LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12288/2014 R.G. proposto da:
THE FLAVOUR DI M.F., S. E R. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, M.F., M.S., M.R., tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. prof. Eugenio della Valle e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore, in p.zza Mazzini n. 8 (PEC eugeniodellavalle.pec.it);
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 43/06/13 depositata il 25/03/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale dei contribuenti e dichiarava improponibile l’impugnazione incidentale dell’Ufficio con ciò confermando la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF riferiti all’anno 2002;
– tali atti erano impugnati di fronte alla CTP, che accoglieva parzialmente i gravami; detta decisione era confermata dalla CTR; questa Corte con sentenza n. 7873/12 cassava parzialmente quell’ultima pronuncia con rinvio alla stessa CTR sostanzialmente censurandone la motivazione in forza della mancata esposizione in sentenza degli elementi e delle ragioni in forza delle quali gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio non meritavano specifica trattazione e conseguentemente la mancata verifica della sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti atti a legittimare il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d);
– il giudice dell’appello adito a seguito di rinvio pronunciava la decisione qui gravata di ricorso per cassazione;
– ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a sette motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, la nullità della sentenza per omessa motivazione (sub specie di motivazione apparente, illogica ed incomprensibile) e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 384 c.p.c. per avere la CTR reso affermazioni ora apodittiche, ora intrinsecamente contraddittorie, consistenti in motivazione apparente;
– il motivo è inammissibile;
– la CTR invero ha valorizzato, in motivazione, una serie di elementi tra i quali anche l’esiguità dei redditi personali dei soci della THE FLAVOUR DI M.F., S. E R. s.n.c.; nondimeno però questo elemento è solo uno tra quelli fondanti il decisum e di per sè il suo contenuto (l’essere un reddito complessivo di tre soci, imprenditori in quanto soci di impresa commerciale, unitamente ai propri genitori in quanto circa di 55.000 Euro, esiguo) è res del tutto priva di irragionevolezza alcuna ai fini di sorreggere la decisione; anzi, si appalesa in questo complessivo contesto del tutto logica premessa a fronte delle conclusioni che la CTR ne ha tratto, valutandola nel complessivo risultare dell’ulteriore materiale probatorio in atti acquisito all’esito dell’attività di verifica;
– quanto alle censure di parte ricorrente relative alle quantità di prodotto, all’esistenza di errori nella quantificazione dei prodotti acquistati (il cui accertamento, quanto al secondo profilo, costituisce cosa giudicata), all’inesistenza delle incongruenze riscontrate dai verificatori anche quanto alle rimanenze ed esistenze; agli errori nella quantificazione delle merci; alla rilevanza delle indicazioni contenute nel listino dei prezzi da asporto, osserva la Corte che la CTR in realtà ha in concreto esaminate e valutate le eccezioni dei contribuenti, ritenendole inidonee a scalfire la prospettazione dell’Ufficio;
– infatti, nel vagliarne la logica e il contenuto, in primo luogo il giudice dell’appello adito in sede di rinvio ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, come nulla “i contribuenti dicono in ordine alle incongruenze derivanti dall’analisi reddituale degli anni precedenti e successivi rispetto a quello oggetto di accertamento”; e anche (come ritenuto anche dalla CTP, in fatto) tali incongruenze vadano apprezzate in forza della “palese inattendibilità del reddito dichiarato dalla società e da ciascuno dei tre soci, nonchè dalla ricostruzione indiretta dei ricavi effettuata sulla base delle fatture d’acquisto, delle variazioni intervenute nelle rimanenze iniziali e finali…” (pag. 4-5 della sentenza);
– pertanto, la CTR ha in concreto adeguatamente illustrato, sia pur sinteticamente, le ragioni in forza delle quali ha ritenuto le eccezioni dei contribuenti non degne di accoglimento;
– le considerazioni svolte nella sentenza gravata risultano pertanto costituire motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” richiesto ai fini della resistenza della sentenza impugnata al motivo di ricorso; e ciò anche in considerazione del fatto che secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
– sotto questo profilo, quindi, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la CTR ha osservato in modo adeguato i principi indicati da questa Corte con la pronuncia che ha dato origine al giudizio di rinvio;
– il secondo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR erroneamente giustificato il ricorso all’accertamento analitico-induttivo in carenza dei presupposti di legge che ne consentivano il ricorso da parte dell’Ufficio;
– il motivo è infondato;
– parte ricorrente ritiene che gli elementi valorizzati in sentenza, ed evidenziati nel primo motivo di ricorso, non possano costituire presunzioni, men che meno presunzioni gravi, precise e concordanti, atte a legittimare il ricorso all’accertamento analitico – induttivo;
