LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 808/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comunità Casa Serena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3067/37/14, depositata il 13 maggio 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RITENUTO
che:
– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3067/37/14, depositata il 13 maggio 2014, che ne ha respinto l’appello avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società Casa Serena S.r.l. contro la cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per ritardato ed omesso pagamento delle imposte Irap ed Iva, oltre sanzioni e interessi;
– la CTR rilevava che: a) la società aveva pagato tutte le imposte dovute in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento, procedendo così ad un “ravvedimento di fatto”; b) l’agenzia aveva omesso di inviare alla società l’avviso bonario, precludendole di avvalersi del ravvedimento operoso, di cui probabilmente avrebbe potuto usufruire; c) il pagamento effettuato doveva intendersi tacito ravvedimento operoso, pagato in ritardo per “causa di forza maggiore economica”;
– la società non si è costituita.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce la “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”; si sostiene che: – la comunicazione di irregolarità non era dovuta, trattandosi di onere a carico dell’amministrazione solo quando dai controlli automatici eseguiti fosse emerso un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione medesima; – detta circostanza non ricorreva nella fattispecie, in quanto il recupero conseguiva ai tardivi pagamenti delle imposte dovute dalla società;
– ove, tuttavia, la sentenza impugnata avesse inteso far riferimento alla inapplicabilità dell’art. 36 bis, nel caso di irrogazione di sanzioni, rilevava che la procedura era consentita dalle norme sopra richiamate;
– la censura è fondata;
– risultando dagli atti che l’iscrizione a ruolo era conseguita al controllo formale ex art. 36-bis, della dichiarazione dei redditi della società, da cui era emerso il ritardato e l’omesso versamento delle imposte dovute, trova applicazione la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo”. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv. 656408 – 01);
– con il secondo motivo, l’agenzia eccepisce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 13, e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, per aver la CTR ritenuto che sussistesse l’astratto diritto della società ad avvalersi del ravvedimento operoso, laddove nel caso in esame questo diritto, già escluso dal primo giudice con una statuizione divenuta definitiva in quanto non impugnata, non era comunque riconoscibile per non essere stato rispettato il termine di pagamento delle imposte;
– anche questa censura è fondata, in quanto dalla sentenza di primo grado, trascritta nel ricorso, risulta che il tema del ravvedimento operoso era stato già valutato e ne era stata esclusa l’operatività per l’assenza delle condizioni di legge che consentivano la riduzione delle sanzioni; inconferente appare il richiamo in sentenza al ritardo dei pagamenti dovuti ad una indecifrabile e non specificata “causa di forza maggiore economiche”;
– in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
– le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’intimato soccombente, nella misura di cui in dispositivo; in considerazione degli esiti dei giudizi di merito, le spese, relativamente a questi gradi, vanno compensate tra le parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la società al pagamento delle spese in favore dell’agenzia che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021