Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17727 del 22/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29432/2014 R.G. proposto da:

V.I., rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Galante ed Antonino Piacentini in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, nella via Trionfale n. 21, presso lo studio dell’Avv. Eugenio Carpinelli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2240/63/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, depositata in data 30 aprile 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

FATTI DI CAUSA

V.I. impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona due avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Cremona ai fini IVA per gli anni 2005 e 2006 basati su una verifica fiscale eseguita nei confronti della società Effecizeta, poi estesa alla ditta individuale V., attraverso la quale era emerso che la ditta V. aveva emesso una fattura per l’anno 2005 e tre fatture per l’anno 2006 che non aveva registrato ed in relazione alle quali non aveva versato l’IVA, mentre invece la società ricevente la aveva portata in detrazione. Le fatture erano risultate in base alla verifica fiscale fittizie poichè la attività in esse indicata non era mai stata eseguita nelle annualità 2005 e 2006, avendo la ditta V. lavorato per conto della Effecizeta solo fino alla annualità 2004.

Il ricorrente dedusse con la impugnazione iniziale che le fatture erano state falsamente predisposte da terzi, che erano difformi da quelle emesse dalla sua ditta in occasione di altre prestazioni reali e che aveva presentato denuncia – querela alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per falso nei confronti della Effecizeta.

Con sentenza n. 96/1/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, riuniti i due ricorsi ed accertato che la denuncia – querela presentata dal ricorrente era stata archiviata dal GIP presso il tribunale di Bergamo con decreto in data 13 gennaio 2010, rigettò i ricorsi ritenendo che fosse onere del contribuente provare la falsità delle fatture in quanto predisposte in ipotesi da terzi e che a tal fine il contribuente avrebbe dovuto presentare querela di falso onde fare verificare la falsità della provenienza delle fatture dal soggetto che appariva come emittente.

Investita da due appelli – con i quali il contribuente ribadì che le fatture erano false quanto alla provenienza, che la prova che gli veniva richiesta era diabolica, che aveva comunque presentato una nuova querela penale per gli stessi fatti e che, come risultava dalla stampa locale, la pratica truffaldina della emissione di fatture falsamente attribuite a soggetti ignari a fine di frode fiscale era assai diffusa – la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 2240/63/14, previa riunione dei due appelli, li rigettò rilevando che non erano emersi nel giudizio di appello elementi che consentissero di discostarsi dalla pronuncia di primo grado, poichè le fatture per operazioni inesistenti apparivano del tutto simili a quelle prodotte dal contribuente a confronto per sostenerne la difformità e la affermazione del ricorrente di essere stato vittima di un raggiro da parte della Effecizeta non era supportata da alcun elemento ed anzi non risultava dagli articoli di stampa prodotti dal ricorrente che la Effecizeta fosse coinvolta in tali raggiri; tanto più che la querela penale era stata archiviata e non vi era traccia nel fascicolo di una seconda querela di cui aveva parlato il ricorrente.

Contro la sentenza di appello depositata in data 30 aprile 2014, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione il contribuente con atto notificato in data 11 dicembre 2014, affidato a due motivi e successiva memoria, cui resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, intervenuto nelle more del giudizio di merito e prodotto nel giudizio di appello perchè formato in quel tempo, costituito dalla confessione resa in sede di indagini difensive penali dal responsabile della Effecizeta in merito alla estraneità del V. alla frode, fatto che era stato ignorato dalla sentenza impugnata sia in sede di svolgimento del processo che in sede di motivazione della sentenza, pur trattandosi di documento di portata indiziaria che poteva assumere efficacia decisiva nel processo tributario.

2. Con il secondo motivo si duole di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente della sentenza impugnata, avendo la stessa dato per acquisito ed indiscusso il fatto che doveva essere appurato nel giudizio e cioè che le fatture fossero state emesse proprio dal ricorrente; questione, questa, di cui non si era parlato nella sentenza e la cui mancata trattazione rendeva sostanzialmente inesistente la motivazione della sentenza.

3. Con la successiva memoria difensiva il ricorrente ha dedotto che, in relazione alla posizione di P.G. (altro soggetto coinvolto nella medesima fattispecie di pretese fatture false, create ad arte dalla medesima destinataria Srl Effecizeta) la Corte di Cassazione aveva emesso l’ordinanza n. 15720/2020, depositata il 23 luglio 2020, con cui, accogliendo il ricorso per cassazione del P., aveva annullato la sentenza di appello, la quale, confermando quella di primo grado, aveva confermato gli accertamenti che l’Ufficio aveva emesso ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per gli esercizi 2005 e 2006 sulla base di operazioni ritenute inesistenti.