– va preliminarmente chiarito che, così come costantemente ritenuto da questo Giudice di Legittimità (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019) in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vedasi anche Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219);
– ritiene inoltre la Corte (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020) che quanto ai requisiti in parola, l’art. 2729 c.c. ammetta solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell’ipotesi di un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementi presuntivi;
– orbene, in questo caso parte ricorrente nel sostenere la mancata sussistenza degli elementi presuntivi sollecita in concreto questo Giudice a una rivalutazione del meritus causae che non è qui consentita, avendo peraltro la CTR reso sul punto motivazione rispettosa dei canoni di cui all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, come illustrato in sede di decisione del primo motivo;
– in ogni caso, tali elementi (l’esiguità del reddito della società e dei soci, le incongruenze delle analisi reddituali degli anni precedenti e successivi, le variazioni delle rimanenze e delle esistenze pressocchè dello stesso importo, il rilievo relativo a costi inerenti non dedotti in alcuni casi e in altri casi dedotti, la individuazione delle quantità di merci utilizzate nella somministrazione delle pietanze, le incongruenze nel listino dei “prezzi d’asporto”) risultano in concreto effettivamente rispondenti sia al requisito della gravità perchè indicano una indiscutibile inferenza probabilistica confermativa della tesi dell’Amministrazione Finanziaria, sia al requisito della precisione, poichè dirigono non verso inferenze probabilistiche plurime ma verso la sola inferenza assunta dal giudice di merito, sia al requisito della concordanza, perchè mancano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione;
– ne deriva anche l’insussistenza anche del denunciato vizio di violazione di legge;
– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR ritenuto inammissibile in quanto nuovo il motivo di appello relativo alla errata ripartizione percentuale e alla conseguente duplicazione dei ricavi;
– il motivo va rigettato;
– intanto, emerge dalla sentenza impugnata che la CTR non ha solo ritenuto inammissibile il motivo in parola, ma in concreto lo ha comunque esaminato nel merito ritenendolo infondato (pag. 5 ultimo periodo) in forza di accertamenti in fatto non censurabili in questa sede;
– va poi ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, puntualmente seguite da svariate ulteriori pronunce di Legittimità, hanno chiarito che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020); nella parte in cui, quindi, denuncia l’erroneità del metodo utilizzato dai verificatori per la ricostruzione del reddito della società, il motivo è inammissibile;
– peraltro, nella sua ulteriore articolazione del motivo in oggetto, parte ricorrente effettivamente censura la pronuncia della CTR proprio nella parte in cui ha ritenuto l’inammissibilità della questione posta in quanto nuova in appello; sostiene la società contribuente che l’eccezione relativa alla duplicazione dei ricavi, derivante dall’errata ripartizione degli stessi, erroneamente sarebbe stata ritenuta nuova;
– sotto questo profilo, il motivo è infondato;
– invero, da quanto trascritto in ricorso non risulta che sia stata puntualmente riproposta nei medesimi esatti termini l’eccezione relativa all’errata ripartizione dei ricavi e della conseguente surrettizia rideterminazione delle ripartizioni percentuali dell’attività svolta;
– risulta invece (pag. 49 del ricorso per cassazione, in nota n. 2 a piè di pagina) che parte ricorrente ha sostenuto in appello, operando logicamente in via contraria e in forma capovolta quanto al rapporto tra premesse e conclusioni rispetto all’eccezione posta di fronte alla CTP, come dalle operazioni di ricostruzione del reddito (“dalla duplicazione appena evidenziata – che tra l’altro ha determinato anche una ripartizione dei ricavi tra le diverse attività svolte errata e comunque non rispettosa delle percentuali indicate dal contribuente….) si sia originato il disconoscimento delle percentuali;
– il che non può ritenersi mera riproposizione della medesima eccezione, dal momento che sostenere l’esistenza di una duplicazione di ricavi, sotto forma di “creazione di maggiori ricavi” (pag. 49 del ricorso per cassazione, in nota e piè di pagina n. 2) non è lo stesso che sostenere, in via più generale, che sia necessario separare le attività svolte (pag. 47 terzultimo periodo); le due prospettazioni di contestazione non risultano sovrapponibili;
– il quarto motivo di ricorso deduce poi la nullità della sentenza per omessa motivazione (sub specie di motivazione apparente, incomprensibile ed illogica) e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 384 c.p.c. tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR reso pronuncia nulla quanto al rigetto dell’appello in ordine ai motivi relativi alla errata ripartizione percentuale dell’attività d’impresa nonchè alla dedotta conseguente duplicazione dei maggiori ricavi accertati, risultando la motivazione apparente, incomprensibile ed illogica e resa in violazione del principio di diritto reso da questa Corte nella sentenza n. 7873 del 2012 originante il giudizio di rinvio deciso con la sentenza qui gravata;
