Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17708 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29283/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.I., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Stasi e Luigi Marsico, con domicilio eletto in Roma, Piazza Mincio n. 2;

presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2244/27/2018, depositata il 9 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2244/27/2018, depositata il 9 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in accoglimento del ricorso per riassunzione di C.I. a seguito di cassazione con rinvio di sentenza della medesima CTR, ne reiterava la decisione di accoglimento dell’appello proposto da C.I. avverso la sentenza n. 43/7/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che ne aveva parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007/2009.

La CTR osservava anzitutto, a delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio, che la Corte di cassazione le aveva demandato l’esclusivo compito di verificare le condizioni di applicabilità della presunzione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2 (presunzione di cessione/acquisto nel periodo di imposta oggetto di istruttoria amministrativa), avendo la stessa Corte dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate in relazione all’applicabilità della presunzione di cui alla detta disposizione legislativa, comma 1 (“spalmatura” delle presunzioni di cessione/acquisto); ciò posto in via preliminare, affermava l’infondatezza delle pretese erariali basate su detta prima presunzione, posto che i verificatori non avevano constatato in concreto le differenze inventariali, operando esclusivamente su base cartolare/contabile e comunque perchè, trattandosi di un contribuente “prestatore di servizi” (trattoria), tale presunzione legale poteva valere esclusivamente in riguardo ai beni strumentali e non, come nel caso di specie, alle materie prime impiegate nel processo produttivo, valorizzando a tal fine le indicazioni rivenienti da un documento di prassi della medesima agenzia fiscale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO

che:

In primo luogo va disattesa l’eccezione di giudicato (interno) sollevata dal controricorrente con riguardo alla questione se la presunzione legale de qua (acquisto/cessione “in nero”, per differenze inventariali) sia o meno applicabile ai prestatori di servizi, quale pacificamente egli era.

Trattasi invero di una questione sicuramente “ricompresa” nel più generale thema decidendum dell’applicabilità della presunzione legale stessa, quindi in-autonoma come ratio decidendi e perciò inidonea a formare oggetto di giudicato (interno) preclusivo.

Ciò posto, con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 384, c.p.c., asserendo che la CTR pugliese ha esorbitato dal perimetro assegnatole da questa Corte cassando con rinvio la prima decisione resa dalla CTR medesima.

La censura è infondata.

Risulta invero chiaro che questa Corte con l’ordinanza n. 19957/2017, previa declaratoria di inammissibilità del primo profilo dell’unico mezzo dedotto dall’agenzia fiscale con quel ricorso, ha poi disposto il rinvio al giudice tributario di appello per nuovo esame del secondo profilo del mezzo stesso riguardante l’accertamento “in concreto” dell’applicabilità della presunzione legale di acquisto/cessione D.P.R. n. 441 del 1997, ex artt. 1-4, fermo il principio di diritto che è consentito da tali disposizioni normative la c.d. “spalmatura” nei periodi d’imposta precedenti a quello di verifica (“Ne deriva, nella specie, che la presunzione di oggetto, a fronte delle riscontrate differenze inventariali, operava, secondo letterale dettato normativo, per tutto il periodo di imposta accertato (dal 2008 al 2010) e, quindi, per tutti gli anni di imposta oggetto di controllo, in quanto il “periodo d’imposta accertato”, nel quale permanevano, secondo l’Ufficio, le differenze quantitative inventariali riscontrate, non coincideva con l’anno (2010) in cui era avvenuto l’accesso da parte dei verificatori”).

E’ dunque chiaro il “mandato” conferito dal giudice di legittimità al giudice di rinvio: chiarito e statuito che la “spalmatura” a ritroso – in astratto – si può fare, bisognava poi valutare – in fatto e dunque nel merito – se nel caso concreto la presunzione legale in oggetto può trovare applicazione.

Ed è ciò che, esattamente, il giudice del rinvio ha, consapevolmente, fatto, con puntuale ed argomentata motivazione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1-4, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell’art. 2697 c.c., poichè la CTR ha escluso l’applicabilità della presunzione legale di acquisto/cessione (“in nero”) di cui alle prime due disposizioni normative evocate.

La censura è inammissibile.

Va ribadito che:

– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);

– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

Risulta evidente il contrasto tra la, minima, articolazione della censura con i principi di diritto rivenienti da tali arresti giurisprudenziali.

La ricorrente infatti nemmeno indica quale errore interpretativo/applicativo sia ascrivibile alla CTR pugliese, ma, semplicemente ed inammissibilmente, ne critica la valutazione di merito sull’applicabilità del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1-4, il che fuoriesce dal parametro di valutazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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