4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente poichè con essi sostanzialmente si deduce (cosicchè il reale contenuto della prima doglianza si identifica con la seconda) che la sentenza impugnata aveva ignorato che il contribuente aveva offerto nel giudizio di appello la prova della sua estraneità alla frode, costituita dalle dichiarazioni confessorie di un terzo, sig. R.M., dando per scontato, con motivazione quindi apparente, quello che invece doveva essere provato dall’Ufficio e cioè che le fatture provenivano effettivamente dal contribuente.

4.1. Gli stessi appaiono fondati e meritevoli di accoglimento.

4.2. Infatti la motivazione circa il fatto decisivo della non attribuibilità dell’emissione delle fatture al V. si riduce all’affermazione che l’appellante non avrebbe dedotto circostanze di fatto tali da suggerire di discostarsi dalla decisione della CTP, poichè “A fronte del dato di fatto di fatture che risultano emesse dalla ricorrente e che appaiono essere del tutto simili a quelle prodotte a confronto”, non sussisterebbero altri elementi di prova contraria, anche perchè la querela penale sarebbe stata archiviata.

4.3. Si tratta però di affermazioni tautologiche e del tutto inadeguate a rendere ragione delle fonti di convincimento del giudice circa quello che è l’oggetto della valutazione demandata al giudice dell’appello dall’atto di proposizione del gravame, e cioè circa l’avvenuta reale emissione della fattura da parte del soggetto apparentemente emittente: infatti ai sensi del disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, il momento dell’emissione della fattura si identifica con quello della sua “consegna o spedizione all’altra parte” o della sua “trasmissione per via elettronica”, ai quali possono essere parificati altri segni o annotazioni che ne facciano presupporre la provenienza dall’emittente (annotazione nelle scritture contabili o annotazione autografa di saldo ecc.). L’appellante aveva evidenziato nell’appello che dopo il 2004 non aveva intrattenuto rapporti commerciali con la Efficizeta, che la pretesa da parte della CTP di una prova contraria al contenuto delle fatture doveva considerarsi diabolica, e che non sussistevano elementi che comprovassero l’emissione delle fatture, tanto che non erano state neppure annotate nei registri obbligatori ed a sostegno di tale tesi, in corso di giudizio, aveva prodotto i verbali di sopravvenute dichiarazioni autoaccusatorie del legale rappresentante della Effecizeta relative alle circostanze dedotte con l’appello. Ebbene, la motivazione del giudice dell’appello, che ha richiamato in parte e replicato in altra parte le affermazioni del giudice di primo grado, senza farsi carico di un pur sommario vaglio critico dei motivi d’appello, soprattutto quando supportati da prove nuove rispetto a quelle esaminate nel precedente grado, si tramuta in una sostanziale apparenza di motivazione e, quindi, in una carenza della stessa che viola i fondamentali diritti garantiti alla parte dall’art. 111 Cost., e dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (Cass. sez. L 25.10.2018 n. 25112; Cass. sez. L ord. 18.06.2018 n. 16057; Cass. sez. VI-V ord. 7.04.2017 n. 9105). Invero le fatture, apparentemente attribuibili al soggetto dell’attuale accertamento, erano state reperite nella documentazione contabile del diverso soggetto che le aveva utilizzate come fonti di costi deducibili; sicchè la circostanza della loro autenticità avrebbe dovuto essere oggetto di verifica e di prova da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ne avesse voluto trarre fonte di prova contro l’apparente emittente, nel senso di accertarne l’effettiva provenienza da parte di quest’ultimo, che la contestava anche in appello.

4.4. Orbene, la CTR ha confermato il giudizio di effettività dell’emissione delle fatture sulla base dei medesimi argomenti adottati dalla CTP, dando per dimostrato, sulla scorta della mera apparenza della somiglianza grafica e della mancata prova contraria della non avvenuta esecuzione delle prestazioni fatturate, ciò che avrebbe dovuto essere l’esito finale dell’accertamento giudiziario, e cioè l’avvenuta emissione delle fatture; e, nonostante l’appellante avesse articolato specifiche doglianze circa gli argomenti logici utilizzati dai primi Giudici ed avesse introdotto ulteriori fonti di prova in proposito, non si è fatta carico della loro pur sommaria ma identificabile confutazione, così non garantendo il minimo motivazionale costituzionalmente garantito.

4.5. In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la ordinanza n. 15720 del 2020 (prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria) in relazione al ricorso speculare presentato da P.G. per motivi speculari a quelli presentati nel presente giudizio dal V. nei cui confronti l’accertamento è scaturito da una indagine parallela a quella che ha riguardato P.G. ed altri soggetti.

5. Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il processo deve essere rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame alla luce delle ragioni che hanno condotto al suo accoglimento e per la statuizione sulle spese processuali anche della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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