LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9984/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.M.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 128/35/13, depositata il 14 ottobre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RITENUTO
che:
– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 128/35/13, depositata il 14 ottobre 2013, che ne ha respinto gli appelli contro quelle della Commissione tributaria provinciale di Milano, che avevano accolto il ricorso di R.M.M. relativo ad avvisi di accertamento concernenti il pagamento di Irpef, Iva, Irap per gli anni di imposta 2004 e 2005; in particolare, il giudice di primo grado aveva rideterminato il reddito d’impresa per il 2004 in Euro 83.991,00 (l’ufficio aveva accertato un reddito di Euro 124.026,00 a fronte di quello dichiarato dalla contribuente di Euro 21.180,00) e per il 2005 in Euro 61.242,00 (la contribuente aveva dichiarato un reddito di Euro 33.716,00, mentre l’ufficio lo aveva determinato in Euro 86.908,00);
– premesso che il giudice di primo grado aveva determinato il reddito d’impresa sulla base degli studi di settore da adeguarsi alla realtà concreta dell’impresa, la CTR riteneva questa scelta corretta, aggiungendo che il reddito d’impresa risultante dagli studi di settore risultava ancora più corretto se si tiene conto che l’accertamento induttivo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, doveva essere corroborato con altri dati, quali il “rinvenimento di una vera contabilità parallela, presunzione che le voci di entrate-ricavi siano superiori a quelle delle voci di spesa; la presenza di investimenti alti per un risultato inferiore al 3% (antieconomicità)”, dati che, nel caso in esame, non erano stati forniti dall’ufficio, “e quindi la scelta del giudice di prime cure appare logica e giustificata”;
– la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 61 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”, per essere la sentenza impugnata priva dei requisiti minimi previsti dalla legge con riferimento alle questioni di fatto e di diritto inerenti la specifica controversia, così da non consentire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo;
-la censura è fondata;
– vi è infatti da ribadire che “In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla L. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9745 del 18/04/2017, Rv. 643800 – 01; Sentenza n. 13990 del 22/09/2003, Rv. 567045 – 01).
– nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta priva delle indicazioni de quibus e contiene una motivazione in diritto contraddittoria, confusa e sostanzialmente inintelligibile, da un lato affermando che gli studi di settore non possono costituire un presupposto automatico della base imponibile ma devono essere adeguati alla realtà del contribuente, contemporaneamente ritenendo “ancora più corretta” la scelta del primo giudice di fare applicazione degli studi di settore, richiamando infine vaghi principi sull’accertamento induttivo; da ciò conseguendo la nullità della pronuncia (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.) per l’impossibilità di individuazione di una ratio decidendi chiaramente intellegibile;
– il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dei principi che regolano il procedimento induttivo e l’omesso esame degli elementi presuntivi accertati dall’ufficio, è assorbito.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021