LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6756 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. 4D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Claudio Preziosi, col quale elettivamente si domicilia in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede staccata di Salerno, depositata in data 10 settembre 2015, n. 8016;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dagli atti che in relazione all’anno d’imposta 2007 l’Agenzia delle entrate ha recuperato nei confronti della s.r.l. 4D, che esercita attività di supermercato, maggiore materia imponibile ai fini dell’iva, dell’irap e delle imposte dirette perchè a suo avviso era indeducibile la minusvalenza determinata dai costi di ristrutturazione dell’immobile adibito a supermercato in quanto non inerenti, era invece tassabile la plusvalenza determinata dall’operazione di sale and lease-back dell’immobile, e non erano deducibili i costi delle operazioni di pulizia dei punti vendita, perchè soggettivamente inesistenti;
– la contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone il parziale annullamento dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia;
– a sostegno della decisione il giudice d’appello ha ritenuto, per i profili d’interesse, raggiunta la prova del trasferimento dell’immobile alla s.r.l. 4D nonchè del ribaltamento su di essa dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile, strumentale all’esercizio di attività di supermercato, in base alla perizia tecnica asseverata in atti, al conferimento dell’incarico concernente i lavori di ristrutturazione, alle date delle fatture ribaltate sulla ricorrente;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui la contribuente replica con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione perchè il rilievo concernente la tassabilità della plusvalenza e quello riguardante la deducibilità della fattura n. ***** del ***** emessa dalla impresa edile SA.GI. di D.C.S. & c. s.a.s. non sarebbero stati impugnati dalla società col ricorso introduttivo, è inammissibile;
– l’Agenzia, difatti, per un verso, quanto al rilievo concernente la tassabilità della plusvalenza, pur deducendo che anche il giudice di primo grado è incorso nella medesima extrapetizione, non ha allegato di aver censurato il vizio con l’appello, di modo che il tema in oggetto è entrato a far parte della materia giustiziabile (vedi, in questa direzione, Cass. 1 giugno 2012, n. 8869). Per altro verso, riguardo alla deducibilità della fattura sopra indicata, la ricorrente ha riprodotto lo stralcio del ricorso introduttivo, dal quale, peraltro, emerge che la società, nel contestare la ripresa, aveva indicato anche la fattura in questione (elencandola nella relativa tabella), sicchè la contestazione della prospettazione dell’Ufficio di difetto d’inerenza non può che riferirsi anche ad essa;
– il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, perchè concernenti la medesima censura, coi quali la ricorrente denuncia la statuizione del giudice d’appello concernente l’effettività della cessione dell’immobile alla s.r.l. 4D, sotto il profilo dell’omessa pronuncia (secondo motivo), dell’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (terzo motivo) e dell’apparenza della motivazione (quarto motivo), sono inammissibili perchè mirano a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, proponendo una diversa lettura delle risultanze di causa;
– infondato è il quinto motivo di ricorso, col quale l’Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, e art. 102, comma 6, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, là dove il giudice d’appello ha ritenuto inerenti alle finalità d’impresa le spese sostenute da altre imprese per la ristrutturazione dell’immobile in un’epoca in cui la s.r.l. 4D non ne era ancora proprietaria;
– a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia, difatti, il giudice d’appello ha accertato che un titolo per sostenere vi fosse e fosse costituito dall’accollo delle spese già sostenute; del resto, di per sè la circostanza che quando le spese sono state sostenute l’immobile non fosse ancora di proprietà della contribuente è circostanza irrilevante, a fronte del chiaro e non specificamente censurato giudizio d’inerenza delle spese all’attività di supermercato e a fronte, quanto all’iva, del principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 11 maggio 2018, n. 11533), che ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’iva di rivalsa assolta per lavori di ristrutturazione o di manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purchè sussista un nesso di strumentalità dell’immobile con l’attività di impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva;
– inammissibile per difetto di specificità è poi il sesto motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 86, in relazione alla plusvalenza realizzata mediante la cessione dell’immobile in sale and lease-back, per insufficiente descrizione dei fatti e della pretesa impositiva che su di essi è stata articolata;
– il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a pagare le spese, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 a titolo di rimborso di spese, e al 15% a titolo di spese generali, all’iva e alla c.p.a.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021