LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29121-2015 proposto da:
HOTEL LA GINESTRA DI R.L. & C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FORIO D’ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell’avvocato FORENSE SRL GNOSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3607/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
che:
con cartella di pagamento notificata dalla Equitalia Polis s.p.a. il Comune di Forio d’Ischia intimava alla società Hotel La Ginestra s.a.s. il pagamento della Tari per l’anno 2010.
Impugnata detta cartella da parte della contribuente, lamentando il difetto di motivazione, l’erronea indicazione del numero di fattura, l’errata determinazione della superficie tassabile, della tariffa applicabile nonchè del periodo di occupazione, la CTP di Napoli con sentenza n. 161/33/2013 accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la superficie tassabile.
Proposta impugnazione da parte della contribuente, la CTR della Campania con sentenza in data 20 aprile 2015 accoglieva parzialmente l’appello ritenendo non dovuta l’Iva applicata sulla TIA.
Con ricorso per cassazione notificato in data 20 novembre 2015 articolato in tre motivi la contribuente impugnava la sentenza della CTR.
Parte resistente depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 77, D.P.R. n. 638 del 1972, art. 20, comma 6, violazione degli artt. 112,113,116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, error in procedendo per nullità della cartella di pagamento” parte ricorrente lamentava che il giudice di appello non si è pronunciato sul motivo principale di gravame, non ha tenuto conto delle prove sottoposte al suo vaglio e non ha motivato la decisione secondo diritto.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 141,170,330 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 – Violazione dell’art. 360 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che il ruolo emesso presenta gravi carenze in violazione della L. n. 212 del 2000.
Deduceva inoltre la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 141,170 e 330 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè gli errori nel procedimento per violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, omessa ed insufficiente motivazione – carenza di motivazione in punto di motivazione dell’atto impugnato.
Con il terzo motivo di ricorso rubricato ” Nullità della sentenza, violazione art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5 e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62,64 e 66, per errata identificazione della superficie tassabile” parte ricorrente contestava la determinazione della superficie tassabile anche in relazione al periodo di utilizzo dell’immobile.
All’enunciazione dei motivi seguiva poi la formulazione di una serie di quesiti. I motivi sono inammissibili.
Ed invero in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (vedi Cass. Sez. 2, n. 26790/18).
Nella specie i motivi primo e secondo cumulano una serie di censure limitandosi ad indicare le norme asseritamente violate e richiamandosi all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, senza individuare non solo nella rubrica ma anche nella illustrazione del motivo gli specifici profili di doglianza avuto riguardo ai parametri previsti ex lege.
Il terzo motivo è inammissibile. Ed invero la censura che riguarda l’errata determinazione della superficie tassabile ed il periodo di utilizzo si traduce in una richiesta di nuova valutazione di merito preclusa in sede di legittimità.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021