LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23491/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.I., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Stasi e Luigi Marsico, con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita n. 262, presso lo studio di quest’ultimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 470/25/14, depositata il 25 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 470/25/14, depositata il 25 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, dichiarava inammissibile l’appello di C.I. e rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, qualificandolo conseguentemente come appello principale, avverso la sentenza n. 118/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2010.
La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era basato sulle risultanze istruttorie della verifica effettuata dalla stessa agenzia fiscale, ma non teneva conto di quanto, successivamente alla stessa e nei termini, effettivamente dichiarato dal contribuente, con specifico riguardo al punto in contestazione ossia le rimanenze finali 2009 ed iniziali 2010, per il periodo di imposta oggetto delle riprese de quibus.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente, che propone altresì un motivo di ricorso incidentale e successivamente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 92, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, artt. 2697 e 2727, c.c., poichè la CTR ha ritenuto non corretta la metodologia accertativa utilizzata e di conseguenza infondate le riprese fiscali oggetto dell’avviso di accertamento impugnato.
La censura è inammissibile.
Va ribadito che:
– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);
– “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass., n. 6035 del 13/03/2018, Rv. 648414 – 01);
“In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
Orbene, a ben valutare l’articolazione del mezzo in esame, appare evidente che lo stesso mira, appunto inammissibilmente, a chiedere a questa Corte un sindacato sulle considerazioni fattuali di merito del giudice tributario di appello.
La censura si pone quindi senz’altro al di fuori del perimetro applicativo della norma processuale evocata, come costantemente interpretata nella giurisprudenza di legittimità.
In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
Conseguentemente, ex art. 334 c.p.c., comma 2, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale (condizionato) in quanto tardivamente proposto, secondo il -consolidato- principio di diritto che “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero all’art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)” (Cass., n. 6077 del 26/03/2015, Rv. 634913 – 01).
Tale impugnazione infatti è stata notificata il 19 novembre 2014, quindi ben oltre il termine c.d. “lungo” di cui all’art. 327, c.p.c. (mesi sei + giorni quarantasei per la sospensione feriale), essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, depositata il 25 febbraio 2014.
Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti del controricorrente/ricorrente incidentale (condizionato).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021