– il mezzo di gravame può esaminarsi congiuntamente con il quinto motivo di ricorso (poichè i due ridetti motivi costituiscono frammentazione di una analoga censura) con il quale si aggredisce la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR erroneamente rigettato l’appello dei contribuenti relativamente al motivo concernente la dedotta errata ripartizione percentuale dell’attività d’impresa e la conseguente duplicazione dei maggiori ricavi accertati;
– i motivi vanno ambedue rigettati per le ragioni illustrate in sede di decisione dei precedenti motivi di ricorso; in concreto la CTR ha in primo luogo reso motivazione, sui punti contestati, adeguata quanto al rispetto del c.d. “minimo costituzionale” (e sotto questo profilo i motivi sono inammissibili) e secondariamente ha preso le mosse, quanto al proprio ragionamento induttivo, da elementi che costituiscono elementi presuntivi dotati dei requisiti di legge (e sotto questo profilo i motivi sono comunque privi di fondamento);
– il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza gravata per omessa motivazione sub specie di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione incomprensibile; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 32 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la CTR fatta erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e in particolare escludendone l’applicabilità ai maggiori ricavi accertati per Euro 61.000 (pag. 64 del ricorso per cassazione, primo periodo) mentre tal principio era stato applicato con riferimento ad errori relativi alla quantificazione dei prodotti utilizzati, comportando una riduzione dell’accertato per Euro 41.500 che sommata alla riduzione di Euro 40.484,47 rideterminava il reddito d’impresa in circa Euro 82.000 (pag. 7 della sentenza, penultimo periodo);
– il motivo è infondato;
– è ben vero che l’evocato principio processual-civilistico di non contestazione è certamente valevole anche nel processo tributario e va interpretato come onere di contestazione tempestiva dei fatti ex adverso dedotti (Cass. SS. UU., Sentenza n. 761 del 23/01/2002). Il corollario del principio è dato dalla non necessità di prova dei fatti suddetti, in quanto imposti ai giudice come fatti pacifici (al riguardo Cass. Sez. L., Sentenza n. 10111 del 02/05/2006). Sennonchè il richiamo a tale principio non giova a parte ricorrente, nel caso di specie. Lo sviluppo dialettico della fase assertiva del giudizio di merito, desumibile sia dalla sentenza impugnata, sia dalla avvenuta puntuale trascrizione (nel ricorso per cassazione) delle parti salienti dei corrispondenti atti, evidenzia che i contribuenti “non specificano quali siano gli errori diversi da quelli riconosciuti dalla CTP in conseguenza dell’applicazione del principio di non contestazione e di quelli risultanti dalla proposta di accertamento con adesione…”; e quindi, secondo la CTR “in ordine a siffatta vaghezza della contestazione dei contribuenti… non è dato capire, perchè non dettagliatamente specificato e dimostrato dai contribuenti, in che cosa consistano gli ulteriori errori dei verificatori tali da condurre all’annullamento integrale degli avvisi attesto che neppure dai pretesi errori che hanno condotto alla riduzione dei ricavi per Euro 41.500,00 è stata data una convincente ed esauriente dimostrazione nè dai contribuenti nè dalla CTP”;
– a fronte di tale espressione del libero convincimento del giudice in ordine al difetto di specificità delle eccezioni dei contribuenti, evocare il principio di non contestazione a nulla serve. Bisogna infatti correttamente intendere i termini applicativi dell’indicato principio in rapporto al processo. La non contestazione, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 (v., della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14) a principio generale del processo e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, oltre che della natura impugnatoria del processo in parola, concerne esclusivamente il piano probatorio dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo. Si riferisce, cioè, ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio; non si estende, invece, alle circostanze che implicano un’attività di giudizio;
– simile modo di operare del principio trova, poi, nel processo tributario, l’ulteriore limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento non è l’atto introduttivo del processo quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata. La cognizione del giudice è infatti limitata dai profili che siano stati precisamente contestati col ricorso di fronte alla CTP;
