LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritto al n. 16000 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
soc.coop. a r.l. Borgo Venusio, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Francesco Romanello Pomes e Francesco Converti, coi quali si domicilia elettivamente in Roma, alla via Francesco Crispi, n. 36, presso lo studio dell’avv. Riccardo Lombardi;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 9 dicembre 2013, n. 292/2/13;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate ha recuperato maggiore materia imponibile nei confronti della contribuente ai fini delle imposte dirette e dell’iva, poichè, per i profili ancora d’interesse, ha ripreso dei costi ritenuti non documentati e ha ritenuto, ai fini dell’iva, che i contributi a fondo perduto erogati dal Comune di Matera costituissero corrispettivi di prestazioni, in quanto tali imponibili;
– la soc.c.oop. a r.l. Borgo Venusio ha impugnato l’avviso relativo, ottenendone il parziale annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Matera, mentre quella regionale della Basilicata ha accolto l’appello dell’Ufficio;
– il giudice d’appello, da un lato, ha evidenziato che l’Agenzia, pure a fronte di generiche contestazioni, ha puntualmente motivato il recupero di ciascun costo; d’altro lato, ha esposto che l’erogazione dei contributi da parte del Comune di Matera era stata convenuta a fronte dell’obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del consorzio Borgo Venusio, in base, dunque, a un ben preciso rapporto giuridico, ricavabile dalla convenzione esibita dalla contribuente;
– contro questa sentenza propone ricorso la soc. coop. a r.l. Borgo Venusio per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, è inammissibile, perchè con esso non si deducono fatti storici pretermessi, ma si critica l’adeguatezza e, quindi, la sufficienza della motivazione, sebbene il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al regime del quale l’impugnazione della sentenza è soggetta ratione temporis, precluda una tale censura (si vedano, tra varie, Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054/13);
2.- parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, commi 1 e 5, perchè il giudice d’appello avrebbe violato la nozione d’inerenza del costo. Ciò perchè la censura è sommaria (non si indica neanche la natura dei costi in questione) e ignora la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che dà conto per un verso della puntuale giustificazione delle riprese da parte dell’Agenzia e per altro verso della genericità delle contestazioni della contribuente;
3.- carenti di specificità sono infine il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè concernenti la medesima censura, con i quali rispettivamente si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2 e art. 3, comma 1, e l’omesso esame circa la non imponibilità del contributo a fondo perduto: non si riporta difatti il contenuto della convenzione e si assume soltanto in ricorso che il contributo in questione sia stato erogato dalla Regione Basilicata; nè sono descritte le operazioni a valle del consorzio, con riguardo alle quali poter valutare la sussistenza, o l’insussistenza, del nesso con quelle a monte, in relazione alle quali v’è stata l’erogazione del contributo;
4.- il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021