Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1771 del 27/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15910/2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALTAMURA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 2020 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10087/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2014 R.G.N. 2271/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.12.2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di G.C. volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento;

che avverso tale pronuncia G.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per difetto di motivazione, non avendo la Corte di merito spiegato la propria adesione alle conclusioni della CTU disposta in sede di gravame rispetto a quelle di primo grado nonchè alla documentazione medica versata in atti; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 3, per avere la Corte territoriale valutato “in maniera ottimistica” le sue condizioni di salute, “omettendo di considerare che (ella) si muove a fatica e con l’aiuto di un canadese” (così il ricorso, pag. 11);

che il primo motivo è infondato nella parte in cui si duole della mancanza di motivazione in ordine alla preferenza accordata alla CTU disposta in sede di gravame, leggendosi nella sentenza che il consulente di seconde cure si è fatto specificamente carico di illustrare le ragioni della non condivisibilità della consulenza disposta in primo grado, rispondendo altresì alle osservazioni critiche dell’odierna ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), e valendo pertanto il rinvio all’elaborato peritale quale motivazione per relationem della preferenza accordata alla seconda CTU rispetto alla prima (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cass. nn. 15147 del 2018 e 4352 del 2019);

che, nel resto, il primo motivo, al pari del secondo, è inammissibile, pretendendo entrambi di veicolare un riesame delle risultanze documentali acquisite al processo e sulla scorta delle quali i giudici di merito, con l’ausilio del CTU, hanno escluso la ricorrenza dei presupposti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento, che è cosa ovviamente non possibile in questa sede di legittimità; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza dei cui presupposti risulta accertata nella sentenza impugnata;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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