Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17723 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 12615/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

OEMB Elettromeccanica Spa in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Galleano e Elisa Bonzani, con domicilio eletto presso il primo in Roma via Germanico n. 172, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e Gino SS

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 271/63/13, depositata il 19 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con cinque motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Brescia, aveva, in accoglimento del ricorso della OEMB Elettromeccanica Spa (di seguito: OEMB), annullato l’avviso di accertamento per Irpef per il 2003 per l’intervenuto decorso del termine decadenziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la realizzazione, da parte della contribuente, di operazioni di dividend washing: la società Mythos, in particolare, aveva costituito la società semplice Gino s.s, le cui quote erano state cedute integralmente alla OEMB; la Gino s.s., poi, aveva acquisito una quota di partecipazione della società Principium Srl – che, a sua volta, aveva maturato utili solo fittizi da altre società che, parimenti, facevano capo alla Mythos così acquisendo il relativo dividendo e il connesso credito d’imposta, poi trasferito alla società semplice.

La OEMB, quindi, percepiti quale unico socio i suddetti dividendi dalla Gino s.s., aveva ceduto le quote ad un prezzo ridotto rispetto a quello di acquisto, sicchè, da un lato, aveva percepito utili meramente fittizi e, dall’altro, aveva anche acquisito, in uno con il dividendo, un indebito credito d’imposta, in vista della realizzazione – atteso, tra l’altro, l’oggetto sociale della GINO SS, dedita alla coltivazione di cereali e, quindi, del tutto estraneo a quello della OEMB – di un interesse meramente fiscale. La condotta era stata parimenti denunciata ex art. 331 c.p.p. per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

La CTP, prima, e il giudice d’appello, poi, ritenevano, peraltro, che, in mancanza della prova della commissione di reato, non fosse applicabile il raddoppio dei termini di accertamento introdotto con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37: nel processo penale, infatti, il legale rappresentante della società contribuente non era tra gli imputati, nè, dalla sentenza, risultava tra i partecipi al disegno evasivo.

OEMB resiste con controricorso. GINO SS, già chiamata in giudizio dalla CTP e presente in appello, è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della società Gino SS, mancando agli atti l’avviso di ricevimento della notifica originariamente effettuata.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Gino SS e rinvia a nuovo ruolo con termine per l’incombente di giorni sessanta dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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