, a norma del quale al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicchè in caso di originaria difformità -non importa se per errore o per malizia- tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida (da ultimo, Cass. n. ‘ 13843/21);

5.7. la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento ha una duplice implicazione;

5.7.1. sotto un primo profilo, così come correttamente rilevato dalla CTR, viene meno ogni questione relativa: a) alla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva, essendo stati tempestivamente formati i ruoli concernenti l’avviso di accertamento (a fronte di una notifica dell’avviso datata 07/10/2010 è stato emesso un ruolo straordinario reso esecutivo in data 04/11/2010); b) alla decadenza dell’Agente della riscossione dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta il ***** e, quindi, nel pieno rispetto del termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c);

5.7.2. sotto un secondo profilo, l’originario ricorso, spedito in data 04/04/2011, è addirittura inammissibile in quanto proposto avverso l’estratto di ruolo (erroneamente assunto come primo atto conosciuto dal contribuente), almeno con riguardo all’avviso di accertamento, regolarmente notificato e non tempestivamente impugnato (cfr. Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015);

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese della presente fase del giudizio nei confronti di ciascuno dei controricorrenti costituitisi (Equitalia Sud s.p.a. e INPS), spese liquidate come in dispositivo;

6.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti, che si liquidano in Euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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