– anche laddove, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, l’attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell’Amministrazione Finanziaria e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre “le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”, indicando “le prove di cui intende valersi” e proponendo “altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”, non per questo può trascurarsi che l’Amministrazione Finanziaria fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto e contestato in ricorso: di qui la lite. Ne deriva che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 c.p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo e ulteriore di migliore e più completa allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo. In altre parole: da un lato i fatti e i profili non contestati col ricorso, dall’altro i fatti impeditivi o estintivi ivi dedotti (o anche i fatti secondari), non contestati dall’ufficio in sede di controdeduzioni, divengono fatti pacifici sul piano della prova della loro storica esistenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10867 del 23/05/2005), nello specifico senso che non possono costituire oggetto di negazione, salvo che l’inesistenza non emerga da altre risultanze ritualmente acquisite. E tuttavia questa regola, infine direttamente correlata all’espansione del principio dispositivo, non travalica i confini dell’acquisizione probatoria del fatto. L’interpretazione del medesimo, quanto agli effetti giuridici che ne derivano, non ne risente affatto essendo conseguente a un’attività valutativa in merito al significato che il fatto assume in ordine all’oggetto del giudizio;
– il principio della non contestazione può condurre quindi ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile (il c.d. significato);
– ciò nel caso di specie comporta che, anche richiamandosi la non contestazione, il criterio acquisitivo non si sarebbe potuto estendere alla valutazione di concludenza dei fatti affermati in ordine al giudizio di identità tra ciò che da essi poteva desumersi: da un lato la sussistenza di errori commessi dai verificatori tali da comportare una riduzione di Euro 41.500,00 dell’accertato, dall’altro la insussistenza della pretesa per gli ulteriori Euro 61.000;
– e ciò a maggior ragione se si valutano i limiti entro i quali il giudice è chiamato a pronunciarsi ex art. 112 c.p.c., ed i limiti del tema probatorio. Infatti, anche il D.Lgs. 546 del 1992, art. 7, comma 1, che pure attribuisce al giudice tributario ampi poteri decisionali ed istruttori, stabilisce che gli stessi non possono mai superare i “limiti dei fatti dedotti dalle parti”. In altri termini, i fatti non contestati, quale che sia la parte che li abbia dedotti, per definizione, non appartengonò alla lite, se non come fatti pacifici sulla base dei quali le parti possono prospettare anche argomentazioni contrapposte;
– nel presente caso, la mancata specificazione degli errori diversi da quelli riconosciuti dalla CTP in conseguenza dell’applicazione del principio di non contestazione e di quelli risultanti dalla proposta di accertamento con adesione e la conseguente vaghezza della contestazione dei contribuenti (tale da non aver consentito alla CTR, perchè non dettagliatamente specificato e dimostrato dai contribuenti, in che cosa consistano gli ulteriori errori dei verificatori tali da condurre all’annullamento integrale degli avvisi, attesto che neppure dai pretesi errori che hanno condotto alla riduzione dei ricavi per Euro 41.500,00 è stata data una convincente ed esauriente dimostrazione nè dai contribuenti nè dalla CTP) non hanno impedito al giudice dell’appello di valutarne – ferma la storicità dei fatti, pacifici – il significato, addivenendo a una pronuncia confermativa della tesi dell’Ufficio;
– il settimo motivo censura la nullità della pronuncia gravata per omessa motivazione (sub specie di motivazione apparente, incomprensibile ed illogica) e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per non avere la CTR motivato in ordine alle ragiono che l’hanno indotta a ritenere non inerenti i costi relativi a prodotti alimentari per bambini;
– anche quest’ ultimo motivo va rigettato in quanto inammissibile;
– invero, a fronte dell’allegazione dei contribuenti in forza della quale l’acquisto di alimenti per bambini per un’impresa esercente attività di ristorante/pizzeria era da considerarsi ex se inerente, l’affermazione motivazionale della CTR secondo la quale non sarebbe stato “spiegato in che cosa consisterebbe la dedotta relazione logica tra i beni acquistati e l’attività d’impresa” non risulta costituire motivazione “apparente”, nel senso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis;
– infatti, sia pur facendo riferimento a una mera massima di esperienza, costituente nella circostanza che “taluno dei soci aveva bambini piccoli per cui è apparso più utile scaricare gli acquisti di alimentari per bambini sul reddito d’impresa”, nondimeno la CTR non ha reso motivazione difettosa del c.d. “minimo costituzionale” ma al più motivazione insufficiente, non più censurabile in forza pure del già richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile;
– come è noto, secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;
– conseguentemente, il ricorso è rigettato;
– le spese seguono la soccombenza;
– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile