Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17716 del 22/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8832/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Società Vinicola Mediterranea s.r.l. in liquidazione, in persona del L.R. pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 90/29/13, depositata il 12 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RITENUTO

che:

– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 90/29/13, depositata il 12 giugno 2013, che ne ha respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della Società Vinicola Mediterranea S.r.l. nei confronti dell’avviso di intimazione di pagamento, concernente iscrizione a ruolo a titolo di Iva per l’anno 1997, già oggetto di cartella di pagamento;

– premesso che il giudice di primo grado aveva accertato che la società aveva estinto il proprio debito aderendo al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, ed aveva eseguito il versamento dell’intero importo dovuto, la CTR rilevava che l’eccezione formulata in grado di appello dall’agenzia sull’inapplicabilità del condono, per contrasto con la giurisprudenza comunitaria e interna, era inammissibile per la sua novità, atteso che, nel grado precedente, la contestazione aveva riguardato il mancato perfezionamento della procedura perchè “il carico controverso non era incluso tra quelli rientranti del condono, senza alcuna specificazione in ordine all’applicabilità o meno del condono medesimo”; la società e la concessionaria Serit Sicilia S.p.A. non si sono costituite.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente violazione dei principi di diritto comunitario”; si sostiene che la commissione regionale avrebbe omesso di esaminare il primo motivo di appello con cui era stato invocato il principio espresso dalle Sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza n. 3674 del 2010, emessa a seguito della decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea, C-132/06, secondo cui il condono esteso all’Iva, compromettendo la riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità, era incompatibile con il diritto comunitario e doveva essere disapplicato d’ufficio;

– la censura laddove eccepisce il contrasto con la normativa Europea è fondata;

– va osservato, infatti, che – in tema di condono fiscale – le misure clemenziali che comportano una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6 Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C – 132/06. Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui alla predetta sesta Dir. del Consiglio, artt. 2 e 22, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, cosi pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto;

– come correttamente osserva la ricorrente agenzia, deve ritenersi che detta pronuncia abbia una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario (cfr. Cass. S.U. n. 3674 del 2010: In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con la citata VI direttiva, artt. 2 e 22), della medesima legge, artt. 8 e 9, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate. (Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010, Rv. 611635 – 01);

– ne discende che va anche disapplicato, per contrasto con il menzionato diritto comunitario cogente, con riferimento alla sola IVA, la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (cfr. Cass. n. 19546 del 2011). Nè può dubitarsi del fatto che la disapplicazione del diritto nazionale confliggente con le norme del diritto comunitario cogente debba essere operata, pure d’ufficio, anche nel presente giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle del singoli Stati membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nel Trattato CE, art. 10, che comporta l’obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o – nella specie – il carattere chiuso del giudizio di cassazione (Cass. S.U. n. 26948 del 2006, Cass. n. 19546 del 2011);

– pertanto, vertendosi, nel caso concreto, in ipotesi di omesso pagamento dell’IVA per l’anno 1997, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto, in relazione al primo motivo, dovendo essere disapplicata la disposizione della L. n. 289 del 2002, art. 12, sulla quale la sentenza impugnata ha fondato l’accoglimento del ricorso del contribuente;

– l’accoglimento della suindicata censura comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

– è assorbito il secondo motivo con cui l’agenzia ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul rilievo che non sussistevano i presupposti oggettivi per la definizione agevolata perchè il ruolo, reso esecutivo il 30/12/2000, era stato consegnato al concessionario il 10/12/2001, cosicchè l’istanza di definizione risultava presentata oltre l’arco temporale fissato dalla legge (1/1/2001-30/6/2001);

– le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’intimato soccombente, nella misura di cui in dispositivo; in considerazione degli esiti dei giudizi di merito, le spese, relativamente a questi gradi, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la società al pagamento delle spese in favore dell’agenzia che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472